AS 2008 4487
Ordinanza del DFE sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità
Ordinanza del DFE sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (Ordinanza sulla protezione della maternità)
Modifica del 17 settembre 2008
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del 20 marzo 20011 sulla protezione della maternità è modificata come segue:
Art. 2 Principio 1 La valutazione dello stato di salute della donna incinta o della madre allattante nell’ambito della verifica dell’efficacia delle misure di protezione adottate giusta l’articolo 62 capoverso 2 OLL 1 spetta al medico curante che segue la lavoratrice durante la gravidanza. 2 Il medico effettua un esame medico di idoneità della donna incinta o della madre allattante. Per la valutazione, egli considera: a. gli esiti del colloquio con la lavoratrice e dell’esame medico di quest’ultima; b. i risultati della valutazione dei rischi effettuata per l’azienda da parte di un esperto competente secondo l’articolo 17; c. le eventuali informazioni supplementari raccolte in occasione di un collo- quio con l’esperto che ha effettuato la valutazione dei rischi o con il datore di lavoro. Una donna incinta o una madre allattante non deve essere occupata nell’azienda o nella parte dell’azienda che presenta un pericolo se, sulla base del colloquio con la lavoratrice e dell’esame medico della stessa, il medico constata che: a. non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente; b. è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione neces- sarie non sono attuate o rispettate; c. è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione adot- tate non sono sufficientemente efficaci; o d. vi sono indizi di un pericolo per la salute della madre o del bambino.
1 RS 822.111.52
2008-1007 4487
Ordinanza sulla protezione della maternità RU 2008
Titolo prima dell’art. 5 Sezione 1: Criteri di valutazione del pericolo
Art. 5 Sospetto di pericolo Se i criteri di valutazione di cui agli articoli 7–13 sono adempiuti, si presume un pericolo per la salute della madre e del bambino.
Art. 6 Valutazione dei criteri Nella valutazione dei criteri occorre considerare anche le condizioni concrete di lavoro nell’azienda come, in particolare, l’interazione di diversi aggravi, la durata di esposizione, la frequenza dell’aggravio o del pericolo e altri fattori che possono esercitare un influsso positivo o negativo sul potenziale di pericolo da valutare.
Art. 7 cpv. 1 1 Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte, durante i primi sei mesi di gravidanza, lo spostamento regolare di carichi superiori ai 5 kg e lo spostamento occasionale di carichi superiori ai 10 kg, nonché l’azionamento di strumenti mecca- nici come leve o manovelle richiedente l’esercizio in qualsiasi direzione di una forza massima corrispondente al sollevamento o al trasporto di un carico superiore rispet- tivamente a 5 o 10 kg.
Art. 10 Microrganismi
1 In caso di esposizione a microrganismi dei gruppi 2–4 secondo l’allegato 2.1
dell’ordinanza del 25 agosto 19992 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo deri- vante da microorganismi (OPLM) occorre valutare, nell’ambito di una valutazione dei rischi, il pericolo per la salute della madre e del bambino in considerazione delle attività, del sistema immunitario della lavoratrice e delle misure di protezione adot- tate. Occorre garantire che una tale esposizione non sia pregiudizievole alla madre o al bambino.
2 In caso di utilizzazione di microrganismi del gruppo 2 reputati dannosi per
l’embrione e il feto, come il virus della rosolia o della toxoplasmosi, è vietata l’occupazione di donne incinte e di madri allattanti; sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione. Una donna incinta o una madre allattante può essere occupata nei lavori con gli altri microrganismi del gruppo 2 soltanto se, in base alla valutazione dei rischi, è provato che non vi è alcun pericolo per la salute della madre e del bambino. 3 In caso di utilizzazione di microrganismi del gruppo 3 o 4 è vietata l’occupazione di donne incinte e di madri allattanti; sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione.
2 RS 832.321
Ordinanza sulla protezione della maternità RU 2008
Titolo prima dell’art. 11 Abrogato
Art. 11 Lavori sottoposti al rumore Le donne incinte non devono essere occupate in posti di lavoro in cui il livello della pressione acustica è superiore o uguale a 85 dB(A) (LEX 8 h). Le esposizioni agli infrasuoni o agli ultrasuoni devono essere valutate separatamente.
Art. 13 Lavori che espongono agli effetti di sostanze chimiche pericolose 1 Occorre garantire che l’esposizione a sostanze pericolose non sia pregiudizievole alla madre o al bambino. In particolare, occorre rispettare i valori limite d’esposizione in vigore in Svizzera iscritti nella lista dei valori limite dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).
2 Sono considerati particolarmente pericolosi per la madre e per il bambino:
a. le sostanze classificate con le frasi R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R64 o le relative combinazioni che, secondo l’ordinanza del 18 maggio
20053 sui prodotti chimici, sono designate come cancerogene, mutagene o
tossiche per la riproduzione; b. il mercurio e i suoi derivati; c. gli inibitori di mitosi; d. il monossido di carbonio.
Titolo prima dell’art. 14 Sezione 2: Lavori che si basano su un sistema di organizzazione molto gravoso
Titolo prima dell’art. 15 Sezione 3: Motivi d’esclusione
Art. 16 Occupazioni particolari vietate 1 Le donne incinte non devono essere occupate in lavori che implicano una sovrap- pressione, come in camera di compressione o in immersioni. 2 Le donne incinte non devono accedere a locali con un’atmosfera sotto-ossigenata.
3 Il datore di lavoro deve informare in modo adeguato tutte le donne, in vista di un’occupazione secondo i capoversi 1 e 2, dei pericoli comportati da simili attività durante la gravidanza. Nel farlo, attira la loro attenzione sul fatto che i pericoli
3 RS 813.11
Ordinanza sulla protezione della maternità RU 2008
esistono dal primo giorno della gravidanza. Se la donna manifesta dubbi su una presunta gravidanza, tali occupazioni sono in ogni caso vietate.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2008.
17 settembre 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard