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AS 2008 2115

Regolamento del Tribunale penale federale

Regolamento del Tribunale penale federale

Modifica del 27 novembre 2007

Il Tribunale penale federale decreta:

I Il regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 20061 è modificato come segue:

Art. 10 Ripartizione delle cause e composizione dei collegi giudicanti 1 I presidenti delle corti ripartiscono le cause tra i membri delle proprie corti e stabi- liscono la composizione dei collegi giudicanti conformemente al capoverso 4. Pos- sono delegare l’istruzione delle procedure e la direzione di singole udienze a un membro della propria corte. In tal caso, al membro della corte competono anche le funzioni presidenziali ai sensi del capoverso 2. 2 Laddove la legge federale del 15 giugno 19342 sulla procedura penale utilizza le nozioni «presidente» o «presidente della Corte penale federale», il rispettivo compi- to spetta al presidente della Corte penale. 3 Il presidente della Corte dei reclami penali può delegare a un altro membro della corte le competenze che la legislazione gli attribuisce. 4 Per la ripartizione delle cause e la composizione dei collegi giudicanti i presidenti delle corti tengono conto segnatamente dei seguenti criteri: lingua della causa, grado d’occupazione dei giudici, mole di lavoro loro occasionata da compiti che sono chiamati a svolgere in seno ad organi del Tribunale, ordine d’entrata delle cause, collaborazione in precedenti decisioni concernenti il medesimo ambito specifico, connessione con altri casi così come assenze, in particolare malattie e vacanze.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

27 novembre 2007 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alex Staub La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi