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AS 2008 571

Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale

Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)

Modifica del 13 febbraio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli investimenti collettivi è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 3 frase introduttiva 3 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere sommati al capitale soltanto se da una dichiarazione scritta irrevocabile depositata presso un ufficio di revisione risulta che:

Art. 42 lett. b numero 3 L’amministrazione principale della direzione del fondo è situata in Svizzera se sono adempiute in Svizzera le seguenti condizioni: b. almeno le seguenti attribuzioni per ogni fondo di investimento da essa amministrato sono svolte in Svizzera:

3. valutazione degli investimenti,

Art. 63 cpv. 3 lett. b

3 L’assemblea generale della SICAV o dei comparti ha la competenza di modificare

il regolamento di investimento, sempre che tale modifica: b. tocchi i diritti degli azionisti; o

Art. 86 cpv. 2 frase introduttiva 2 Si considerano beni fondiari ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera a della legge, iscritti a registro fondiario su indicazione della direzione del fondo, a nome di quest’ultima con menzione dell’appartenenza al fondo immobiliare oppure a nome della SICAV:

1 RS 951.311

2007-3059 571

Ordinanza sugli investimenti collettivi RU 2008

Art. 100 cpv. 1 lett. b e 2 lett. b

1 Gli altri fondi per investimenti tradizionali possono:

b. costituire in pegno il 60 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;

2 Gli altri fondi destinati ad investimenti alternativi possono:

b. costituire in pegno il 100 per cento al massimo del patrimonio netto del fon- do o trasferirlo a titolo di garanzia;

Art. 127 rubrica Designazione dell’investimento collettivo di capitale estero (art. 120 cpv. 2 lett. c e 122 LICol)

Art. 131 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 133 cpv. 3 primo periodo 3 Il rappresentante inoltra senza indugio il rapporto annuale e semestrale all’autorità di vigilanza, le comunica senza indugio le modifiche dei documenti determinanti e li pubblica negli organi di pubblicazione. …

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2008.

13 febbraio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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