AS 2008 3655
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)
Modifica del 25 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 maggio 19991 sugli alimenti per animali è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. a
2 L’ordinanza non è applicabile:
a. salvo disposizione contraria, alle materie prime prodotte in un’azienda agri- cola e utilizzate da quest’ultima;
Art. 2 cpv. 1 lett. a, b, n, o, p e 2 lett. h 1 Gli alimenti per animali sono sostanze o prodotti, compresi gli additivi, trasfor- mati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all’alimentazione per via orale degli animali da reddito o degli animali da compagnia; per tali si intendono: a. materie prime di alimenti per animali (materie prime): i diversi prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorga- niche, contenenti o no additivi, destinate ad essere utilizzate nell’alimenta- zione per via orale degli animali come tali, trasformate per la preparazione di alimenti composti per animali oppure come supporto delle premiscele; b. abrogata n. additivi tecnologici: le sostanze aggiunte agli alimenti per animali per scopi tecnologici; o. additivi organolettici: le sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali migliora o modifica le proprietà organolettiche degli alimenti per animali o le caratteristiche visive delle derrate alimentari di origine animale; p. additivi zootecnici: le sostanze che influiscono positivamente sui parametri produttivi degli animali sani o sull’ambiente.
1 RS 916.307
2008-0214 3655
Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2008
2 Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
h. sostanze indesiderabili: le sostanze o i prodotti, ad eccezione degli agenti patogeni, presenti nei e/o sui prodotti destinati all’alimentazione degli ani- mali e che rappresentano un potenziale rischio per la salute degli animali, dell’uomo o per l’ambiente oppure possono influire negativamente sulla produzione animale;
2 Se sono soddisfatte le condizioni previste nell’articolo 148a LAgr, l’Ufficio fede- rale dell’agricoltura (Ufficio federale) può: a. revocare l’omologazione di una materia prima, un additivo o un alimento dietetico che figura sulle liste di cui agli articoli 5 e 7 o fissare esigenze sup- plementari; b. rifiutare l’ammissione di una materia prima geneticamente modificata nella lista degli alimenti OGM per animali di cui all’articolo 6;
Titolo prima dell’art. 5 Sezione 1a: Materie prime
Art. 5 cpv. 1, 2 frase introduttiva, 4 e 6 1 Le materie prime sono omologate se figurano sulla lista delle materie prime per animali (lista degli alimenti per animali) e presentano le proprietà richieste. 2 La lista stabilisce le proprietà richieste per ogni materia prima, in particolare:
4 L’Ufficio federale può omologare provvisoriamente, per sei mesi al massimo,
materie prime se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 capoverso 2. 6 L’Ufficio federale può omologare materie prime che non figurano sulla lista degli alimenti per animali se sono messe in commercio in quantità limitata o in un raggio limitato.
Art. 6 rubrica, cpv. 1, 2 e 5 Lista delle materie prime geneticamente modificate 1 Le materie prime costituite, contenenti o prodotte a partire da organismi genetica- mente modificati sono omologate se figurano sulla lista delle materie prime geneti- camente modificate (lista degli alimenti OGM per animali I) e se soddisfano le rispettive esigenze. Queste condizioni si applicano anche agli alimenti che figurano già sulla lista in virtù dell’articolo 5.
Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2008
2 Le materie prime geneticamente modificate sono ammesse sulla lista degli alimenti OGM per animali I se: a. soddisfano le esigenze di cui all’articolo 4; b. soddisfano le esigenze poste dall’ordinanza del 25 agosto 19992 sull’emis- sione deliberata nell’ambiente, nel caso in cui le materie prime siano costi- tuite da organismi geneticamente modificati o contengano detti organismi. 5 L’Ufficio federale può omologare con una procedura semplificata le materie prime già autorizzate all’estero, costituite o contenenti organismi geneticamente modificati incapaci di riprodursi.
Art. 7 cpv. 5 5 Per le miscele di additivi destinate a essere vendute direttamente al consumatore finale non è richiesta alcuna omologazione specifica se le condizioni di utilizzo poste nell’omologazione rilasciata per ciascun additivo sono rispettate.
Art. 13 cpv. 3
3 Chiunque importa o mette in commercio additivi o alimenti dietetici omologati
secondo l’articolo 7 deve notificarlo all’Ufficio federale. Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura di notifica.
Art. 14 cpv. 3
3 Chiunque importa o mette in commercio premiscele deve notificarlo all’Ufficio
federale. Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura di notifica.
Art. 17 cpv. 1 e 2
1 Le domande presentate all’Ufficio federale devono essere accompagnate dei do-
cumenti completi. 2 L’Ufficio federale sottopone la domanda d’omologazione per parere ad altri servizi federali e alla Commissione speciale dell’Istituto se i loro campi di attività sono interessati.
1 Se non è posta nessuna esigenza speciale, i documenti devono contenere almeno le indicazioni seguenti: e. prova che l’alimento per animali, se è utilizzato conformemente alle prescri- zioni, non produce effetti secondari nocivi inaccettabili e non rischia di met- tere in pericolo l’uomo, l’animale o l’ambiente.
2 RS 814.911
Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2008
2bis I documenti che accompagnano le domande relative agli alimenti per animali costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati devono soddisfare, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, quelle previste dall’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate. 4 Se la domanda non soddisfa le esigenze, l’Ufficio federale impartisce al richie- dente un termine per completarla. Se le indicazioni richieste non sono fornite entro questo termine, la domanda non è esaminata.
Art. 19 Esame della domanda 1 L’Ufficio federale non è tenuto a completare le indicazioni e i mezzi di prova del richiedente; esso si limita di massima al controllo dei documenti. A questo scopo, può effettuare e far effettuare esperimenti o altre investigazioni. 2 Rinuncia ad effettuare esperimenti o investigazioni e decide in merito alla doman- da in base ai documenti disponibili se il richiedente: a. non collabora agli esperimenti e alle investigazioni rifiutando per esempio di fornire gratuitamente la quantità necessaria dell’alimento per animali o, in caso di esperimenti che esulano dall’ambito abituale, il personale, gli stru- menti, gli impianti richiesti ecc.; b. rifiuta di assumere la responsabilità per i danni che questi esperimenti o que- ste investigazioni potrebbero occasionare senza colpa dell’Ufficio federale o di un terzo. 3 L’Ufficio federale prende in considerazione i fatti noti concernenti l’alimento per animali.
4 L’Ufficio federale esamina la domanda alla luce dei principi dell’analisi del
rischio.
1 Chiunque produce, anche ad uso privato, importa, immagazzina, trasporta o mette in commercio alimenti per animali deve notificare la propria attività all’Ufficio federale. Tale obbligo non si applica al commercio al minuto di alimenti per animali da compagnia. 5bis Le registrazioni effettuate da Paesi con i quali la Svizzera ha concluso un accor- do sul reciproco riconoscimento delle disposizioni legislative sugli alimenti per animali sono considerate equivalenti alle registrazioni effettuate in Svizzera.
4bis Le omologazioni effettuate da Paesi con i quali la Svizzera ha concluso un accordo sul reciproco riconoscimento delle disposizioni legislative sugli alimenti per animali sono considerate equivalenti alle omologazioni effettuate in Svizzera.
3 RS 817.022.51
Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2008
3 Le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere conservate per almeno tre anni e, su richiesta, presentate all’Ufficio federale.
1 Chiunque produce, trasporta, immagazzina o mette in commercio alimenti per
animali deve disporre di una procedura scritta basata sui principi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Tale obbligo non si applica al commercio al minuto di alimenti per animali da compagnia.
Art. 21a cpv. 1 frase introduttiva, 3 e 4 1 Chiunque, in qualità di persona assoggettata all’obbligo di registrazione giusta l’articolo 20 capoverso 1, importa o mette in commercio materie prime, coadiuvanti per l’insilamento, alimenti dietetici, additivi o alimenti composti, costituiti o conte- nenti organismi geneticamente modificati nonché materie prime, coadiuvanti per l’insilamento, alimenti dietetici o alimenti composti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati all’atto della messa in commercio è tenuto a: 3 Chiunque, in qualità di persona o produttore assoggettato all’obbligo di registra- zione, importa o mette in commercio alimenti per animali costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati deve adempiere l’obbligo di tenere un registro ai sensi dell’articolo 20d. 4 Le indicazioni di cui ai capoversi 1–3 vanno conservate per almeno 5 anni e, su richiesta, presentate all’Ufficio federale.
Art. 21b Alimenti per animali con tracce di organismi geneticamente modificati 1 Gli alimenti per animali che contengono tracce involontarie di organismi geneti- camente modificati non omologati o che sono stati prodotti a partire da simili mate- rie prime possono essere messi in commercio se: a. la percentuale di tracce di organismi geneticamente modificati non omologa- ti non supera lo 0,5 per cento di massa; b. può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni indesiderate; e c. gli organismi geneticamente modificati possono essere messi in commercio conformemente al regolamento 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 20034 relativo agli alimenti e ai mangimi geneti- camente modificati, se tracce di questi organismi geneticamente modificati sono tollerati nella CE o se gli organismi sono tollerati giusta l’articolo 23
4 GU L 268 del 18 ottobre 2003, pag. 1; modificato dal regolamento (CE) n. 298/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, GU L 97 del 9 aprile 2008, pag. 64.
Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2008
dell’ordinanza del 23 novembre 20055 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr). 2 Se una partita di materia prima importata contiene tracce involontarie di organismi geneticamente modificati non omologati diversi da quelli menzionati nel capo- verso 1, l’Ufficio federale può autorizzare, in via eccezionale e su richiesta, la messa in commercio di alimenti per animali contenenti tali tracce a condizione che: a. il grado di contaminazione non superi lo 0,5 per cento; b. questi organismi possano essere messi legalmente in commercio come alimenti per animali in Canada o negli Stati Uniti; c. i metodi di determinazione e i materiali di riferimento appropriati siano disponibili; d. il richiedente possa escludere mediante provvedimenti adeguati qualsiasi contaminazione di derrate alimentari; e e. il richiedente fornisca le informazioni necessarie a verificare se le condizioni di cui alle lettere a–d sono soddisfatte. 3 L’Ufficio federale decide in merito alle disposizioni concernenti il trattamento delle tracce di organismi geneticamente modificati la cui omologazione in Svizzera è stata radiata.
