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AS 2009 6293

Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici

Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici)

Modifica del 18 novembre 2009

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:

I L’ordinanza del 25 giugno 20081 sui programmi etologici è modificata come segue:

Art. 2 lett. c e d Per i programmi etologici si considerano le seguenti categorie di animali: c. animali della specie caprina:

1. animali di sesso femminile, di oltre un anno,

2. animali di sesso maschile, di oltre un anno;

d. animali della specie ovina:

1. animali di sesso femminile, di oltre un anno,

2. animali di sesso maschile, di oltre un anno,

3. agnelli magri;

II Gli allegati 1, 2, 4 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

18 novembre 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

1 RS 910.132.4

2009-0874 6293

Ordinanza sui programmi etologici RU 2009

Allegato 1 (art. 3 cpv. 5)

Esigenze specifiche del programma SSRA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze relative in materia di documentazione e di controllo

1 Animali della specie bovina e bufali (art. 2 lett. a)

1.1 Gli animali devono:

a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo secondo il numero 1.2 e a un’area priva di lettiera. 1.2 Area di riposo: pagliericcio o strato equivalente per l’animale, senza perfo- razioni. Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se: a. è disponibile un giustificativo secondo l’allegato 3 numero 2; b. è disponibile, nel caso degli animali di sesso femminile, un rapporto di prova secondo l’allegato 3, numero 1.1 o 1.3 e, nel caso degli animali di sesso maschile, un rapporto di prova secondo l’allegato 3, numero 1.2 o 1.3; e c. tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata.

1.3 Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o

non perforato.

1.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 1.1 è ammessa nelle situazioni

seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante il pascolo; c. durante la mungitura; d. nel caso di un intervento praticato sull’animale, per esempio l’insemi- nazione; e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo dieci giorni prima della data probabile del parto sono ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a dieci giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati; f. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente;

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g. durante due giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati annotati in un registro prima dell’inizio della deroga alle disposi- zioni di cui al numero 1.1; h. nel caso delle manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono tenute in una stalla a stabulazione fissa; esse possono esservi trasferite al più presto dieci giorni prima della data probabile del parto.

2 Animali della specie equina (art. 2 lett. b)

2.1 Gli animali devono:

a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo secondo il numero 2.2 e a un’area priva di lettiera.

2.2 Area di riposo: strato di segatura o strato equivalente per l’animale, senza

perforazioni. Il giaciglio corrisponde al minimo alle cifre seguenti:

Altezza al garrese dell’animale < 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm

Superficie minima del giaciglio, 4,0 4,5 5,5 6,0 7,5 8,0 m2/animale

2.3 L’intera superficie accessibile ai cavalli nella scuderia e nell’area della corte non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.

2.4 Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito.

2.5 Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni

animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi conspecifici. Se gli animali sono foraggiati in stand di foraggiamento, occorre rispettare le disposizioni seguenti: a. ogni animale del gruppo dispone di uno stand di foraggiamento sepa- rato; b. la lunghezza dello stand di foraggiamento corrisponde almeno a 1,5 volte l’altezza media al garrese; c. gli animali devono disporre, nella parte posteriore dello stand di forag- giamento, di un corridoio di circolazione di larghezza almeno uguale a 1,5 volte l’altezza media al garrese.

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2.6 L’altezza del soffitto corrisponde al minimo alle cifre seguenti:

Altezza al garrese dell’animale più grande del gruppo < 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm

Altezza minima del soffitto, m 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5

2.7 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni

seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante l’uscita in gruppi; c. durante l’utilizzazione come animale da reddito; d. nel caso di un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli zoccoli; e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo dieci giorni prima della data probabile del parto sono ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a dieci giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati; f. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente; g. durante una fase di integrazione di sei mesi al massimo dopo l’arrivo nell’azienda; in questo caso un animale può essere ricoverato separata- mente in un box ad area unica con lettiera, se tale box è distante al mas- simo 3 m dal gruppo nel quale l’animale deve essere integrato e se il contatto visivo è possibile. Nessun animale può essere fissato.

3 Animali della specie caprina (art. 2 lett. c)

3.1 I caprini devono:

a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo secondo il numero 3.2 e a un’area coperta, senza lettiera, secondo il numero 3.3.

