AS 2010 809
Ordinanza sull'energia
Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del 2 febbraio 2010
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 1d, 3e e 28a dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia, ordina:
I Le appendici 1.1–1.5 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia sono sostituite dalle versioni qui annesse.
II L’ordinanza del DATEC del 24 novembre 20062 sulla prova del metodo di produ- zione e dell’origine dell’elettricità è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva 1 I dati di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettere a e b (dati di produzione) devono essere rilevati al punto di misurazione (punto di immissione). La quantità di elettri- cità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l’elettricità pro- dotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione. La comunicazione dei dati di produzione all’organismo di rilascio deve avvenire su incarico del produttore:
III La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2010.
2 febbraio 2010 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
2009-2777 809
Ordinanza sull’energia RU 2010
Appendice 1.1 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche
1 Definizione degli impianti
1.1 In generale
Piccola centrale idroelettrica: qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla forza idrica. Rientrano in questa categoria segnatamente le dighe, le prese d’acqua, le condotte forzate, le turbine, i generatori, i punti di immissione, le stazioni di comando. Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione sono considerate impianti autonomi.
1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell’articolo 3a lettera b se: a. rispetto alla media degli ultimi due anni d’esercizio completi antece- denti il 1° gennaio 2006, aumenta la produzione di elettricità almeno del 20 per cento; oppure b. è stato disattivato precedentemente al 1° gennaio 2006 e alla riattiva- zione aumenta la produzione di elettricità almeno del 10 per cento rispetto agli ultimi due anni d’esercizio completi antecedenti la disatti- vazione.
1.3 Esigenze minime
L’Ufficio federale può definire, attraverso direttive, esigenze minime ecolo- giche ed energetiche.
2 Categorie
Le categorie sono integrate nel calcolo in base al numero 3.
3 Calcolo della rimunerazione
3.1 La rimunerazione è composta di una rimunerazione di base e di bonus.
Possono essere applicabili diversi bonus.
3.2 Rimunerazione di base: per il calcolo della rimunerazione di base è determi-
nante la potenza equivalente dell’impianto. Questa potenza corrisponde al quoziente fra l’energia elettrica in kWh misurata nell’anno civile in que- stione al punto di immissione e la somma delle ore del medesimo anno
810
Ordinanza sull’energia RU 2010
civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto e dopo la sua disattivazione. L’ammontare della rimunerazione di base è calcolato sulla base della potenza equivalente dell’impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:
Classe di potenza Rimunerazione di base (cent./kWh)
≤10 kW 26 ≤50 kW 20 ≤300 kW 14.5 ≤1 MW 11 ≤10 MW 7.5
3.3 Bonus secondo i livelli di pressione: l’ammontare del bonus secondo i livelli di pressione è calcolato sulla base del dislivello lordo dell’impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di dislivello:
Classe di dislivello (m) Bonus (cent./kWh)
≤5 4.5 ≤10 2.7 ≤20 2 ≤50 1.5 >50 1
3.4 Bonus per le opere idrauliche: se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica (condotte forzate incluse) è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al
50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e
il 50 per cento viene effettuata un’interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Il bonus è calcolato sulla base della potenza equivalente dell’im- pianto, pro rata rispetto alle classi di potenza. Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto a questo bonus.
811
Ordinanza sull’energia RU 2010
Diritto al bonus per opere idrauliche [%] 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Quota opere idrauliche sul'investimento complessivo [%]
Bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza:
Classe di potenza (kW) Bonus per le opere idrauliche (cent./kWh)
≤10 5.5 ≤50 4 ≤300 3 >300 2.5
3.5 La rimunerazione effettiva viene stabilita per ogni anno civile, sulla base
dell’elettricità effettivamente rilevata al punto di immissione in rete. La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla diffe- renza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione. Per stabilire la rimunerazione sono determinanti i seguenti criteri: a. sino alla fine del primo anno civile completo in cui l’impianto è in fun- zione: la produzione lorda di elettricità prevista di cui al numero 5.1 let- tera c; b. in ogni anno civile successivo: la produzione effettiva dell’anno prece- dente.
