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AS 2009 4583

Decreto federale che approva e traspone gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Decreto federale che approva e traspone gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

del 3 ottobre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 febbraio 20082, decreta:

Art. 1

1 Sono approvati i seguenti scambi di note:

a. lo scambio di note del 28 marzo 20083 tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 20044 che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (regolamento FRONTEX); b. lo scambio di note del 28 marzo 20085 tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 20076 che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccani- smo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (regola- mento RABIT). 2 Il Consiglio federale è autorizzato, in relazione a tali scambi di note, a informare la Comunità europea in merito al soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20047 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguar- dante l’associazione della Svizzera alla trasposizione, all’applicazione e allo svi- luppo dell’acquis di Schengen.

4 GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1; modificato dal regolamento (CE) n. 863/2007

GU L 199 del 31.07.2007, pag. 30 5 RS 0.362.380.019; RU 2009 4589

6 GU L 199 del 31.07.2007, pag. 30

7 RS 0.362.31

2007-1899 4583

Recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT. DF RU 2009

Art. 2 Il Consiglio federale può convenire con la Comunità europea le modalità di parte- cipazione della Svizzera all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, segnatamente: a. il contributo della Svizzera al bilancio dell’Agenzia nei limiti di cui all’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo del 26 ottobre 20048 tra la Confede- razione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera alla trasposizione, all’applicazione e allo svi- luppo dell’acquis di Schengen; b. i diritti di voto della Svizzera; c. il riconoscimento della competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei casi previsti nell’articolo 19 paragrafi 2 e 4 del regolamento FRONTEX.

Art. 3 La legge sulle dogane del 18 marzo 20059 è modificata come segue: Art. 92 rubrica nonché cpv. 3 e 4 Provvedimenti internazionali 3 Nell’ambito di provvedimenti internazionali, l’Amministrazione delle dogane può parimenti mettere a disposizione di Stati esteri il materiale di sorveglianza delle frontiere. 4 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali di cooperazione concer- nenti l’impiego di personale dell’Amministrazione delle dogane in seno all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne.

Art. 4 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all’articolo 3.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

8 RS 0.362.31 9 RS 631.0

Recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT. DF RU 2009

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato 22 gennaio 2009.10 2 Conformemente all'articolo 4 capoverso 2, la legge entra in vigore il 1° ottobre 2009.

26 agosto 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

10 FF 2008 7323

Recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT. DF RU 2009

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