AS 2009 1
Legge federale sui diritti politici
Legge federale sui diritti politici
Modifica del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 15 settembre 20061; visto il parere del Consiglio federale dell’8 novembre 20062, decreta:
I La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue:
Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto 1 Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sot- toposti a votazione federale. 2 In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell’oggettività, della traspa- renza e della proporzionalità. 3 Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamen- tare.
4 Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell’As-
semblea federale.