3.6 La rimunerazione massima, bonus inclusi, ammonta a 35 centesimi/kWh.
812
Ordinanza sull’energia RU 2010
4 Riduzione annua e durata della rimunerazione
4.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.
4.2 I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di 25 anni.
Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio dell’impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.
5 Procedura di notifica e di decisione
5.1 Notifica
La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. consenso dei proprietari fondiari; b. potenza meccanica media lorda: c. produzione di elettricità prevista, in kWh per anno civile; d. dislivello lordo in m; e. tipo di acque sfruttate (corsi d’acqua / altre acque) e tipo di centrale; f. data di messa in esercizio prevista; g. per gli impianti rinnovati e ampliati: i dati di produzione degli ultimi due anni d’esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006; h. per gli impianti disattivati: la data di disattivazione e i dati di produ- zione degli ultimi due anni d’esercizio completi antecedenti la disatti- vazione; i. i costi di investimento complessivi del progetto, ripartiti per compo- nenti principali; vanno elencati separatamente in particolare i costi di investimento relativi alle opere idrauliche (condotte forzate incluse); j. ubicazione dell’impianto.
5.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro quattro anni dalla notifica del progetto e deve contenere al- meno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione, concessione; b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all’articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1; d. data di messa in esercizio prevista.
5.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi sei anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indica- zioni: a. data di messa in esercizio; b. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.
813
Ordinanza sull’energia RU 2010
6 Dati d’esercizio
Se l’Ufficio federale lo richiede, il gestore dell’impianto deve consentirgli di pren- dere visione dei dati d’esercizio.
7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del
2 febbraio 2010 Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una rimune- razione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo il numero 3.5 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.
814
Ordinanza sull’energia RU 2010
Appendice 1.2 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici
1 Definizione degli impianti
1.1 In generale
Gli impianti fotovoltaici consistono di un campo fotovoltaico, di uno o più convertitori e di un punto di immissione. Il campo fotovoltaico può essere composto di diversi sottocampi simili. Per quanto riguarda la rimunerazione, i sottocampi che appartengono a diverse categorie di impianti secondo il numero 2 sono considerati impianti autonomi.
1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell’articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d’esercizio completi aumenta la sua produzione di elettricità almeno del 50 per cento.
2 Categorie
2.1 Impianti isolati
Impianti che non hanno alcun collegamento architettonico con una costru- zione, ad esempio impianti in giardini o su terreni incolti.
2.2 Impianti annessi
Impianti collegati architettonicamente a una costruzione o ad altri impianti di un’infrastruttura e destinati esclusivamente alla produzione di elettricità, ad esempio pannelli posati sui tetti con un sistema di fissaggio o montati su un tetto di tegole.
2.3 Impianti integrati
Impianti integrati in un edificio e adibiti a una duplice funzione, ad esempio moduli fotovoltaici inseriti al posto delle tegole o di elementi della facciata, moduli integrati in pareti insonorizzanti.
815
Ordinanza sull’energia RU 2010
3 Calcolo della rimunerazione
3.1 La rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:
Categoria di impianto Classe di potenza Rimunerazione (cent./kWh)
Messa in esercizio
fino al 2009 dal 2010
Impianti isolati ≤10 kW 65 53.3 ≤30 kW 54 44.3 ≤100 kW 51 41.8 >100 kW 49 40.2
Impianti annessi ≤10 kW 75 61.5 ≤30 kW 65 53.3 ≤100 kW 62 50.8 >100 kW 60 49.2
Impianti integrati ≤10 kW 90 73.8 ≤30 kW 74 60.7 ≤100 kW 67 54.9 >100 kW 62 50.8
3.2 La rimunerazione per gli impianti con potenza nominale >10 kW è calcolata
pro rata rispetto alle classi di potenza. 3.3 Per l’attribuzione alle classi di potenza è utilizzata la potenza di punta DC normalizzata del generatore solare.
3.4 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla
differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimen- tazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diret- ta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.
3.5 Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva
prima del 1° febbraio 2009 si applicano i tassi di rimunerazione dell’anno
2009. Si applica inoltre il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.
4 Riduzione annua e durata della rimunerazione
4.1 A partire dal 2010, i tassi di rimunerazione per nuovi impianti di cui ai
numeri 3.1 e 3.2 diminuiscono dell’8 per cento l’anno.
4.2 I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di 25 anni.
Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio dell’impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.
816
Ordinanza sull’energia RU 2010
5 Procedura di notifica e di decisione
5.1 Notifica
La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. categoria dell’impianto; b. potenza nominale; c. produzione annua prevista; d. consenso dei proprietari fondiari; e. data di messa in esercizio prevista; f. ubicazione dell’impianto.
5.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi sei mesi dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione, se necessaria; b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all’articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.
5.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi
24 mesi dopo la notifica del progetto per gli impianti integrati e 15 mesi per
tutti gli altri impianti, e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. data di messa in esercizio; b. verbale di collaudo con descrizione tecnica dettagliata; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.
6 Dati d’esercizio
Se l’Ufficio federale lo richiede, il gestore dell’impianto deve consentirgli di pren- dere visione dei dati d’esercizio.
7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del
2 febbraio 2010 Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una rimune- razione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo il numero 3.4 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.
817
Ordinanza sull’energia RU 2010
Appendice 1.3 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per l’energia eolica
1 Definizione degli impianti
1.1 In generale
Gli impianti a energia eolica (aerogeneratori) sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete. Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo.
1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell’articolo 3a lettera b se rispetto alla media degli ultimi due anni d’esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006 aumenta la produzione di elettricità almeno del 20 per cento.
2 Categorie
2.1 Piccoli impianti eolici
Aerogeneratori con una potenza elettrica nominale fino a 10 kW compresi.
2.2 Grandi impianti eolici
Aerogeneratori con una potenza elettrica nominale superiore a 10 kW.
3 Calcolo della rimunerazione
3.1 La rimunerazione per l’elettricità prodotta da piccoli impianti eolici
ammonta a 20 cent./kWh per tutta la durata del periodo di rimunerazione. 3.2 La rimunerazione per l’elettricità prodotta da grandi impianti eolici ammonta a 20 cent./kWh per cinque anni a partire dal momento della messa in eserci- zio regolare. 3.3 Dopo cinque anni, la produzione media di elettricità (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di riferimento del medesimo impianto ai sensi del numero 3.4: a. se il reddito effettivo raggiunge o supera il 150 per cento del reddito di riferimento, la rimunerazione viene subito ridotta a 17 cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione; b. se il reddito effettivo è inferiore al 150 per cento del reddito di riferi- mento, il pagamento della rimunerazione di 20 cent./kWh viene prolun-
818
Ordinanza sull’energia RU 2010
gato di due mesi per ogni 0,75 per cento di differenza tra il reddito effettivo e il 150 per cento del reddito di riferimento. In seguito la rimunerazione è ridotta a 17 cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione. 3.4 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratte- ristica e dell’altezza del mozzo dell’impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell’ubicazione di riferimento «Svizzera». Le caratteristiche dell’ubicazione di riferimento «Svizzera» sono le seguenti:
1. velocità media del vento = 4,5 m/s a 50 m di altezza dal suolo
2. profilo altimetrico logaritmico
3. distribuzione di Weibull con k = 2,0
4. valore di rugosità = 0,1 m
L’Ufficio federale è incaricato di definire in una direttiva il calcolo detta- gliato.
3.5 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla
differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimen- tazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.
4 Riduzione annua e durata della rimunerazione
4.1 I tassi di rimunerazione per i nuovi impianti previsti ai numeri 3.1, 3.2 e 3.3 diminuiscono dell’1,5 per cento dal 2013.
4.2 I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di 20 anni.
Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio dell’impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.
5 Procedura di notifica e di decisione
5.1 Notifica
La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. ubicazione dell’impianto con indicazione dell’altitudine sul livello del mare; b. consenso dei proprietari fondiari; c. potenza nominale; d. produzione annua prevista; e. data di messa in esercizio prevista.
819
Ordinanza sull’energia RU 2010
5.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi quattro anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione; b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all’articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.
5.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi sette anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indi- cazioni: a. designazione del tipo di impianto; b. potenza elettrica nominale; c. altezza del mozzo; d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore; e. data della messa in esercizio; f. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.
6 Dati d’esercizio
Se l’Ufficio federale lo richiede, il gestore dell’impianto deve consentirgli di prende- re visione dei dati d’esercizio.