3.2 Area di riposo:

per ogni animale un pagliericcio di almeno 1,2 m2 o uno strato equivalente per l’animale, senza perforazioni; al massimo la metà della superficie minima può essere sostituita da una superficie corrispondente, dotata di nicchie di riposo sopraelevate e non perforate che non devono essere ricoperte da una lettiera.

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3.3 Area coperta, senza lettiera:

per ogni animale almeno 0,8 m2; l’area coperta di una corte accessibile in permanenza è computabile al 100 per cento.

3.4 Area di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o non perforato.

3.5 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni

seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante il pascolo; c. durante la mungitura; d. nel caso di un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni; e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo dieci giorni prima della data probabile del parto sono ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a dieci giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati; f. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente.

4 Animali della specie suina (art. 2 lett. e)

4.1 Gli animali devono:

a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo secondo il numero 4.2 o 4.3 e a un’area priva di lettiera.

4.2 L’area di riposo:

a. non può presentare perforazioni; b. nei box per il parto deve essere sufficientemente ricoperta di paglia lunga o di canne; c. in tutti gli altri box deve essere sufficientemente ricoperta di paglia lunga o di canne; inoltre la segatura in quantità sufficiente è ammessa come lettiera se la temperatura nel porcile supera i valori seguenti:

20 °C nel caso dei suinetti svezzati

15 ℃ nel caso dei suini da ingrasso e dei suini da rimonta fino a 60 kg

9 ℃ nel caso in cui gli animali pesano più di 60 kg (compresi i verri

riproduttori e le scrofe da allevamento non in lattazione) d. può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, ma soltanto a condizione che gli animali non abbiano accesso al foraggio durante la notte per un periodo ininterrotto di almeno 8 ore.

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4.3 Nei sistemi di composta gli animali devono disporre di una superficie di

riposo conformemente all’allegato 1 dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali, situata al di fuori dell’area di composta. Tale esi- genza non deve essere soddisfatta se, nelle poste in cui sono tenuti suinetti svezzati, la superficie della posta all’interno della stalla è di almeno 0,6 m2 per animale.

4.4 Area di abbeveraggio e di foraggiamento al di fuori dell’area di riposo:

pavimento rivestito, perforato o non perforato.

4.5 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni

seguenti: a. durante il foraggiamento in stand di foraggiamento; b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo; c. nel caso di un intervento praticato sull’animale, per esempio l’insemi- nazione; d. in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in questione può essere fissata a partire dall’inizio del comportamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto; e. durante cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto e durante l’allattamento; durante questi due periodi le scrofe da alleva- mento non devono essere tenute in gruppi, ma devono avere in perma- nenza accesso a un’area di riposo secondo il numero 4.2 o 4.3 e a un’area priva di lettiera. f. durante la monta; in questo periodo le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze secondo il numero 4.2 lettere a e b. Il primo e l’ultimo giorno della stabulazione individuale occorre annotare in un apposito registro la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali; g. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente.

5 Conigli (art. 2 lett. f)

5.1 Le coniglie madri devono essere tenute in gruppi.

5.2 Per ogni figliata deve essere disponibile un nido separato ricoperto da una

lettiera e con una superficie di almeno 0,10 m2.

5.3 Gli animali giovani devono essere tenuti in gruppi.

5.4 Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani deve avere una superficie

di almeno 2 m2.

2 RS 455.1

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5.5 Ogni animale deve disporre delle superfici seguenti:

Superfici minime per Superfici minime per animale giovane coniglia madre, al di fuori del nido con figliata senza figliata dallo dal 36° fino a partire e in relazione svezzamento all’84° giorno dall’85° con il numero fino al 35° di vita giorno di

5.9 giorno di vita vita

Superficie totale 1,501 0,601 0,101 0,151 0,251 minima per animale (m2), di cui – superficie minima 0,50 0,25 0,03 0,05 0,08 ricoperta da lettie- ra per animale (m2) – superficie minima 0,40 0,20 0,02 0,04 0,06 sopraelevata per animale (m2) 1 Almeno sul 35 % della superficie l’altezza utile deve misurare al minimo 60 cm.

