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AS 2010 4577

Ordinanza 11 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

Ordinanza 11 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari

del 24 settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9bis, 10 capoverso 1 e 33ter della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), ordina:

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi I limiti della tavola scalare dei contributi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e delle persone esercitanti un’attività lucrativa indi- pendente sono stabiliti come segue: Franchi a. limite superiore secondo gli articoli 6 capoverso 1 e

8 capoverso 1 LAVS 55 700.–

b. limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS 9 300.–

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa 1 Il limite del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9200 franchi. 2 Il contributo minimo per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 387 franchi all’anno. Nell’assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l’articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 774 franchi all’anno.

RS 831.108

2010-1708 4577

Adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG RU 2010

Art. 3 Rendite ordinarie 1 L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia, secondo l’articolo 34 capo- verso 5 LAVS, è fissato a 1160 franchi. 2 Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l’attuale reddito

annuo medio determinante del 1160 − 1140 = 1,8 per cento. Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2011. 3 Le nuove rendite complete e parziali non devono essere inferiori a quelle prece- denti.

Art. 4 Livello dell’indice Le rendite adeguate in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 210,9 punti dell’indice delle rendite. Questo indice rappresenta, secondo l’articolo 33ter capo- verso 2 LAVS, il valore risultante dalla media aritmetica dei due valori seguenti: a. 194,0 punti per l’evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 104,8 punti (dicembre 2005 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al con- sumo; b. 227,8 punti per l’evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di

2287 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.

Art. 5 Altre prestazioni Oltre alle rendite ordinarie, anche le altre prestazioni dell’AVS e dell’AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell’ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

Sezione 2: Assicurazione per l’invalidità

Art. 6 bis Il contributo minimo secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è di 65 franchi all’anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è di 130 franchi.

Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità

Art. 7 Indennità totale massima

1 L’indennità totale massima secondo l’articolo 16a LIPG rimane invariata a

245 franchi al giorno.

Adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG RU 2010

2 L’importo massimo dell’indennità secondo l’articolo 16f capoverso 1 LIPG rimane invariato a 196 franchi al giorno.

Art. 8 Livello dell’indice Il nuovo importo dell’indennità totale massima rimane invariato e corrisponde a un livello di 2218 punti dell’indice dei salari dell’Ufficio federale di statistica (giugno

Art. 9 Contributo minimo Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG è di 23 franchi all’anno.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza 09 del 26 settembre 20084 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore e scadenza

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2 L’articolo 9 è applicabile fino al 31 dicembre 2015.

24 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RU 2008 4715

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