7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del
2 febbraio 2010 Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una rimune- razione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo il numero 3.5 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.
820
Ordinanza sull’energia RU 2010
Appendice 1.4 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici
1 Definizione degli impianti
1.1 Gli impianti geotermici consistono di una parte sotterranea (una o più perfo- razioni, serbatoio, pompe) e di una parte fuori terra (convertitore, distribu- zione di energia e relative componenti) e servono alla produzione di elettrici- tà e calore.
1.2 Gli impianti geotermici non devono impiegare vettori energetici fossili
insieme all’energia geotermica in un medesimo impianto.
1.3 Gli impianti geotermici devono presentare un coefficiente di sfruttamento
globale minimo secondo il diagramma seguente:
Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo
60
Coefficiente di sfruttamento del calore [%] 50
40
30
20
10
0 0 1 2 3 4 5 6
Coefficiente di sfruttamento elettrico [%]
Il coefficiente di sfruttamento globale si riferisce all’energia annua misurata alla testa del pozzo con: coefficiente di sfruttamento del calore = totale calore sfruttato / energia misurata alla testa del pozzo coefficiente di sfruttamento elettrico = totale elettricità sfruttata / energia misurata alla testa del pozzo. Se il coefficiente di sfruttamento globale risulta per un anno civile inferiore di oltre il 20 per cento al coefficiente richiesto in regime normale, o sempli- cemente inferiore per due anni civili consecutivi, il diritto alla rimunerazione a copertura dei costi decade finché non è di nuovo raggiunto, per un anno ci- vile, il coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo.
821
Ordinanza sull’energia RU 2010
1.4 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell’articolo 3a lettera b se rispetto alla media degli ultimi due anni d’esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006 aumenta la produzione di elettricità almeno del 25 per cento, con coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari.
2 Calcolo della rimunerazione
2.1 L’entità della rimunerazione è determinata in funzione della potenza elettrica nominale Pel dell’impianto:
Classe di potenza Pel Rimunerazione (cent./kWh)
≤5 MW 40.0 ≤10 MW 36.0 ≤20 MW 28.0 >20 MW 22.7
2.2 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla
differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimen- tazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.
2.3 La rimunerazione per gli impianti con potenza nominale >5 MW è calcolata
pro rata rispetto alle classi di potenza.
3 Riduzione annua e durata della rimunerazione
3.1 A partire dal 2018, i tassi di rimunerazione per i nuovi impianti ai sensi dei numeri 2.1 e 2.2 diminuiscono ogni anno dello 0,5 per cento.
3.2 I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di 20 anni.
Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio dell’impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.
4 Procedura di notifica e di decisione
4.1 Notifica
La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. ubicazione dell’impianto; b. consenso dei proprietari fondiari; c. potenza nominale elettrica e termica;
822
Ordinanza sull’energia RU 2010
d. produzione lorda e netta annua progettata (elettrica e termica); e. sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore; f. fluido del sistema di raffreddamento a circuito chiuso; g. data di messa in esercizio prevista.
4.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi tre anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione; b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all’articolo 3i; c. possibilità di raccordo per l’energia termica; d. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 4.1.
4.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi sei anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indica- zioni: a. data della messa in esercizio; b. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 4.1.
5 Dati d’esercizio
Se l’Ufficio federale lo richiede, il gestore dell’impianto deve consentirgli di prende- re visione dei dati d’esercizio.
6 Disposizione transitoria relativa alla modifica del
2 febbraio 2010 Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una rimune- razione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo il numero 2.2 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.
823
Ordinanza sull’energia RU 2010
Appendice 1.5 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia
1 Definizioni
1.1 Biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indiretta-
mente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici. Fanno parte della biomassa anche tutti i prodotti secon- dari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dal- la biomassa.
1.2 Piante energetiche: piante coltivate principalmente ai fini della produzione
energetica.
1.3 Gas biogeno: gas prodotto a partire dalla biomassa di cui al numero 1.1.
2 Definizione degli impianti
2.1 Impianti di incenerimento dei rifiuti
Impianti per termovalorizzazione di rifiuti urbani che provengono dalle economie domestiche, dall’artigianato e dall’industria ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza tecnica del 10 dicembre 19903 sui rifiuti (OTR).