5.6 La distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate deve essere di almeno

20 cm. Le superfici sopraelevate possono essere perforate se la larghezza

delle traverse o il diametro delle barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono adeguate al peso e alla taglia degli animali. 5.7 La quantità di lettiera deve essere calcolata in modo che gli animali possano raspare. 5.8 Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separata- mente. In tale caso questi animali devono disporre della superficie minima per coniglia madre senza figliata secondo la tabella 5.5.

5.9 Durante il periodo compreso tra due giorni al massimo prima della data

probabile del parto e dieci giorni al massimo dopo il parto, le coniglie madri non devono essere tenute in gruppi.

6 Pollame da reddito (art. 2 lett. g)

Disposizioni specifiche concernenti le galline e i galli da allevamento, le galline ovaiole, le pollastre e i pollastri nonché i pulcini (esclusi i polli da ingrasso)

6.1 Nei pollai occorre mettere a disposizione degli animali posatoi collocati a

diverse altezze che soddisfino le esigenze della legislazione sulla protezione degli animali. La lunghezza minima dei posatoi è di: a. 14 cm per animale adulto; b. 11 cm per pollastra o pollastro (a partire dalla 10a settimana di vita); c. 8 cm per pulcino (fino alla 10a settimana di vita).

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6.2 Nelle aree del pollaio in cui l’intensità della luce diurna è notevolmente

ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l’intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale. Disposizioni specifiche concernenti i polli da ingrasso

6.3 La superficie totale del suolo (esclusi i posatoi sopraelevati) deve essere

ricoperta da una lettiera sufficiente. 6.4 Al più tardi entro il 10° giorno di vita, gli animali devono avere a disposi- zione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall’Ufficio federale di veterinaria per il tipo di polli da ingrasso corrispon- dente. Le indicazioni che figurano nell’autorizzazione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate. 6.5. I contributi SSRA sono versati per i polli da ingrasso soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno durante 30 giorni. Disposizioni specifiche concernenti i tacchini

6.6 La superficie totale del suolo (esclusi i posatoi sopraelevati) deve essere

ricoperta da una lettiera sufficiente. 6.7 Al più tardi entro il 10° giorno di vita, gli animali devono avere a disposi- zione nel pollaio posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali. 6.8 All’interno del pollaio gli animali devono poter disporre, entro il 10° giorno di vita, di sufficienti possibilità di ritirarsi (p. es. ottenute utilizzando balle di paglia). Esigenze in materia di documentazione e di controllo per tutte le categorie di pollame da reddito

6.9 Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale del

pollaio. Esso deve contenere le seguenti indicazioni: a. nel caso dei pollai per animali da allevamento e ovaiole, pollastre e pol- lastri nonché pulcini (esclusi i polli da ingrasso): la superficie calpesta- bile per gli animali, le misure dei posatoi e il numero massimo di ani- mali consentito; b. nel caso dei pollai per polli da ingrasso e tacchini: i dati rilevanti ine- renti ai posatoi e alla superficie del suolo all’interno del pollaio.

6.10 In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare

le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le corrispondenti prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo.

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6.11 Durante i controlli successivi la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Occorre inoltre verificare: a. per gli animali da allevamento e le ovaiole, le pollastre e i pollastri nonché i pulcini (esclusi i polli da ingrasso): che l’ultimo effettivo di animali registrato non superi il numero massimo di animali consentito secondo lo schizzo; b. per i polli da ingrasso e i tacchini: se gli animali hanno a disposizione il numero di posatoi indicato sullo schizzo.

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Allegato 2 (art. 3 cpv. 5 e 4 cpv. 2)

Esigenze concernenti l’area con clima esterno per il pollame da reddito che partecipa ai programmi SSRA e URA nonché in materia di documentazione e di controllo

1 Area con clima esterno (ACE)

1.1 L’ACE deve essere:

a. completamente aperta verso l’esterno in misura equivalente almeno a quella della parete più lunga oppure essere delimitata da una rete metal- lica o in materiale sintetico; b. completamente coperta; c. provvista di una lettiera sufficiente; d. dotata, se necessario, di reti di protezione dal vento.

