AS 2014 2297
Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia
Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera, l’Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia
del 21 marzo 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 gennaio 20132, decreta:
Art. 1
1 L’Accordo del 4 giugno 20123 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica
d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia è approvato.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Il Consiglio federale può stipulare convenzioni relative all’istituzione di centri comuni per lo scambio d’informazioni e per l’assistenza delle autorità preposte alla sicurezza conformemente all’articolo 32 dell’Accordo.
Art. 3 La legge federale del 7 ottobre 19944 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione è modificata come segue:
Titolo Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC)
2012-1712 2297
Approvazione dell’Acc. tra la Svizzera, l’Austria e il Liechtenstein RU 2014 sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia. DF
Ingresso, primo comma visti gli articoli 57 capoverso 2, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale5;
Art. 1, rubrica Uffici centrali
Art. 6a Centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati 1 La Confederazione può partecipare all’istituzione di centri comuni di cooperazione di polizia e doganale situati sul territorio di una delle Parti contraenti in prossimità della frontiera comune.
2 Coordina la gestione e l’esercizio della parte svizzera di tali centri.
3 Il Consiglio federale può convenire con i Cantoni l’organizzazione comune dei
centri, l’esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento.
Art. 4 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della legge federale di cui all’articolo 3.
Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014 Consiglio nazionale, 21 marzo 2014 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il
10 luglio 2014.6 2 Conformemente all’articolo 4 capoverso 2, la modifica di legge di cui all’articolo 3 entra in vigore il 1° agosto 2014.
2 aprile 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RS 101 6 FF 2014 2649
Approvazione dell’Accordo tra la Svizzera, l’Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia. DF
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Approvazione dell’Acc. tra la Svizzera, l’Austria e il Liechtenstein RU 2014 sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia. DF