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AS 2009 5685

Legge federale sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero

Legge federale sull’istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all’estero

del 20 marzo 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 aprile 20081, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri

all’estero

Ingresso visto l’articolo 40 della Costituzione federale3; …

Art. 3 cpv. 2 2 L’eleggibilità è determinata secondo l’articolo 143 della Costituzione federale.

Art. 7a Aiuti finanziari 1 La Confederazione può sostenere le organizzazioni e le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera.

2 Nei limiti dei crediti stanziati, concede segnatamente aiuti finanziari:

a. all’Organizzazione degli Svizzeri all’estero, per tutelare gli interessi degli Svizzeri all’estero nei confronti delle autorità e del Parlamento e per pro- muovere le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera; b. alla «Gazzetta svizzera», per l’informazione degli Svizzeri all’estero.

3 La Confederazione può promuovere altre misure atte ad avvicinare gli Svizzeri

all’estero alle istituzioni e alla vita politica svizzere e ad agevolare l’esercizio dei diritti politici.

2008-0126 5685

Istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all’estero RU 2009

2. Legge federale del 21 marzo 19734 su prestazioni assistenziali

agli Svizzeri all’estero

Titolo Legge federale sull’aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all’estero (LAPE)

Ingresso visti gli articoli 40 e 54 della Costituzione federale5; …

Sostituzione di termini 1 In tutta la legge, fatti salvi gli articoli 16, 18 e 21, il termine «assistenza» è sostitu- ito con il termine «aiuto sociale», con i necessari adeguamenti grammaticali. 2 In tutta la legge i termini «assistenziale» e «assistenziali» sono sostituiti con il termine «di aiuto sociale». 3 Nell’articolo 15 i termini «società assistenziali» e «società svizzere assistenziali» sono rispettivamente sostituiti con i termini «società di soccorso» e «società svizzere di soccorso». 4 Nell’articolo 19 capoverso 1 il termine «assistito» è sostituito con il termine «beneficiario», con i necessari adeguamenti grammaticali. In tutta la legge i capi sono sostituiti con sezioni.

Titoli prima dell’art. 1 Capitolo 1: Prestazioni di aiuto sociale agli Svizzeri all’estero Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 3 cpv. 1, primo periodo, e 2 1 Se Svizzeri all’estero risieduti all’estero durante almeno tre anni necessitano del- l’aiuto sociale dopo il loro ritorno in Svizzera, la Confederazione ne assume le spese per tre mesi al massimo a contare dalla data del ritorno. …

2 Questa disposizione non si applica alle persone che, al momento del ritorno in

Svizzera, beneficiavano dell’aiuto sociale a spese di un Cantone.

4 RS 852.1 5 RS 101

Istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all’estero RU 2009

Art. 6 Doppi cittadini Ai doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non sono di regola concesse prestazioni di aiuto sociale.

Art. 21 cpv. 1 1 La Confederazione assume le spese derivanti dalle prestazioni di aiuto sociale con- cesse in base alla presente legge.

Titolo prima dell’art. 22a Capitolo 2: Prestiti ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all’estero che si trovano nel bisogno

Art. 22a Campo d’applicazione Beneficiano dell’aiuto secondo il presente capitolo i cittadini svizzeri, i rifugiati riconosciuti e gli apolidi, domiciliati in Svizzera, che soggiornano all’estero da meno di tre mesi.

Art. 22b Condizioni 1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere prestiti senza inte- ressi (anticipi) alle persone che si trovano nel bisogno.

2 Gli anticipi possono essere concessi:

a. per il finanziamento del viaggio di ritorno in Svizzera; b. quale aiuto transitorio; c. per il pagamento delle spese ospedaliere e mediche.

Titolo prima dell’art. 23 Capitolo 3: Disposizioni finali

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009 Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 2009.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 FF 2009 1649

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