1.2 Dimensioni minime

Animali Superficie del suolo dell’ACE Per effettivi di oltre 100 animali: (intera superficie ricoperta larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull’ACE da lettiera) e (per quanto concerne l’URA) delle aperture verso l’esterno

Galline e galli – Almeno 43 m2 per – Complessivamente almeno 1,5 m per da allevamento, 1000 animali 1000 animali; galline ovaiole – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

Pollastre, – Almeno 32 m2 per – Complessivamente almeno 1,5 m per pollastri e 1000 animali 1000 animali; pulcini (dal 43° – ogni apertura deve essere larga giorno di vita) almeno 0,7 m.

Polli da ingras- – Almeno il 20 per cento – Complessivamente almeno 2 m per so della superficie del suo- 100 m2 della superficie del suolo lo all’interno del pollaio all’interno del pollaio; – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m; – solo SSRA: le aperture del pollaio che danno sull’ACE devono essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi

20 m.

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Animali Superficie del suolo dell’ACE Per effettivi di oltre 100 animali: (intera superficie ricoperta larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull’ACE da lettiera) e (per quanto concerne l’URA) delle aperture verso l’esterno

Tacchini – Almeno il 20 per cento – Complessivamente almeno 2 m per della superficie del 100 m2 della superficie del suolo suolo all’interno del all’interno del pollaio; pollaio – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

1.3 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze previste al numero 1.2, se l’osservanza delle stesse: a. comporta investimenti sproporzionatamente elevati; oppure b. è impossibile per mancanza di spazio.

1.4 L’ACE di un pollaio mobile non deve essere ricoperta da una lettiera, se il

pollaio rimane nel medesimo luogo per tre mesi consecutivi al massimo e se in seguito non viene installato nello stesso luogo alcun pollaio per almeno tre mesi.

2 Accesso all’ACE

Gli animali devono poter accedere ogni giorno a un’ACE durante la gior- nata.

3 Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 2

3.1 In caso di forte vento nell’ACE, di innevamento nelle vicinanze o di tempe-

ratura nell’ACE troppo bassa rispetto all’età degli animali, l’accesso a tale area può essere limitato.

3.2 L’accesso all’ACE è facoltativo per i polli da ingrasso durante i primi

21 giorni di vita e per le altre categorie di pollame da reddito durante i primi

42 giorni di vita.

3.3 Dall’entrata nel pollaio sino alla fine della 23a settimana di vita è possibile limitare l’accesso all’ACE delle galline e dei galli da allevamento nonché delle galline ovaiole. 3.4 I pollai destinati alle galline e ai galli da allevamento o alle galline ovaiole possono restare chiusi fino alle ore 10 per evitare la dispersione delle uova deposte.

4 Documentazione e controllo

4.1 L’accesso all’ACE deve essere annotato in un registro delle uscite al più

tardi entro tre giorni.

4.2 Se l’accesso degli animali all’ACE è stato limitato in applicazione dei

numeri 3.1–3.3, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite

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(p. es. temperatura nell’ACE a mezzogiorno, forte vento, neve, età, inizio della deposizione delle uova).

4.3 Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale

dell’ACE. Sullo schizzo occorre indicare le dimensioni rilevanti (comprese quelle delle aperture) e le superfici. Per i polli da ingrasso e i tacchini, inol- tre, occorre indicare la superficie interna del pollaio disponibile per gli ani- mali, mentre per le altre categorie di pollame da reddito occorre indicare il numero massimo di animali ammessi.

4.4 In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare

le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. 4.5 Durante i controlli successivi la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Inoltre, per le categorie di pollame da reddito di cui all’articolo 2 lettera g numeri 1–3, occorre verificare che l’ultimo effettivo di animali registrato non superi il numero massimo di animali con- sentito secondo lo schizzo.

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Allegato 4 (art. 4 cpv. 2 e 4)

Esigenze specifiche del programma URA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze in materia di documentazione e di controllo

1 Animali della specie bovina e bufali nonché equini, caprini e ovini

(art. 2 lett. a–d)

1.1 Variante standard delle uscite

a. Giorni di uscita all’aperto e documentazione – Dal 1° maggio al 31 ottobre occorre concedere agli animali almeno

26 uscite mensili al pascolo.