2.2 Forni per l’incenerimento di fanghi
Impianti per la termovalorizzazione di fanghi risultanti dalla biomassa (fanghi di depurazione, di cartiera, dell’industria alimentare).
2.3 Impianti a gas di depurazione e a gas di discarica
Impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti da impianti di depurazione delle acque reflue o dei gas di discarica.
2.4 Altri impianti a biomassa
Qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla biomassa. In genere, il funzionamento degli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa si basa su pro- cessi a più stadi. Questi processi comprendono, in particolare: a. il ritiro e il pretrattamento di combustibile o substrato; b. un primo stadio di conversione (conversione della biomassa in un pro- dotto intermedio mediante procedimenti termochimici, fisico-chimici o biologici);
3 RS 814.600
824
Ordinanza sull’energia RU 2010
c. un secondo stadio di conversione (conversione del prodotto intermedio in elettricità e calore mediante impianto di cogenerazione); d. posttrattamento di sostanze residue e sottoprodotti.
2.5 Produzione combinata
Produzione combinata di elettricità di diversi impianti a biomassa secondo i numeri 2.1–2.4 nonché processi combinati all’interno dello stesso tipo di impianto.
3 Impianti di incenerimento dei rifiuti
3.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell’articolo 3a lettera b se rispetto alla media degli ultimi due anni d’esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006 aumenta il proprio coef- ficiente di sfruttamento elettrico almeno del 25 per cento, con coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari.
3.2 Quota rinnovabile
Il 50 per cento della quantità di energia prodotta è conteggiata come energia rinnovabile.
3.3 Esigenze energetiche minime
Il coefficiente di sfruttamento energetico globale deve soddisfare un valore minimo secondo il diagramma seguente: 70.0 65.0
Coefficiente di sfruttamento del calore%
60.0 Coefficiente minimo di sfruttamento energetico globale
55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Coefficiente di sfruttamento elettrico in %
Se il coefficiente di sfruttamento del calore risulta per un anno civile infe- riore di oltre il 20 per cento al coefficiente richiesto in regime normale, o semplicemente inferiore per due anni civili consecutivi, il diritto alla rimune- razione a copertura dei costi decade finché non è di nuovo raggiunto, per un anno civile, il coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo. I coefficienti di sfruttamento vengono sempre definiti per un anno civile completo.
825
Ordinanza sull’energia RU 2010
Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione totale di elettricità (dal generatore) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso. Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: la quantità totale di energia termica (determinata attraverso misurazione) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso.
3.4 Esigenze ecologiche minime
L’Ufficio federale può definire, mediante direttive, esigenze ecologiche minime.
3.5 Rimunerazione
La rimunerazione per la quota rinnovabile è fissata ogni anno per l’anno successivo sulla base del valore medio dell’anno precedente del coefficiente di sfruttamento del calore.
Coefficiente di sfrutta- Prezzo di costo mento del calore dell’elettricità (cent./kWh)
0– 15 per cento 11.4 65–100 per cento 14.2
I prezzi di costo dell’elettricità per i coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento vengono dedotti per interpolazione lineare. La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimen- tazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.
3.6 Riduzione annua e durata della rimunerazione
– La riduzione annua ammonta allo 0 per cento. – I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di
20 anni. Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio
dell’impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.
3.7 Procedura di notifica e di decisione
3.7.1 Notifica
La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. progetto che illustra se sono soddisfatte le condizioni di cui all’arti- colo 3a e al numero 3; b. quantità di combustibile utilizzate;
826
Ordinanza sull’energia RU 2010
c. potenza elettrica installata (kWel); d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, elettricità rile- vata al punto di immissione prevista nonché calore sfruttato interna- mente e esternamente previsto, per anno civile; e. data di messa in esercizio prevista; f. ubicazione dell’impianto; g. consenso dei proprietari fondiari.
3.7.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi due anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione; b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all’articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1; d. data della messa in esercizio.
3.7.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi quattro anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indi- cazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1; b. data della messa in esercizio.
3.8 Dati d’esercizio
Se l’Ufficio federale lo richiede, il gestore dell’impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d’esercizio.
