AS 2014 2321
Ordinanza sulla liquidità delle banche
Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq)
Modifica del 25 giugno 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 20121 sulla liquidità è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 2 Esse detengono una riserva di liquidità durevole e calcolata in modo adeguato per far fronte a peggioramenti della liquidità che si producono in tempi brevi e assicu- rano un adeguato rifinanziamento a medio-lungo termine.
Art. 3 cpv. 2 2 Essa è segnatamente autorizzata a rilevare dati ai fini del computo della quota strutturale di liquidità (Net Stable Funding Ratio, NSFR) e, se necessario, di ulteriori indicatori a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto.
Art. 4 Compiti della società di audit La società di audit è tenuta a confermare l’esattezza del rendiconto riguardante la NSFR e ulteriori indicatori conformemente alle disposizioni tecniche di esecuzione della FINMA.
Art. 7 cpv. 1 e 2 1 Le banche stabiliscono processi adeguati per individuare, valutare, gestire e sorve- gliare i rischi di liquidità. In particolare, devono allestire un prospetto sulla loro liquidità per periodi di diversa durata con un confronto dei potenziali afflussi e deflussi di fondi nelle posizioni di bilancio e fuori bilancio.
2 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 9 cpv. 3 3 Le ipotesi relative agli scenari, in particolare quelli sugli afflussi e sui deflussi di fondi e sul valore di liquidità dei titoli in caso di situazioni di stress, devono essere verificate regolarmente nonché in seguito al manifestarsi di un tale scenario.
1 RS 952.06
2014-1081 2321
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Titolo prima dell’art. 12 Sezione 2: Esigenze quantitative
Art. 12 Quota di liquidità a breve termine 1 Lo scopo della quota di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR) è di garantire che le banche mantengano sufficienti attività liquide di elevata qualità (High Quality Liquid Assets, HQLA) per poter coprire in ogni momento il deflusso netto di fondi prospettato in uno scenario di stress di liquidità basato su ipotesi di deflussi e afflussi per un orizzonte temporale di 30 giorni di calendario (orizzonte temporale di 30 giorni). Le ipotesi riguardanti i deflussi di fondi e i tassi di deflusso sono elaborate sulla base dell’allegato 2, quelle concernenti gli afflussi di fondi e i tassi di afflusso sulla base dell’allegato 3.
2 L’adempimento del requisito LCR non libera le banche dall’obbligo di detenere
riserve di liquidità calcolate in modo adeguato ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 considerando i risultati degli stress test di cui all’articolo 9 capoverso 1.
Art. 13 Computo L’indicatore LCR corrisponde al quoziente fra: a. il volume di HQLA (numeratore); b. il valore del deflusso netto di fondi prospettato per l’orizzonte temporale di
30 giorni previsto nello scenario di stress (denominatore).
Art. 14 Adempimento del requisito LCR
1 La banca soddisfa il requisito LCR quando il quoziente calcolato conformemente
all’articolo 13 risulta almeno pari a 1. 2 Il requisito LCR deve essere adempito separatamente a livello di gruppo finanzia- rio e di singolo istituto per quanto riguarda: a. la totalità delle posizioni elencate negli articoli 15a, 15b e 16 in tutte le valute, se necessario convertite in franchi svizzeri; e b. la totalità delle posizioni elencate negli articoli 15a, 15b e 16 in franchi sviz- zeri tenendo in considerazione l’articolo 17.
3 La FINMA stabilisce:
a. in che misura le società holding con una banca quale filiale possano essere esonerate dall’adempimento del requisito LCR, qualora tale adempimento non si riveli opportuno dal profilo della normativa sulla vigilanza; b. in che misura la società madre quale istituto singolo possa essere esonerata dall’adempimento del requisito LCR in caso di gruppi finanziari con strut- tura di holding.
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4 Nel singolo caso essa può:
a. emanare una deroga all’obbligo di consolidamento in materia di vigilanza previsto nell’articolo 7 dell’ordinanza del 1° giugno 20122 sui fondi propri al fine di poter rilevare ulteriori partecipazioni determinanti dal punto di vista del rischio di liquidità; b. definire esigenze più rigorose riguardo all’adempimento del requisito LCR di una banca se ciò risulta necessario in considerazione delle sue attività commerciali, dei rischi di liquidità assunti, della strategia aziendale, della qualità della gestione del rischio di liquidità o del grado di sviluppo delle tecniche utilizzate. 5 La FINMA può inoltre esigere che i singoli istituti che si rifinanziano in misura significativa tramite succursali all’estero calcolino il requisito LCR senza conside- rare i prospettati afflussi derivanti da tali succursali. In questo caso essa può definire ulteriori esigenze per l’adempimento del requisito LCR in base a una propria valuta- zione dei rischi. 6 Su richiesta della banca, la FINMA può esonerare dall’adempimento del requisito LCR le succursali estere in Svizzera, le cui società madri sottostanno all’estero a una vigilanza e a requisiti legali comparabili a quelli svizzeri, se informazioni equipara- bili inerenti al requisito LCR vengono pubblicate su base consolidata.
Art. 15 HQLA: Definizione e composizione
1 Sono considerate HQLA gli attivi:
a. dei quali la banca può disporre facilmente, in ogni momento entro i 30 giorni di calendario seguenti e senza rilevanti perdite di valore, al fine di acquisire liquidità; e b. che soddisfano gli altri requisiti conformemente all’articolo 15d.