Per gli animali che, durante un certo periodo, hanno in permanenza accesso al pascolo occorre annotare nel registro delle uscite sol- tanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo. – Dal 1° novembre al 30 aprile occorre concedere agli animali almeno 13 uscite mensili regolari. Per gli animali che, durante un certo periodo, possono uscire in permanenza all’aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo. b. Una deroga alle disposizioni di cui alla lettera a è ammessa nelle situa- zioni seguenti: – durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i dieci giorni successivi a un parto; – nel caso di un intervento praticato sull’animale; – per gli animali della specie bovina e i bufali durante due giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati anno- tati in un registro prima dell’inizio della deroga alle disposizioni in materia di uscite di cui alla lettera a; – tra il 1° maggio e il 31 ottobre: – in caso di cattive condizioni atmosferiche o se l’erba in mag- gio non è ancora matura, l’uscita al pascolo può essere sosti- tuita dall’uscita in una corte. – Nei due casi seguenti il Cantone può stabilire il numero mas- simo di uscite al pascolo che può essere sostituito, in via sup- pletiva, dall’uscita in una corte: – l’azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo; – le 26 uscite al pascolo regolari non sono possibili in quanto il percorso che conduce a determinate particelle è troppo rischioso (p. es. strada molto trafficata).

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– In relazione alla riduzione del foraggio per la messa in asciut- ta delle vacche, l’uscita al pascolo durante i primi dieci giorni del periodo dell’asciutta può essere sostituita dall’uscita in una corte. 1.2 Variante alternativa delle uscite per animali della specie bovina che vengono ingrassati nonché per bovini da allevamento di sesso maschile e per bovini da allevamento di sesso femminile la cui età non supera 120 giorni: a. gli animali hanno in permanenza accesso a una corte durante tutto l’anno. b. Una deroga alle disposizioni di cui alla lettera a è ammessa nelle situa- zioni seguenti: – durante i dieci giorni successivi al parto; – durante il foraggiamento; – nel caso di un intervento praticato sull’animale; – durante due giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del tra- sporto siano stati annotati in un registro prima dell’inizio della deroga alle disposizioni in materia di uscite di cui alla lettera a; – nella misura in cui ciò sia necessario durante la pulizia della corte.

1.3 Stalla

a. L’area di riposo: – non deve presentare perforazioni; – deve essere provvista di una lettiera adeguata, in quantità suffi- ciente; le nicchie di riposo sopraelevate per le capre non devono essere provviste di lettiera. b. L’intera superficie della stalla, che è accessibile agli animali della spe- cie equina, non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.

2 Animali della specie suina (art. 2 lett. e)

2.1 Uscita per le scrofe da allevamento in lattazione

Durante il periodo di allattamento occorre consentire alle scrofe da alleva- mento in lattazione un’uscita giornaliera di almeno un’ora durante un periodo minimo di 20 giorni.

2.2 Uscita per le altre categorie di suini

Agli animali deve essere consentita ogni giorno un’uscita di diverse ore. Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti: – durante cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto, nel corso dei quali le scrofe sono tenute in un box per il parto; – per dieci giorni al massimo durante il periodo della monta, quando le scrofe sono tenute in box individuali; per ogni gruppo di animali occorre annotare in un apposito registro la data del primo e dell’ultimo

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giorno della stabulazione individuale senza uscita nonché il numero di animali.

2.3 Area di riposo nel porcile

L’area di riposo non deve presentare perforazioni.

3 Conigli (art. 2 lett. f)

3.1 Uscita

Alle coniglie madri e agli animali giovani deve essere consentita ogni giorno un’uscita di diverse ore.

3.2 Documentazione semplificata

Per gli animali che, durante un certo periodo, possono uscire in permanenza all’aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.

4 Pollame da reddito (art. 2 lett. g)

Galline e galli da allevamento, galline ovaiole, pollastre e pollastri nonché pulcini (esclusi i polli da ingrasso)

4.1 Uscita

Oltre all’uscita all’aperto di cui all’allegato 2, gli animali devono poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante cinque ore.