1 Sull’etichetta e sull’imballaggio di alimenti per animali non devono figurare indi- cazioni inesatte o incomplete. Non vanno sottaciuti i fatti che potrebbero ingannare l’acquirente sulla natura, il genere della composizione o l’utilizzabilità di un alimen- to per animali. Etichetta e imballaggio non devono attribuire all’alimento effetti o proprietà che in realtà non possiede né suggerire che esso possiede caratteristiche particolari rispetto agli alimenti analoghi. La pubblicità e la presentazione degli alimenti per animali sottostanno alle medesime regole. 2 Sugli imballaggi o sulle relative etichette, sui documenti di accompagnamento in caso di forniture sfuse o sulla fattura in caso di materie prime devono figurare alme- no le seguenti indicazioni: a. la designazione dell’alimento per animali secondo l’articolo 2 capoverso 1; b. il nome e l’indirizzo della ditta responsabile della messa in commercio; c. il genere e il tenore delle componenti e degli additivi; d. le prescrizioni sull’utilizzabilità dell’alimento per animali e le condizioni di utilizzazione, salvo per le materie prime; e. la designazione della partita o le informazioni a garanzia della tracciabilità della materia prima. 2bis In caso di frazionamento della partita al momento della messa in commercio, le indicazioni di cui al capoverso 2 devono essere riportate su imballaggio, contenitore
5 RS 817.02
Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2008
e documento di accompagnamento di ogni frazione della partita e far riferimento alla partita iniziale.
Art. 23 cpv. 1 e 2 1 Per la caratterizzazione delle materie prime, dei coadiuvanti per l’insilamento, degli alimenti dietetici nonché degli alimenti composti per animali costituiti, conte- nenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati deve essere utiliz- zata l’indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato». 2 Sono esentati dall’obbligo di caratterizzazione le materie prime, i coadiuvanti per l’insilamento o gli alimenti dietetici che contengono tracce involontarie di organismi geneticamente modificati omologati o che sono stati prodotti a partire da simili organismi se: a. la loro percentuale non supera lo 0,9 per cento di massa; e b. può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni indesiderate.
Art. 23c Autorizzazione limitata a fini scientifici L’Ufficio federale può autorizzare l’utilizzo a fini scientifici di alimenti non omolo- gati per animali. I servizi competenti controllano queste attività di ricerca. Gli ani- mali oggetto di esperimenti possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari soltanto se i servizi competenti si accertano che tale impiego non compor- ta effetti nocivi per la salute degli animali, dell’uomo o per l’ambiente.
Art. 24 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 28a Trattamento confidenziale dei dati 1 Le autorità esecutive trattano in modo confidenziale i dati di cui vengono a cono- scenza nel quadro della procedura di omologazione degli additivi e che vanno tenuti segreti in virtù di un interesse degno di protezione, sempre che non vi sia un interes- se pubblico preponderante alla loro pubblicazione. 2 È segnatamente considerato degno di protezione l’interesse a preservare il segreto commerciale, il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, incluse le indicazioni sulla composizione completa e le quantità immesse sul mercato. 3 Se informazioni ritenute confidenziali sono state lecitamente divulgate da altre autorità, l’autorità che riceve le informazioni sulla registrazione o l’omologazione non è più tenuta a trattarle in modo confidenziale.
4 Non sono considerati in alcun caso confidenziali:
a. il nome commerciale; b. il nome e l’indirizzo della persona soggetta all’obbligo di notifica, comuni- cazione o annuncio;
Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2008
c. le proprietà fisico-chimiche; d. le procedure di smaltimento conformi alle prescrizioni, le possibilità di riuti- lizzazione e altri metodi di neutralizzazione; e. la sintesi dei risultati degli esami tossicologici ed ecotossicologici; f. il grado di purezza di una sostanza e l’identità delle impurità e degli additivi rilevanti per la classificazione; g. le raccomandazioni relative alle precauzioni d'uso e alle misure d’urgenza in caso di incidenti; h. i metodi d’analisi appropriati per stabilire il rischio d’esposizione dell’essere umano e il rischio di dispersione nell’ambiente. 5 L’Ufficio federale può rendere accessibili al pubblico i dati della lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati (art. 7) che non sono considerati confidenziali.
II
Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2008 Gli alimenti per animali possono essere messi in commercio alle condizioni del diritto anteriore fino al 31 dicembre 2008 e somministrati agli animali fino alla data di scadenza, ma al più tardi fino al 31 maggio 2009.
III La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2008.
25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova