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AS 2012 5549

Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica dell’11 ottobre 2012

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:

I L’allegato 1 dell’OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2012.

11 ottobre 2012 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

1 RS 813.12

2012-2209 5549

Ordinanza sui biocidi RU 2012

Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 lett. a)

Elenco I: Principi attivi destinati ai biocidi con indicazione dei requisiti

I seguenti nuovi principi attivi vengono iscritti nell’allegato 1:

Nome comune Denominazione IUPAC2 Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche3 Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

Idrossido Idrossido di rame (II) 965 g/kg 1° febbraio 2014 31 gennaio 2024 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un di rame Numero CE: 243-815-9 prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV Numero CAS: 20427-59-2 devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. non possono essere omologati prodotti per il tratta-

mento per immersione, a meno che non siano stati presentati dati nella domanda di omologazione del prodotto che dimostrino che il trattamento soddisfa i requisiti degli articoli 11 e 17 OBioc, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio,

2 International Union of Pure and Applied Chemistry/Unione internazionale di chimica pura e applicata. 3 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’allegato VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb. 1998, relativa all’immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

Ordinanza sui biocidi RU 2012

Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

2. per i prodotti omologati per usi industriali devono

essere definite procedure operative sicure e i pro- dotti devono essere utilizzati indossando gli oppor- tuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di omologazione non venga dimostrato che i rischi per gli utenti indu- striali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi,

3. le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza

relative ai prodotti omologati specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque, e gli eventuali scoli devono essere rac- colti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento,

4. possono essere omologati prodotti per il trattamento

del legno destinato a costruzioni all’aperto sovra- stanti l’acqua o ad essa vicine, se vengono forniti dati che dimostrano che il prodotto soddisferà i re- quisiti degli articoli 11 e 17 OBioc, se necessario applicando opportune misure di riduzione del ri- schio.

Ossido di Ossido di rame (II) 976 g/kg 1° febbraio 2014 31 gennaio 2024 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un rame (II) Numero CE: 215-269-1 prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV Numero CAS: 1317-38-0 devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE.

Ordinanza sui biocidi RU 2012

Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. per i prodotti omologati per usi industriali devono

essere definite procedure operative sicure e i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni di- spositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di omologazione non venga dimo- strato che i rischi per gli utenti industriali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi,

2. le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza

relative ai prodotti omologati specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque, e gli eventuali scoli devono essere rac- colti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento,

3. possono essere omologati prodotti per il trattamento

del legno destinato a costruzioni all’aperto sovra- stanti l’acqua o ad essa vicine o per il trattamento del legno a contatto con acqua dolce, se vengono forniti dati che dimostrano che il prodotto soddisferà i requisiti degli articoli 11 e 17 OBioc, se necessario applicando opportune misure di riduzione del ri- schio.

Carbonato Carbonato di rame(II)- 957 g/kg 1° febbraio 2014 31 gennaio 2024 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un basico di rame idrossido di rame(II) (1:1) prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV Numero CE: 235-113-6 devono valutare, se pertinente per quel particolare Numero CAS: 12069-69-1 prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE.

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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. non possono essere omologati prodotti per il tratta-

mento per immersione, a meno che non siano stati presentati dati nella domanda di omologazione del prodotto che dimostrino che il trattamento soddisfa i requisiti degli articoli 11 e 17 OBioc, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio,

2. per i prodotti omologati per usi industriali devono

essere definite procedure operative sicure e i prodot- ti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di omologazione non venga dimostrato che i rischi per gli utenti industriali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi,

3. le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza

relative ai prodotti omologati specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque, e gli eventuali scoli devono essere rac- colti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento,

4. possono essere omologati prodotti per il trattamento

del legno destinato a costruzioni all’aperto sovra- stanti l’acqua o ad essa vicine o per il trattamento del legno a contatto con acqua dolce,se vengono forniti dati che dimostrano che il prodotto soddisferà i requisiti degli articoli 11 e 17 OBioc, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

Ordinanza sui biocidi RU 2012

Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

Bendiocarb 2,2-dimethyl-1,3- 970 g/kg 1° febbraio 2014 31 gennaio 2024 18 La valutazione del rischio effettuata dall’UE non benzodioxol-4-yl prende in considerazione tutti gli usi potenziali ma methylcarbamate riguarda per esempio solo l’uso professionale ed Numero CAS: 22781-23-3 esclude il contatto con gli alimenti o i mangimi nonché Numero CE: 245-216-8 l’applicazione diretta sul terreno. Nell’esaminare la domanda di omologazione di un prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. non possono essere omologati prodotti per il tratta-

mento di superfici soggette a una regolare pulitura a umido, diverse da fessure e fenditure o trattamenti localizzati, a meno che non siano presentati dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti degli articoli 11 e 17 OBioc, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio,

2. i prodotti omologati per usi industriali o professio-

nali devono essere utilizzati indossando gli oppor- tuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di omologazione non venga dimostrato che i rischi per gli utenti industriali o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi,

3. se del caso, vengono adottate misure volte a evitare

che le api bottinatrici abbiano accesso alle arnie trat- tate rimuovendo i favi o bloccando l’entrata alle arnie.

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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

Metil nonil Undecan-2-one 975 g/kg 1° maggio 2014 30 aprile 2024 19 La valutazione del rischio effettuata dall’UE è stata chetone Numero CAS: 112-12-9 compiuta in base all’uso in ambiente chiuso da parte di Numero CE: 203-937-5 utilizzatori non professionali. Nell’esaminare la domanda di omologazione di un prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE.

Estratto di Nomenclatura IUPAC: 1 000 g/kg 1° maggio 2014 30 aprile 2024 18 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un margosa non applicabile prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV Numero CAS: 84696-25-3 devono valutare, se pertinente per quel particolare Numero CE: 283-644-7 prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi Descrizione: estratto di per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non margosa ricavato dai semi sono stati esaminati in maniera rappresentativa dell’Azadirachta indica nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata mediante acqua e un dall’UE. successivo trattamento Gli SV si assicurano che le omologazioni siano subor- con solventi organici. dinate a misure adeguate di riduzione dei rischi per la protezione delle acque di superficie, i sedimenti e gli artropodi non bersaglio.

Acido cloridrico acido cloridrico 999 g/kg 1° maggio 2014 30 aprile 2024 2 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un Numero CAS: prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV non applicabile devono valutare, se pertinente per quel particolare Numero CE: 231-595-7 prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE.

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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

Gli SV provvedono affinché le omologazioni di pro- dotti per uso non professionale siano subordinate alla condizione che l’imballaggio sia progettato in modo da minimizzare l’esposizione dell’utilizzatore, a meno che nella domanda di omologazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

Flufenoxuron 1-[4-(2-chloro-alpha, 960 g/kg 1° febbraio 2014 31 gennaio 2017 8 Prima della sua iscrizione nel presente allegato, il alpha,alpha- flufenoxuron è oggetto di una valutazione comparativa trifluoro-para-tolyloxy)-2- del rischio. fluorophenyl]-3-(2,6- La valutazione del rischio effettuata dall’UE riguarda il difluorobenzoyl)urea trattamento del legno non destinato all’uso in locali di Numero CE: 417-680-3 stabulazione per animali né a entrare in contatto con Numero CAS: alimenti o mangimi. I prodotti non sono omologati per 101463-69-8 gli usi o gli scenari di esposizione non adeguatamente esaminati nella valutazione del rischio effettuata dall’UE. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. i prodotti sono utilizzati solo per il trattamento di

legno destinato all’uso in interni,

2. per i prodotti omologati per usi industriali e/o

professionali devono essere definite procedure ope- rative sicure e i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di omologazione non si dimostri che i rischi per gli utenti industriali o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi,

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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

3. devono essere prese idonee misure di riduzione del

rischio per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua. In particolare, le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su soste- gni rigidi impermeabili, al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque, e gli even- tuali scoli devono essere raccolti ai fini del loro riu- tilizzo o smaltimento.

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