4 Forni per l’incenerimento di fanghi
4.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell’articolo 3a lettera b se rispetto alla media degli ultimi due anni d’esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006 aumenta il proprio coef- ficiente di sfruttamento elettrico almeno del 25 per cento, con coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari.
4.2 Esigenze relative ai fanghi e all’incenerimento
Si possono impiegare soltanto fanghi disidratati o fanghi essiccati mediante energie rinnovabili. Come combustibili aggiuntivi si possono impiegare soltanto combustibili rinnovabili.
4.3 Esigenze energetiche minime
Valgono le esigenze di cui al numero 3.3.
827
Ordinanza sull’energia RU 2010
4.4 Esigenze ecologiche minime
L’Ufficio federale può definire, attraverso direttive, esigenze ecologiche minime.
4.5 Rimunerazione
La rimunerazione è fissata ogni anno per l’anno successivo sulla base del valore medio dell’anno precedente del coefficiente di sfruttamento del calore.
Coefficiente di sfrutta- Prezzo di costo mento del calore dell’elettricità (cent./kWh)
0– 15 per cento 11.4 65–100 per cento 14.2
Le rimunerazioni per i coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il
15 e il 65 per cento vengono dedotte per interpolazione lineare.
La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimen- tazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diret- ta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.
4.6 Riduzione annua e durata della rimunerazione
– La riduzione annua ammonta allo 0 per cento. – I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di
20 anni. Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio
dell’impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.
4.7 Procedura di notifica e di decisione
Valgono le esigenze di cui al numero 3.7.
4.8 Dati dell’impianto
Valgono le esigenze di cui al numero 3.8.
5 Gas di depurazione e gas di discarica
5.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell’articolo 3a lettera b se rispetto alla media degli ultimi due anni d’esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006 aumenta la produzione di elettricità almeno del 25 per cento.
5.2 Esigenze energetiche minime
Il riscaldamento della torre di fermentazione deve essere effettuato mediante calore di recupero.
828
Ordinanza sull’energia RU 2010
L’impianto di cogenerazione deve presentare un rendimento elettrico mini- mo conformemente al seguente diagramma:
40
252 kW, 38%
38
36 rendimento elettrico minimo
Rendimento elettrico [%] 34
32
30
28
26 0 kW, 24%
24 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Potenza elettrica impianto di cogenerazione [kW]
Il valore deve essere raggiunto seguendo le indicazioni del costruttore rela- tive al gas di depurazione e nel rispetto delle esigenze definite all’allegato 2 numero 82 dell’ordinanza del 16 dicembre 19854 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt).
5.3 L’Ufficio federale può imporre ulteriori esigenze ecologiche per quanto
riguarda lo sfruttamento energetico di cosubstrati.
5.4 Rimunerazione per il gas di depurazione
La rimunerazione è calcolata annualmente per l’anno successivo in base alla quantità di elettricità rilevata l’anno precedente, applicando la formula seguente: rimunerazione in cent./kWh = 55.431 . x-0.2046 (x = potenza equivalente) La rimunerazione massima ammonta a 24 cent./kWh.
5.5 Rimunerazione per il gas di discarica
La rimunerazione è calcolata applicando la formula seguente: rimunerazione in cent./kWh = 60.673 . x-0.2853 (x = potenza elettrica della centrale termo-elettrica a blocco in kW) La rimunerazione massima ammonta a 20 cent./kWh. 5.6 Sia per gli impianti a gas di depurazione che per quelli a gas di discarica la quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla diffe- renza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimentazione
4 RS 814.318.142.1
829
Ordinanza sull’energia RU 2010
ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione. 5.7 Se gas di depurazione o gas di discarica viene immesso nella rete di distribu- zione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettri- cità, la rimunerazione è calcolata come indicato al numero 6.6.
5.8 Riduzione annua e durata della rimunerazione
– La riduzione annua ammonta allo 0 per cento. – I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di
20 anni. Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio
dell’impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento
5.9 Procedura di notifica e di decisione
5.9.1 Notifica
La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. progetto che illustra se sono soddisfatte le condizioni di cui all’arti- colo 3a e ai numeri 5.1–5.3; b. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico; c. potenza elettrica installata (kWel); d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, elettricità rileva- ta al punto di immissione prevista, per anno civile; e. data di messa in esercizio prevista; f. numero di abitanti equivalenti dell’impianto di depurazione; g. ubicazione dell’impianto; h. consenso dei proprietari fondiari.
5.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi due anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione; b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all’articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.9.1; d. data di messa in esercizio prevista.
5.9.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi quattro anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indi- cazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.9.1; b. data della messa in esercizio.
830
Ordinanza sull’energia RU 2010
5.10 Dati d’esercizio
Se l’Ufficio federale lo richiede, il gestore dell’impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d’esercizio.
6 Altri impianti a biomassa
6.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell’articolo 3a lettera b se rispetto alla media degli ultimi due anni d’esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006, con coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari: a. nel caso di cicli del vapore: aumenta il proprio coefficiente di sfrutta- mento elettrico almeno del 25 per cento; b. nel caso di altri impianti di cogenerazione: aumenta la propria produ- zione di elettricità almeno del 25 per cento. Non sono considerati ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti in cui si passa da combustibili fossili a combustibili rinnovabili senza che siano effettuati investimenti ai sensi dell’articolo articolo 3a let- tera a.
6.2 Esigenze minime generali
a. Biomassa ammessa: biomassa ai sensi del numero 1.1, a condizione che non siano utilizzate materie di cui alla lettera b. b. Biomassa non ammessa:
1. biomassa essiccata con l’ausilio di combustibili fossili,
2. torba,
3. rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche,
dall’artigianato e dall’industria e rifiuti simili destinati ad essere termovalorizzati negli impianti di incenerimento dei rifiuti,
4. fanghi e sedimenti dei corsi d’acqua,
5. prodotti tessili,
6. gas di discarica,
7. gas di depurazione, fanghi grezzi degli impianti di depurazione
delle acque.
6.3 Esigenze energetiche minime
Se il coefficiente di sfruttamento globale risulta per un anno civile inferiore di oltre il 20 per cento al coefficiente richiesto in regime normale, o sempli- cemente inferiore per due anni civili consecutivi, il diritto alla rimunerazione a copertura dei costi decade finché non è di nuovo raggiunto, per un anno civile, il coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo. a. Cicli del vapore:
1. I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le tur-
bine a vapore e i motori a vapore devono raggiungere un coeffi-
831
Ordinanza sull’energia RU 2010
ciente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il dia- gramma seguente:
Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo
Coefficiente di sfruttamento del calore [%] 80
70
60
50
40
30
20
10
0 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Coefficiente di sfruttamento elettrico [%]
2. Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento energetico globale si
utilizza il potere calorifico inferiore Hu del combustibile impie- gato. Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione complessiva di energia elettrica è divisa per la quantità di energia immessa. Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: l’energia ter- mica sfruttata è divisa per la quantità di energia immessa. b. Altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, (micro)turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling:
1. impianti che riciclano in prevalenza rifiuti e residui biogeni, con-
cime di fattoria e residui del raccolto: – il rendimento elettrico dell’impianto di cogenerazione deve soddisfare le esigenze di cui al numero 5.2, – il fabbisogno di calore dell’impianto di produzione di energia (per es. riscaldamento del fermentatore) deve essere coperto utilizzando il calore residuo dell’impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili;
2. altri impianti:
– il rendimento elettrico dell’impianto di cogenerazione deve soddisfare le esigenze di cui al numero 5.2, – la quota di calore (riferita alla produzione lorda di calore) uti- lizzato esternamente (cioè escludendo quello utilizzato dall’impianto stesso) deve ammontare almeno al 50 per cento.
6.4 Esigenze ecologiche minime
L’Ufficio federale può definire, attraverso direttive, esigenze ecologiche minime.
832
Ordinanza sull’energia RU 2010
6.5 Calcolo della rimunerazione
a. La potenza determinate per la fissazione della rimunerazione è la potenza equivalente dell’impianto. Questa potenza corrisponde al quo- ziente fra l’energia elettrica in kWh da prelevare nell’anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto e dopo la sua disatti- vazione. b. L’energia elettrica rilevata al punto di immissione è determinante per il calcolo della potenza equivalente; questa, a sua volta, serve per il cal- colo della rimunerazione di base. c. L’ammontare della rimunerazione di base è calcolato sulla base della potenza equivalente dell’impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:
Classe di potenza Rimunerazione di base (cent./kWh)
≤50 kW 28 ≤100 kW 25 ≤500 kW 22 ≤5 MW 18.5 >5 MW 17.5
d. Bonus per legna: per lo sfruttamento energetico di legname vengono corrisposti 3.5 cent./kWh. e. Bonus per biomassa agricola: viene accordato se:
1. viene impiegato concime di fattoria (letame e colaticcio prove-
nienti dall’allevamento) o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati, e
2. la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera
il 20 per cento (rispetto alla massa fresca). f. L’ammontare del bonus agricolo è calcolato sulla base della potenza equivalente dell’impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:
Classe di potenza Bonus agricolo (cent./kWh)
≤50 kW 18 ≤100 kW 16 ≤500 kW 13 ≤5 MW 4.5 >5 MW 0
833
Ordinanza sull’energia RU 2010
g. I bonus di cui alle lettere d ed e non sono cumulabili. h. Per gli altri impianti di cogenerazione ai sensi del numero 6.3 lettera b, è accordato un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus di cogenerazione) di 2.5 cent./kWh se lo sfruttamento esterno del calore supera le esigenze minime almeno del 20 per cento (rispetto alla produ- zione lorda di calore).
6.6 Se gas biogeno viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e
utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, la rimunerazione viene calcolata in base al numero 5.4; si applicano le esigenze minime di cui al numero 6.3 lettera b punto 2 e di cui al numero 6.4; inoltre occorre assicu- rare che un’organizzazione privata effettui registrazioni sulla provenienza del gas, il rispetto delle esigenze minime, le quantità immesse in rete e l’utilizzazione.
6.7 Rimunerazione effettiva
La rimunerazione effettiva viene stabilita per ogni anno civile sulla base dell’elettricità effettivamente rilevata al punto di immissione in rete. La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla diffe- renza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione. Per stabilire la rimunerazione sono determinanti i seguenti criteri: a. sino alla fine del primo anno civile completo in cui l’impianto è in fun- zione: i dati di pianificazione di cui al numero 6.9.1 lettera c; b. in ogni successivo anno civile: la produzione effettiva dell’anno prece- dente.
6.8 Riduzione annua e durata della rimunerazione
a. La riduzione annua ammonta allo 0 per cento. b. I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di
20 anni. Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio
dell’impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.
6.9 Procedura di notifica e di decisione
6.9.1 Notifica
La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. progetto che illustra se sono soddisfatte le condizioni di cui all’arti- colo 3a e ai numeri 6.2–6.4; b. potenza nominale elettrica e termica; c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, elettricità rileva- ta al punto di immissione prevista nonché calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile; d. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico;
834
Ordinanza sull’energia RU 2010
e. tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del prodotto interme- dio; f. data di messa in esercizio prevista; g. ubicazione dell’impianto; h. consenso dei proprietari fondiari.
6.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi due anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione; b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all’articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1; d. data di messa in esercizio prevista.
6.9.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi quattro anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indi- cazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1; b. data della messa in esercizio.
6.10 Dati d’esercizio
Se l’Ufficio federale lo richiede, il gestore dell’impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d’esercizio.
7 Disposizione transitoria relativa alla modifica
del 2 febbraio 2010
7.1 Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una
rimunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo i numeri 3.5, 4.5, 5.7 o 6.7 sol- tanto a partire dal 1° gennaio 2011.
7.2 Se ha ricevuto una rimunerazione ai sensi della presente appendice o una
decisione positiva prima del 1° gennaio 2010, il gestore di un impianto di incenerimento dei rifiuti di cui al numero 3, di un forno per l’incenerimento di fanghi di cui al numero 4 o di un impianto a gas di depurazione di cui al numero 5 può chiedere, entro il 31 dicembre 2011, una rimunerazione in vir- tù delle disposizioni specifiche per il suo impianto nella versione del 14 marzo 2008.
835
Ordinanza sull’energia RU 2010
836