2 Possono essere considerate HQLA:
a. le attività liquide di elevata qualità ai sensi dell’articolo 15a (categoria 1); b. le attività liquide di elevata qualità ai sensi dell’articolo 15b (categorie 2a e 2b).
Art. 15a HQLA: Attivi della categoria 1
1 Gli attivi della categoria 1 comprendono i seguenti valori patrimoniali:
a. le monete e le banconote; b. i patrimoni delle banche centrali comprese le riserve minime, nella misura in cui il regolamento della banca centrale in questione permetta di prelevarli in caso di stress di liquidità;
2 RS 952.03
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c. i titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti:
1. di un Governo centrale,
2. di una banca centrale,
3. di un ente territoriale subordinato dotato di autonomia di bilancio e del
diritto di riscuotere imposte o di un altro ente di diritto pubblico,
4. della Banca dei regolamenti internazionali,
5. del Fondo monetario internazionale,
6. della Banca centrale europea,
7. dell’Unione europea,
8. di una banca multilaterale di sviluppo;
cbis. i titoli negoziabili garantiti dalle istituzioni elencate nella lettera c; d. i titoli negoziabili che consistono in crediti nella valuta del Paese nei con- fronti di un Governo centrale o una banca centrale, emessi dal Governo cen- trale interessato o dalla banca centrale nel Paese interessato o nel Paese di provenienza della banca, se il Governo centrale presenta una ponderazione del rischio superiore allo 0 per cento conformemente al paragrafo 53 del metodo standard secondo Basilea II3; nonché e. i titoli negoziabili che rappresentano crediti in valuta estera nei confronti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera (BNS) fino a concor- renza del deflusso netto di fondi dovuto alla situazione di stress, nella valuta estera in cui si presenta il rischio di liquidità; questo vale anche se per la Svizzera la ponderazione del rischio supera lo 0 per cento conformemente al paragrafo 53 del metodo standard secondo Basilea II. 2 I titoli negoziabili di cui al capoverso 1 lettere c e cbis possono rientrare nella categoria 1 solo se soddisfano le seguenti condizioni: a. presentano una ponderazione del rischio dello 0 per cento conformemente al paragrafo 53 del metodo standard secondo Basilea II; b. in caso di crediti garantiti, sussiste la garanzia esplicita, irrevocabile e incondizionata di un Governo centrale o di un ente territoriale subordinato oppure la responsabilità solidale di più enti territoriali; c. non rappresentano un impegno di un istituto finanziario ai sensi dell’alle- gato 1 o di una società correlata a un istituto finanziario. Costituiscono un’eccezione i prestiti di istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro.
3 Gli attivi della categoria 1 sono calcolati al valore attuale di mercato.
3 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria - Basilea II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards A Revised Framework Comprehensive Version; consultabile al sito: www.bis.org > Monetary & financial stability > Basel Committee on Banking Supervision > Basel III > Related Information Basel II – June
2006 (comprehensive version).
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Art. 15b HQLA: Attivi della categoria 2
1 Gli attivi della categoria 2a comprendono i seguenti valori patrimoniali:
a. i titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti:
1. di un Governo centrale,
2. di una banca centrale,
3. di un ente territoriale subordinato dotato di autonomia di bilancio e del
diritto di riscuotere imposte o di un altro ente di diritto pubblico,
4. del Fondo europeo di stabilità finanziaria,
5. del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria,
6. di una banca multilaterale di sviluppo;
abis. i titoli negoziabili garantiti dalle istituzioni elencate nella lettera a; b. i prestiti di imprese negoziabili compresi i titoli del mercato monetario, se sono emessi da società che né singolarmente né in correlazione ad altre sono considerate quale istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1; e c. i titoli di credito negoziabili, coperti e disciplinati da leggi speciali, che non sono stati emessi dalla banca stessa o da un altro istituto finanziario ad essa correlato ai sensi dell’allegato 1. Possono essere conteggiati anche i prestiti ipotecari emessi dalle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie con- formemente alla legge del 25 giugno 19304 sulle obbligazioni fondiarie. 2 I titoli negoziabili di cui al capoverso 1 lettere a e abis possono rientrare nella categoria 2a solo se soddisfano le seguenti condizioni: a. presentano una ponderazione del rischio del 20 per cento al massimo con- formemente al paragrafo 53 del metodo standard secondo Basilea II; b. non rappresentano un debito di un istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1 o di una società correlata a un istituto finanziario. Costituiscono un’ecce- zione i prestiti di istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro. 3 I prestiti di imprese di cui al capoverso 1 lettera b e i titoli di credito coperti con- formemente al capoverso 1 lettera c possono rientrare nella categoria 2a se: a. dispongono di almeno una valutazione a lungo termine corrispondente alla classe di rating 1 o 2 conformemente all’allegato 2 dell’ordinanza del 1° giugno 20125 sui fondi propri, oppure, in sua mancanza, hanno ottenuto una valutazione a corto termine equiparabile da parte di un’agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA; b. non dispongono di una valutazione ai sensi della lettera a, ma la loro proba- bilità di inadempienza valutata internamente corrisponde a una valutazione
4 RS 211.423.4 5 RS 952.03
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della classe di rating 1 o 2 conformemente all’allegato 2 dell’ordinanza sui fondi propri. 4 Gli attivi della categoria 2a sono valutati al valore attuale di mercato, applicando una riduzione del valore pari al 15 per cento. 5 La FINMA può assegnare alla categoria 2 (attivi della categoria 2b) ulteriori attivi che: a. hanno comprovato di essere una fonte affidabile di liquidità anche in condi- zioni di tensione nei mercati pronti contro termine o a contante; e b. non sono stati emessi da un istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1 o da una società correlata a un istituto finanziario. 6 Gli attivi della categoria 2b sono valutati al valore attuale di mercato, applicando una riduzione del valore pari almeno al 50 per cento.
