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AS 2013 3997

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Lʼordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta lʼordinanza «UFV» è sostituito con «USAV».

Art. 6 lett. b Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti: b. USAV: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;

Art. 61 cpv. 2 2 Lʼobbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, ai colla- boratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli che garantiscono il controllo della produzione primaria, ai tecnici dʼinseminazione, al personale delle aziende di elimi- nazione, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.

Art. 65 cpv. 3

3 LʼUSAV pubblica le notifiche di epizoozie da parte dei Cantoni sul suo organo

ufficiale dʼinformazione. Questʼultimo è inviato gratuitamente alle autorità cantonali e distrettuali competenti per la lotta contro le epizoozie, agli organi cantonali compe- tenti per la caccia e la pesca, agli ispettori degli apiari, ai veterinari ufficiali e, su richiesta, agli altri veterinari.

Art. 305 Abrogato

1 RS 916.401

2013-1331 3997

O sulle epizoozie RU 2013

Art. 310 Attestato di capacità degli ispettori degli apiari Gli ispettori degli apiari devono disporre di un attestato di capacità di assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti secondo lʼordinanza del 16 novem- bre 20112 concernente la formazione, il perfezionamento e lʼaggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

Art. 311 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 916.402

3998