4.2 Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 4.1:

a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento, di inneva- mento nelle vicinanze o di temperatura dell’ACE troppo bassa rispetto all’età degli animali, l’accesso al pascolo può essere limitato; b. se il terreno del pascolo è inzuppato e durante il riposo vegetativo, si può concedere agli animali di uscire in una corte scoperta invece di dare loro accesso al pascolo; la corte deve essere abbastanza grande e la let- tiera deve essere ricoperta a sufficienza di materiale adeguato; c. durante i primi 42 giorni di vita l’accesso al pascolo è facoltativo; d. dall’entrata nel pollaio fino alla fine della 23a settimana di vita è possi- bile limitare l’accesso al pascolo alle galline e ai galli da allevamento o alle galline ovaiole; e. in relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta è possibile impedire l’accesso degli animali al pascolo durante 21 giorni al mas- simo; f. se, in applicazione alle lettere a–e, l’accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p. es. abbondanti precipitazioni, temperatura esterna a mezzo- giorno, forte vento, neve, corte, età, inizio della deposizione delle uova, muta).

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Polli da ingrasso

4.3 Uscita

Oltre all’uscita all’aperto di cui all’allegato 2, gli animali devono poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante cinque ore.

4.4 Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 4.3:

a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento, di inneva- mento nelle vicinanze o di temperatura dell’ACE troppo bassa rispetto all’età degli animali, l’accesso al pascolo può essere limitato; b. durante i primi 21 giorni di vita l’accesso al pascolo è facoltativo; c. se, in applicazione delle lettere a o b, l’accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p. es. abbondanti precipitazioni, forte vento, neve, temperatura esterna a mezzogiorno, corte, età).

4.5 Superficie del suolo nel pollaio

L’intera superficie del suolo nel pollaio deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

4.6 Durata di ingrasso

I contributi URA sono versati per i polli da ingrasso soltanto se tutti gli animali sono ingrassati almeno durante 56 giorni. Tacchini

4.7 Uscita

Oltre all’uscita all’aperto di cui all’allegato 2, gli animali devono poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante cinque ore.

4.8 Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 4.7:

a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento, di inneva- mento nelle vicinanze o di temperatura dell’ACE troppo bassa rispetto all’età degli animali, l’accesso al pascolo può essere limitato; b. durante i primi 42 giorni di vita l’accesso al pascolo è facoltativo; c. se, in applicazione alle lettere a o b, l’accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p. es. abbondanti precipitazioni, temperatura esterna a mezzo- giorno, forte vento, neve, età).

4.9 Superficie del suolo nel pollaio

L’intera superficie del suolo nel pollaio deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

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Ordinanza sui programmi etologici RU 2009

Allegato 5 (art. 4 cpv. 5)

Esigenze concernenti la corte e il pascolo nel programma URA nonché in materia di documentazione e di controllo

1 Esigenze generali concernenti la corte

1.1 La corte deve essere ubicata all’aperto.

1.2 Dal 1° marzo al 30 settembre le parti della corte esposte al sole possono

essere ombreggiate da una rete. 1.3 Nelle aree di uscita non pavimentate i punti fangosi devono essere recintati.

1.4 Nelle aree di uscita non pavimentate, destinate agli animali della specie

suina, le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere rivestite. 1.5 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze previste nel presente allegato, se l’osservanza delle stesse: a. comporta investimenti sproporzionatamente elevati; oppure b. è impossibile per mancanza di spazio.

2 Esigenze in materia di documentazione e di controllo

2.1 Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale della

corte. Sullo schizzo occorre indicare le dimensioni rilevanti e le rispettive superfici.

2.2 Sullo schizzo deve inoltre figurare il numero massimo di animali ammessi

che possono utilizzare contemporaneamente la corte; la presente prescri- zione non è applicabile alle corti destinate agli animali delle specie ovina e caprina nonché ai conigli.

2.3 Per quanto riguarda le corti destinate agli animali della specie bovina e ai

bufali accessibili in permanenza, lo schizzo deve comprendere non soltanto la corte, ma anche la stalla.

2.4 In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare

le indicazioni annotate sullo schizzo di cui ai numeri 2.1–2.3. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confer- marlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. 2.5 Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Inoltre essa deve verificare se l’effettivo attuale di animali annotati sullo schizzo non supera il numero massimo di animali consentito secondo lo schizzo; nel caso delle corti destinate agli animali delle specie ovina e caprina nonché ai conigli, il numero di animali non deve essere verificato.

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Ordinanza sui programmi etologici RU 2009

3 Corte per gli animali della specie bovina e i bufali (art. 2 lett. a)

3.1 Corte accessibile in permanenza agli animali

Animali Superficie Di cui superficie minima totale1 minima non m2/animale coperta, m2/animale

Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori 10 2,5 riproduttori Animali giovani di oltre 400 kg 6,5 1,8 Animali giovani da 300 a 400 kg 5,5 1,5 Animali giovani di oltre 120 giorni, fino a 300 kg 4,5 1,3 Animali giovani fino a 120 giorni 3,5 1 1 La superficie totale comprende l’area di riposo, l’area di foraggiamento e l’area di movimento degli animali (compresa la corte accessibile in permanenza agli animali).

2 Negli ultimi due mesi prima della data probabile del parto.

3.2 Corte non accessibile in permanenza agli animali adiacente a una stalla a

stabulazione libera a. Superfici minime

Animali Superficie minima della corte, m2/animale con corna senza corna

Vacche, primipare in gestazione avanzata1 e tori 8,4 5,6 riproduttori Animali giovani di oltre 400 kg 6,5 4,9 Animali giovani da 300 a 400 kg 5,5 4,5 Animali giovani di oltre 120 giorni, fino a 300 kg 4,5 4 Animali giovani fino a 120 giorni 3,5 3,5

1 Negli ultimi due mesi prima della data probabile del parto.

b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto.

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3.3 Corte adiacente a una stalla a stabulazione fissa

a. Superfici minime

Animali Superficie minima della corte, m2/animale con corna senza corna

Vacche, primipare in gestazione avanzata1 e tori 12 8 riproduttori Animali giovani di oltre 400 kg 10 7 Animali giovani da 300 a 400 kg 8 6 Animali giovani di oltre 120 giorni, fino a 300 kg 6 5

1 Negli ultimi due mesi prima della data probabile del parto.

b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto.

4 Corte per gli animali della specie equina (art. 2 lett. b)

a. Superfici minime

Per gli animali la corte Altezza al garrese dell’animale < 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm

– è accessibile in permanenza: almeno … m2/animale 12 14 16 20 24 24 – non è accessibile in permanen- za: 18 21 24 30 36 36 almeno … m2/animale

Se diversi animali si trovano in una corte, la superficie minima corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli animali. Se un gruppo com- prende almeno cinque animali, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento. b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto. c. Caratteristiche del suolo L’intera superficie della corte accessibile agli animali non deve presen- tare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.

5 Corte per gli animali delle specie ovina e caprina nonché per i conigli

(art. 2 lett. c, d, f) Superficie non coperta Nelle corti per i caprini almeno il 25 per cento della superficie minima non deve essere coperto.

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Nelle corti per gli ovini e i conigli almeno il 50 per cento della superficie minima non deve essere coperto.

6 Corte per gli animali della specie suina (art. 2 lett. e)

a. Superfici minime

Animali Superficie minima della corte, m2/animale

Verri da allevamento di oltre 6 mesi 4,0 Scrofe da allevamento non in lattazione, di oltre 6 1,3 mesi Scrofe da allevamento in lattazione 5,0 Suinetti svezzati 0,3 Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg 0,65 Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg 0,45

b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto.

7 Esigenze concernenti il pascolo

7.1 Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed

erbacee, messa a disposizione degli animali.

7.2 I punti fangosi devono essere recintati.

7.3 La superficie del pascolo destinata agli animali della specie bovina e ai

bufali nonché agli animali delle specie caprina e ovina deve essere calcolata in modo che gli animali possano coprire una parte sostanziale del loro fabbi- sogno giornaliero di foraggio grezzo.

7.4 La superficie del pascolo destinata agli animali della specie equina deve

essere di almeno 8 are per animale. Se più di cinque animali sono al pascolo assieme, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento. 7.5 Se gli animali della specie suina sono foraggiati e abbeverati al pascolo, le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rive- stimento solido.

7.6 Sui pascoli destinati al pollame da reddito gli animali devono disporre di

rifugi come alberi, arbusti o ripari. Per quanto riguarda l’accesso al pascolo sono applicabili le stesse disposizioni di quelle valide per le aperture dell’ACE verso l’esterno (allegato 2, numeri 1.2 e 1.3).

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