Art. 15c HQLA: Computabilità 1 Ai fini del calcolo del requisito LCR, gli attivi possono essere conteggiati nel volume complessivo di HQLA nel modo seguente: a. attivi della categoria 1: nessuna limitazione; b. attivi della categoria 2b considerati separatamente: fino al limite massimo del 15 per cento; c. attivi delle categorie 2a e 2b considerati congiuntamente: fino al limite mas- simo del 40 per cento. 2 Prima di procedere al calcolo dei limiti massimi di cui al capoverso 1 lettere b e c, è necessario: a. applicare la riduzione del valore pari al 15 e al 50 per cento conformemente all’articolo 15b capoversi 4 e 6; b. pareggiare le operazioni conformemente all’articolo 15e; e c. svolgere le operazioni di finanziamento garantite che:
1. comprendono lo scambio di HQLA,
2. non sono contemplate dall’articolo 15e, e
3. hanno una durata di al massimo 30 giorni di calendario.
3 I limiti massimi vanno rispettati a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto.
4 La FINMA definisce le modalità di computo dei limiti massimi.
5 Gli attivi delle categorie 1 e 2 che rappresentano titoli, prestiti o titoli di credito emessi all’estero possono essere conteggiati nel volume di HQLA solo se: a. sono riconosciuti quali HQLA dalla competente autorità estera di vigilanza; o b. sono denominati in franchi svizzeri e riconosciuti dalla BNS come idonei a operazioni di pronti contro termine.
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6 Per l’adempimento del requisito LCR sono determinanti le HQLA detenute il
primo giorno dell’orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress, indipendentemente dalla loro durata residua. Non sono prese in considera- zione le HQLA che vanno pareggiate ai sensi dell’articolo 15e.
7 Gli attivi possono essere conteggiati come HQLA per 30 giorni a partire dal
momento in cui non sono più considerati tali.
Art. 15d HQLA: Altri requisiti La FINMA definisce: a. le caratteristiche delle HQLA da considerare determinanti affinché sia possi- bile acquisire liquidità in modo affidabile nell’orizzonte temporale di
30 giorni anche conformemente allo scenario di stress;
b. i requisiti operativi che la gestione delle HQLA deve adempiere affinché sia possibile acquisire liquidità in modo affidabile nell’orizzonte temporale di
30 giorni anche conformemente allo scenario di stress;
c. le modalità per un’adeguata diversificazione delle HQLA della categoria 2.
Art. 15e HQLA: Pareggio
1 Le operazioni di finanziamento garantite vengono pareggiate se comprendono lo
scambio di HQLA e scadono entro 30 giorni di calendario. 2 Sono considerate operazioni di finanziamento garantite i collateral swap, le opera- zioni di pronti contro termine e i finanziamenti di titoli.
3 Le operazioni della BNS che diminuiscono la liquidità vengono pareggiate indi-
pendentemente dal tipo di garanzia se scadono entro 30 giorni di calendario. Le operazioni della BNS che aumentano la liquidità vengono pareggiate solo se sono garantite da HQLA e scadono entro 30 giorni di calendario. 4 Non vengono pareggiati lo scambio di attivi della categoria 2b né le operazioni di finanziamento garantite, se gli attivi ricevuti sono utilizzati a copertura di short position con una durata superiore a 30 giorni di calendario. Una short position comprende sia il prestito di attivi non coperto sia la vendita di attivi non coperta. 5 Per le operazioni effettuate con la BNS che prevedono contrattualmente la possibi- lità di disdetta, il termine di disdetta è determinante per calcolare la durata residua.
Art. 16 Deflusso netto di fondi 1 Il deflusso netto di fondi è calcolato sottraendo gli afflussi complessivi prospettati nell’orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress dai deflussi complessivi prospettati per lo stesso periodo. 2 Nel computo gli afflussi di fondi prospettati possono essere presi in considerazione per un importo massimo pari al 75 per cento dei deflussi di fondi prospettati.
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3 I deflussi di fondi sono calcolati ponderando le posizioni di bilancio e fuori bilan- cio conformemente alla rispettiva categoria di deflusso con i tassi di deflusso deter- minanti ai sensi dell’allegato 2.
4 Se una posizione può rientrare in più categorie di deflusso, è determinante la
categoria che presenta il tasso di deflusso maggiore. 5 Gli afflussi di fondi si calcolano ponderando le posizioni di bilancio conforme- mente alla rispettiva categoria di afflusso con i tassi di afflusso determinanti ai sensi dell’allegato 3. 6 Se una posizione può rientrare in più categorie di afflusso, è determinante la cate- goria che presenta il tasso di afflusso minore. 7 Per le posizioni da pareggiare ai sensi dell’articolo 15e non viene preso in conside- razione alcun afflusso né deflusso di fondi. 8 Le posizioni di bilancio e fuori bilancio non possono essere rilevate due volte. In particolare, gli attivi compresi nel volume di HQLA non possono essere computati quali afflussi di fondi.
9 In deroga all’allegato 2, la FINMA può:
a. fissare tassi di deflusso inferiori per depositi stabili all’estero che sottostanno a un sistema di garanzia dei depositi particolarmente sicuro; b. riconoscere un approccio basato su un modello interno per il computo del maggiore fabbisogno di liquidità dovuto a variazioni del valore di mercato di operazioni su derivati e di altre transazioni finanziarie.
Art. 17 Adempimento del requisito LCR in franchi svizzeri
1 La FINMA determina a quali condizioni e in che misura le banche possono con-
teggiare HQLA in valuta estera ai fini dell’adempimento del requisito LCR confor- memente all’articolo 14 capoverso 2 lettera b. 2 Per le banche che per motivi operativi non detengono HQLA in valuta estera, essa stabilisce a quali condizioni e in che misura gli attivi della categoria 2a possano essere conteggiati al di là del limite massimo del 40 per cento (art. 15c cpv. 1 lett. c).
Art. 17a Il requisito LCR in valute estere rilevanti 1 Il requisito LCR va rilevato e sorvegliato per tutte le posizioni in ogni valuta estera rilevante. 2 Ai fini del computo del requisito LCR, i limiti massimi del 15 e del 40 per cento previsti nell’articolo 15c capoverso 1 lettere b e c devono essere rispettati per ogni valuta estera rilevante. Il limite massimo del 75 per cento per gli afflussi di fondi di cui all’articolo 16 capoverso 2 non si applica.
3 La FINMA disciplina:
a. il livello di consolidamento al quale va applicato l’obbligo di rilevamento e di sorveglianza;
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b. la quota fra impegni in una valuta estera e impegni complessivi di una banca a partire dalla quale una valuta estera è considerata rilevante. 4 Se una banca assume eccessivi rischi valutari, in singoli casi giustificati la FINMA può fissare limiti minimi relativi al grado di adempimento del requisito LCR in valute estere rilevanti. 5 Essa può inoltre definire criteri per l’adempimento del requisito LCR in valute estere rilevanti, qualora sia necessario ai fini della realizzazione di standard interna- zionali riconosciuti. 6 Le HQLA in valuta estera computate conformemente all’articolo 17 per coprire il deflusso netto di fondi in franchi svizzeri non possono essere computate per coprire il deflusso netto di fondi nella valuta estera in questione.
Art. 17b Mancato adempimento del requisito LCR 1 Se circostanze straordinarie portano a una drastica riduzione della liquidità, si può tollerare temporaneamente il mancato raggiungimento del grado di adempimento richiesto.
2 Le banche annunciano senza indugio alla FINMA se il grado di adempimento
richiesto non è stato raggiunto o se si profila un mancato adempimento.
3 Esse presentano immediatamente un piano alla FINMA, dal quale si evince quali
sono le misure e la scadenza previste per raggiungere nuovamente il grado di adem- pimento richiesto.
4 Se il piano non garantisce che il grado di adempimento richiesto sia di nuovo
raggiunto entro un termine adeguato, la FINMA può adottare misure appropriate.
5 La FINMA può esigere dalle banche che non raggiungono il grado di adempimento
richiesto di fornire nel corso del mese informazioni a scadenze ravvicinate riguar- danti il requisito LCR; può inoltre richiedere ulteriori informazioni inerenti alla liquidità, adeguate alla durata e all’entità del mancato raggiungimento del requisito LCR.
Art. 17c Documentazione sulla liquidità
1 La FINMA stabilisce la forma e il contenuto dei formulari per comprovare
l’adempimento del requisito LCR. 2 Ai fini della valutazione delle posizioni menzionate nella documentazione sulla liquidità, le banche si fondano sulla chiusura allestita conformemente alle norme in materia di rendiconto.
3 Le banche senza rilevanza sistemica inoltrano mensilmente la documentazione
sulla liquidità alla BNS, al più tardi entro il giorno 20 del mese seguente.
4 Le banche di rilevanza sistemica inoltrano mensilmente la documentazione sulla
liquidità alla BNS, al più tardi entro il giorno 15 del mese seguente.
5 La data di riferimento è l’ultimo giorno del mese.
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6 Se una banca lo richiede, in casi motivati la FINMA può stabilire una frequenza ridotta per la notifica in deroga al capoverso 3.
7 Essa definisce speciali obblighi di notifica per le banche che:
a. detengono posizioni in valute estere rilevanti di cui all’articolo 17a capo- verso 1; b. si rifinanziano in misura significativa tramite succursali all’estero confor- memente all’articolo 14 capoverso 5.
8 La FINMA può esigere che la documentazione sulla liquidità contenga informa-
zioni supplementari riguardo ad attivi con incidenza sulla liquidità e non considerati HQLA.
Art. 17d Deflussi e afflussi di fondi all’interno del gruppo Per i deflussi e gli afflussi di fondi tra una società madre e le filiali dello stesso gruppo finanziario, la FINMA può stabilire tassi di deflusso e di afflusso che si scostano da quelli previsti agli allegati 2 e 3.
Art. 17e Pubblicazione
1 Le banche informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico in merito al
loro requisito LCR.
2 Le banche di rilevanza sistemica sono tenute a indicare il requisito LCR sotto
forma di media giornaliera degli ultimi 90 giorni. Se sussiste solo un obbligo di pubblicazione semestrale, vanno utilizzati i dati giornalieri degli ultimi 180 giorni. 3 La FINMA può assoggettare ulteriori banche all’obbligo di indicare il requisito LCR sotto forma di media giornaliera se lo ritiene adeguato dal profilo della valuta- zione del rischio o del bisogno d’informazione del pubblico. 4 La FINMA disciplina i particolari della pubblicazione. In particolare definisce quali informazioni supplementari e rilevanti per il requisito LCR vanno pubblicate.
Art.17f Società di audit La società di audit è tenuta a confermare l’esattezza dei dati comunicati nella docu- mentazione sulla liquidità e il rispetto del requisito LCR conformemente alle pre- scrizioni previste dal sistema di verifica.
Art. 18 Garanzia dei depositi6
1 Le banche comunicano alla FINMA, nell’ambito delle procedure generali di noti-
fica, la somma di:
6 Nella versione della mod. del 30 apr. 2014 dell’O sulle banche (all. 2 n. 5; RU 2014 1269).
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a. depositi iscritti alla chiusura dell’esercizio nelle poste di bilancio di cui all’allegato 1 numeri 2.3 e 2.7 dell’ordinanza del 30 aprile 20147 sulle ban- che; b. depositi ai sensi della lettera a, considerati privilegiati conformemente all’articolo 37a LBCR; c. depositi ai sensi della lettera b, considerati garantiti conformemente all’arti- colo 37h LBCR. 2 Sulla base dei dati comunicati conformemente al capoverso 1 lettera c, la FINMA calcola le quote rispetto all’importo massimo della garanzia dei depositi di cui all’articolo 37h capoverso 3 lettera b LBCR e le comunica alle singole banche.
3 Per il computo del requisito LCR le banche considerano le loro quote rispetto
all’importo massimo quali «linee di credito e di liquidità confermate e inutilizzate nei confronti del sistema svizzero di garanzia dei depositi» di cui all’allegato 2 numero 8.1.5.
4 La FINMA può eccezionalmente esigere che singole banche pubblichino in manie-
ra appropriata la somma da comunicare secondo il capoverso 1 lettera c, se tale misura appare necessaria per tutelare i creditori non privilegiati.
Art. 19 cpv. 2 2 Oltre alle esigenze applicabili a tutte le banche, esse devono soddisfare le partico- lari esigenze quantitative in materia di liquidità conformemente al presente capitolo.
Art. 31 cpv. 2 2 Il periodo di osservazione termina conformemente alle indicazioni del Comitato di Basilea8, al più tardi tuttavia con l’introduzione dell’indicatore NSFR.
Art. 31a Disposizioni transitorie della modifica del 25 giugno 2014
1 Le banche senza rilevanza sistemica soddisfano il requisito LCR ai sensi
dell’articolo 14 capoversi 1 e 2: a. almeno al 60 per cento per l’anno 2015; b. almeno al 70 per cento per l’anno 2016; c. almeno all’80 per cento per l’anno 2017; d. almeno al 90 per cento per l’anno 2018. 2 Per il 2015, le banche senza rilevanza sistemica inoltrano alla BNS la documenta- zione sulla liquidità conformemente all’articolo 17c per la prima volta il 2 marzo e per gli altri mesi dell’anno al più tardi il giorno 30 del mese seguente.
7 RS 952.02 8 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria - Basilea III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools; consultabile al sito: www.bis.org > Monetary & financial stability > Basel Committee on Banking Supervision > Basel III > Basel III: Liquidity (January 2013).
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O sulla liquidità RU 2014
II Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1–3 secondo la versione qui annessa.
III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 4.
IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2 L’articolo 17e capoversi 2 e 3 entra in vigore il 1° gennaio 2017.
25 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 15a cpv. 2 lett. c e 15b cpv. 2 lett. b)
Istituto finanziario
A. Sono considerate quale istituto finanziario le imprese che forniscono una o più prestazioni di servizi nei seguenti settori
1. Servizi assicurativi e servizi connessi
1.1 Assicurazione diretta (coassicurazione compresa)
1.1.1 assicurazione sulla vita
1.1.2 assicurazione non vita
1.2 Riassicurazione e retrocessione
2. Servizi bancari e altri servizi finanziari
2.1 Accettazione di depositi e di altri averi rimborsabili di clienti
2.2 Concessione di crediti di ogni tipo, compresi crediti al consumo, crediti
ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali
2.3 Leasing finanziario
2.4 Tutti i servizi di pagamento e di trasferimento, comprese le carte di cre-
dito, charge cards, carte di debito, assegni di viaggio e assegni bancari
2.5 Fideiussioni e impegni di credito
2.6 Compravendita per conto proprio o di clienti in borsa, su mercati OTC
o in altra forma mediante
2.6.1 titoli del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certifi-
cati di deposito)
2.6.2 valute estere
2.6.3 strumenti derivati compresi futures e opzioni
2.6.4 strumenti riguardanti i tassi di cambio e gli interessi, compresi
swap e forward rate agreement
2.6.5 titoli trasferibili
2.6.6 altri strumenti e investimenti finanziari commerciabili, compresi i
metalli preziosi
2.7 Partecipazione all’emissione di titoli di ogni tipo e prestazione di ser-
vizi connessi a tali emissioni
2.8 Attività in qualità di intermediario finanziario
2.9 Custodia e amministrazione di titoli o
2.10 Private equity e veicoli simili aventi lo scopo di acquisire partecipazioni
B. Sono considerate quale istituto finanziario anche le strutture holding nelle quali sono consolidati fornitori di prestazioni di servizi conformemente alla lettera A. C. Non sono considerate quale istituto finanziario le filiali di istituti non finanziari che non dispongono dell’autorizzazione di esercitare come banca e che forniscono una o più delle attività sopracitate esclusivamente a società di gruppo.
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O sulla liquidità RU 2014
Allegato 2 (art. 16 cpv. 3)
Deflussi di fondi e tassi di deflusso Categorie di deflusso Tasso di deflusso (percentuale)
1. Depositi di clienti privati
1.1 I depositi di clienti privati comprendono tutti i depositi a
vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario. Depositi a termine con una durata residua superiore a 30 giorni di calendario non sono presi in considerazione.
1.1.1 depositi stabili 5
1.1.2 depositi meno stabili 10
1.2 Depositi di clienti privati che ammontano a più di 20
1,5 milioni di franchi svizzeri. Sono compresi tutti i depositi a vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario.
2. Mezzi finanziari non garantiti, messi a disposizione da
clienti commerciali o da grandi clienti
2.1 Depositi a vista e a termine di piccole imprese con una
durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario
2.1.1 depositi stabili 5
2.1.2 depositi meno stabili 10
2.2 Depositi operativi correlati a servizi di clearing, deposito
e cash-management
2.2.1 depositi operativi di tutte le controparti, 5
completamente coperti dalla garanzia dei depositi
2.2.2 depositi operativi di tutte le controparti, non 25
completamente coperti dalla garanzia dei depositi
2.3 Depositi computabili depositati presso l’istituto centrale 25
da membri di un gruppo finanziario
2.4 Depositi di istituti non finanziari, Governi centrali, ban-
che centrali, enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico e banche multilaterali di sviluppo, se:
2.4.1 i depositi complessivi sono completamente 20
coperti dalla garanzia dei depositi
2334
O sulla liquidità RU 2014
Categorie di deflusso Tasso di deflusso (percentuale)
2.4.2 i depositi complessivi non sono completamente 40
coperti dalla garanzia dei depositi
2.4.3 i depositi sono investiti da fondazioni di libero 40
passaggio, bancarie o di investimento che riuniscono depositi derivanti da conti di libero passaggio e dalla previdenza individuale vincolata
2.5 Depositi a vista e a termine di istituti finanziari ai sensi 100
dell’allegato 1 comprese le società ad essi correlate, di tutte le altre persone giuridiche e dei clienti commerciali quali le casse pensioni, con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario
2.6 Titoli di credito non garantiti 100
2.7 Ulteriori apporti necessari alle riserve delle banche cen- 100
trali
3. Transazioni garantite e collateral swap che scadono
entro 30 giorni di calendario e le cui garanzie non sono utilizzate per la copertura di short position
3.1 Operazioni di finanziamento attuate con la BNS e garan- 0
tite mediante attivi della categoria 2b o titoli non conside- rati HQLA («attivi non HQLA») e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della stessa categoria e non sono pareggiati
3.2 Operazioni di finanziamento garantite tramite attivi della
categoria 2b o attivi non HQLA e la cui controparte è: – il proprio Governo centrale o banche multilaterali di sviluppo; o – enti territoriali nazionali subordinati o altri enti di 25 diritto pubblico con una ponderazione del rischio che ammonta al massimo al 20 per cento
3.3 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi 35
della categoria 2b con attivi della categoria 2a
3.4 Operazioni di finanziamento garantite mediante attivi 50
della categoria 2b e non concluse con il proprio Governo centrale, né con banche multilaterali di sviluppo o enti territoriali nazionali di diritto pubblico quali controparte, con una ponderazione del rischio che ammonta al massi- mo al 20 per cento
3.5 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi 50
della categoria 2b con attivi della categoria 1 oppure di attivi non HQLA con attivi della categoria 2b
2335
O sulla liquidità RU 2014
Categorie di deflusso Tasso di deflusso (percentuale)
3.6 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi 85
non HQLA con attivi della categoria 2a
3.7 Tutte le restanti operazioni di finanziamento garantite 100
mediante attivi non HQLA e tutti i collateral swap che comprendono lo scambio di attivi non HQLA con attivi della categoria 1
4 Collateral swap, se le garanzie sono utilizzate per
coprire short position
4.1 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi 0
della stessa categoria
4.2 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi 15
della categoria 2a con attivi della categoria 1
4.3 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi 35
della categoria 2b con attivi della categoria 2a
4.4 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi 50
della categoria 2b con attivi della categoria 1 oppure di attivi non HQLA con attivi della categoria 2b
4.5 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi 85
non HQLA con attivi della categoria 2a
4.6 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi 100
non HQLA con attivi della categoria 1
5 Derivati e altre transazioni
5.1 Deflusso netto di fondi provenienti da operazioni su 100
derivati
5.2 Maggiore fabbisogno di liquidità in relazione a valori 100
soglia di rating inerenti a operazioni finanziarie e su derivati e altre transazioni
5.3 Maggiore fabbisogno di liquidità dovuto a garanzie 100
eccedentarie detenute da una banca in relazione a opera- zioni su derivati e altre transazioni e contrattualmente revocabili in ogni momento dalla controparte
5.4 Maggiore fabbisogno di liquidità in relazione a garanzie 100
per operazioni su derivati e altre transazioni contrattual- mente dovute dalla banca che sottostà all’obbligo di dichiarazione
2336
O sulla liquidità RU 2014
Categorie di deflusso Tasso di deflusso (percentuale)
5.5 Maggiore fabbisogno di liquidità in relazione a operazio- 100
ni su derivati e altre transazioni che permettono alla controparte di sostituire le garanzie con attivi non HQLA
5.6 Maggiore fabbisogno di liquidità dovuto a variazioni del 100 per cento del
valore di mercato di operazioni su derivati e altre transa- maggiore deflusso zioni netto di garanzie nell’arco di
30 giorni di calen-
dario durante gli ultimi 24 mesi o
100 per cento
sulla base di un modello interno
5.7 Maggiore fabbisogno di liquidità dovuto a variazioni di 20
valutazione di garanzie a copertura di operazioni su derivati e altre transazioni e che non rappresentano attivi della categoria 1
6 Perdita di possibilità di finanziamento in caso di titoli 100
garantiti da attivi (asset-backed securities, ABS), titoli di credito garantiti e altri strumenti di finanziamento strutturati (questo vale per tutti gli importi che giungono a scadenza e i valori patrimoniali restituiti entro 30 giorni di calendario)
7 Perdita di possibilità di finanziamento derivante da
titoli del mercato monetario garantiti da attivi (asset- backed commercial papers, ABCP), società veicolo (conduit), veicoli di finanziamento su titoli (securities investment vehicle) e altre linee di finanziamento simili
7.1 Importi che scadono entro 30 giorni 100
7.2 Altre possibili perdite di possibilità di finanziamento 100
7.3 Opzioni inserite in convenzioni di finanziamento che 100
prevedono la restituzione di crediti o un potenziale soste- gno alla liquidità entro 30 giorni
8. Linee di credito e di liquidità
8.1 Linee di credito e di liquidità confermate e inutilizzate,
nei confronti di:
2337
O sulla liquidità RU 2014
Categorie di deflusso Tasso di deflusso (percentuale)
8.1.1 clienti privati e piccole imprese 5
8.1.2 istituti non finanziari, Governi centrali, banche
centrali, enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico e banche multilaterali di sviluppo
8.1.2.1 linee di credito 10
8.1.2.2 linee di liquidità 30
8.1.3 banche che sottostanno alla vigilanza della 40
FINMA o a una regolamentazione del requisito LCR statuita da un’autorità estera
8.1.4 tutti gli altri istituti finanziari ai sensi
dell’allegato 1 (comprese banche estere che non sottostanno a una regolamentazione del requisito LCR statuita da un’autorità estera, imprese di investimento, assicurazioni, società fiduciarie nonché beneficiari)
8.1.4.1 linee di credito 40
8.1.4.2 linee di liquidità 100
8.1.5 il sistema svizzero di garanzia dei depositi 50
8.1.6 tutte le altre persone giuridiche e i clienti 100
commerciali comprese le società correlate a istituti finanziari
8.2 Obblighi derivanti da linee di credito e di liquidità revo- 0
cabili senza condizioni, inutilizzate e non confermate
9. Altri obblighi eventuali volti allo stanziamento di
fondi, quali garanzie, crediti documentari, linee di credito e di liquidità revocabili
9.1 Finanziamento di operazioni commerciali (approccio 100 per cento del
retrospettivo) deflusso netto medio sull’intero portafoglio nell’arco di
30 giorni di calen-
dario durante gli ultimi 24 mesi oppure 5 per cento del volume in sospeso
2338
O sulla liquidità RU 2014
Categorie di deflusso Tasso di deflusso (percentuale)
9.2 Garanzie e crediti documentari non correlati a finanzia- 100 per cento del
menti di operazioni commerciali (approccio retrospettivo) deflusso netto medio sull’intero portafoglio nell’arco di
30 giorni di calen-
dario durante gli ultimi 24 mesi oppure 5 per cento del volume in sospeso
9.3 Obblighi non contrattuali quali:
9.3.1 potenziali prelievi di liquidità da joint venture o 0
da partecipazioni minoritarie a imprese
9.3.2 potenziale richiesta di riacquisto di titoli di 0 per cento del
debito della stessa banca volume in sospeso
9.3.3 potenziale richiesta di riacquisto di titoli di 20 per cento
debito di società veicolo e veicoli di dell’importo che finanziamento su titoli legati alla banca, nonché scade 30 giorni di di linee di finanziamento simili, che a causa calendario dopo il della loro struttura trasferiscono alla banca un rifinanziamento rischio di liquidità
9.3.4 prodotti strutturati aventi particolari requisiti in 5 per cento del
materia di liquidità o per i quali la banca volume di emis- assicura la facilità di accesso al mercato; sono sione esclusi i prodotti che non generano alcun funding della banca e che possono essere ridotti senza incidere sulla liquidità
9.3.5 fondi del mercato monetario amministrati e 5 per cento del
gestiti allo scopo di mantenere un valore stabile, volume di emis- come i fondi constant-net-asset-value del sione mercato monetario
9.3.6 altri obblighi non contrattuali 0
10. Potenziale richiesta di riacquisto di titoli di credito 0
della stessa banca con durata (residua) superiore a
30 giorni tramite commercianti di valori mobiliari o
market makers ad essa correlati
11. Short position di clienti, coperte da garanzie di altri 50
clienti non considerate HQLA
2339
O sulla liquidità RU 2014
Categorie di deflusso Tasso di deflusso (percentuale)
12. Short position della banca coperte da operazioni di 0
finanziamento garantite
13. Altri deflussi di fondi contrattuali entro 30 giorni (ad 100
es. deflussi a copertura di finanziamenti di titoli non assicurati, short position non coperte, dividendi o versamenti contrattuali di interessi)
14. Obblighi contrattuali di rinnovare concessioni di
credito («rollover»), se tali obblighi non sono già stati considerati in altre categorie di deflusso:
14.1 nei confronti di clienti privati, piccole imprese, imprese 100 per cento, se non finanziarie e altre persone giuridiche comprese la differenza tra i società collegate a istituti finanziari deflussi ai sensi del numero 14.1 e la metà degli afflussi contrattua- li ai sensi dell’allegato 3, numeri 5.1 e 5.2 risulta positiva
0 per cento, se la
differenza tra i deflussi ai sensi del numero 14.1 e la metà degli afflussi contrattua- li ai sensi dell’allegato 3, numeri 5.1 e 5.2 risulta negativa
14.2 nei confronti di istituti finanziari 100
15. Deflussi di fondi interni al gruppo (solo per il singolo 100
istituto)
2340
O sulla liquidità RU 2014
Allegato 3 (art. 16 cpv. 5)
Afflussi di fondi e tassi di afflusso Categorie di afflusso tasso di afflusso (percentuale)
1. Operazioni di finanziamento garantite che scadono entro
30 giorni di calendario e sono coperte dalle garanzie elencate
ai numeri da 1.1 a 1.6 e collateral swap, se le loro garanzie non sono utilizzate per coprire short position
1.1 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della stessa 0
categoria e non sono pareggiati
1.2 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della cate- 35
goria 2a con attivi della categoria 2b
1.3 Operazioni di finanziamento garantite mediante attivi della cate- 50
goria 2b e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 1 con attivi della categoria 2b o lo scambio di attivi della categoria 2b con attivi non HQLA
1.4 Prestiti marginali coperti da garanzie considerate attivi non HQLA 50
1.5 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della cate- 85
goria 2a con attivi non HQLA
1.6 Tutte le restanti operazioni di finanziamento garantite mediante 100
attivi non HQLA, e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 1 con attivi non HQLA
2. Operazioni di finanziamento, prestiti marginali e collateral 0
swap che scadono entro 30 giorni di calendario e garantiti, se le garanzie sono utilizzate per coprire short position
3. Linee di credito e di liquidità concesse alla banca dichiarante 0
4. Depositi operativi presso altri istituti finanziari (compresi i 0
depositi presso l’istituto centrale di un sistema finanziario)
5. Altri afflussi, suddivisi secondo la controparte
5.1 Crediti nei confronti di clienti privati e piccole imprese 50
5.2 Crediti nei confronti di istituti non finanziari e di tutte le altre 50
persone giuridiche derivanti da operazioni non menzionate nelle categorie di afflusso precedenti
2341
O sulla liquidità RU 2014
Categorie di afflusso tasso di afflusso (percentuale)
5.3 Crediti nei confronti di istituti finanziari e banche centrali deri- 100
vanti da operazioni non menzionate nelle categorie di afflusso precedenti
6. Altri afflussi contrattuali di fondi
6.1 Afflusso netto di fondi derivanti da operazioni su derivati 100
6.2 Afflussi contrattuali derivanti da titoli che scadono entro 30 giorni 100
di calendario, non costituiscono HQLA e non sono già considerati in altre voci
6.3 Afflussi di fondi nel corso dei 30 giorni seguenti, stipulati contrat- 100
tualmente, irrevocabili e non già considerati in altre voci
7. Afflussi di fondi interni al gruppo (solo per il singolo istituto) 100
2342
O sulla liquidità RU 2014
Allegato 4 (n. III)
Modifica di altri atti normativi
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 22 novembre 20069 sugli investimenti collettivi
Art. 80 cpv. 4 4 Se sono assicurati mediante garanzie sotto forma di attività liquide, i crediti deri- vanti da operazioni OTC non sono considerati nel calcolo del rischio di controparte. La FINMA disciplina i dettagli riguardanti i requisiti in materia di garanzia. A tal fine tiene conto degli standard internazionali.
2. Ordinanza del 2 dicembre 199610 sulle borse
Art. 29a cpv. 1 1 I commercianti di valori mobiliari che detengono depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a della legge dell’8 novembre 193411 sulle banche devono detenere liquidità corrispondenti al loro obbligo di garanzia conformemente all’articolo 37h capoverso 3 della legge sulle banche. Le liquidità da detenere comprendono gli attivi delle categorie 1 o 2 conformemente agli articoli 15a e 15b dell’ordinanza del 30 no- vembre 201212 sulla liquidità. Le esigenze poste dall’articolo 18 capoversi 1, 2 e 4 dell’ordinanza sulla liquidità sono applicabili in modo corrispondente.
9 RS 951.311 10 RS 954.11 11 RS 952.0 12 RS 952.06
2343
O sulla liquidità RU 2014
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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