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AS 2014 979

Ordinanza sulle dogane

Ordinanza sulle dogane (OD)

Modifica del 2 aprile 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° novembre 20061 sulle dogane è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «manufatti di tabacco» è sostituito con «tabacchi manufatti».

Art. 65 Quantità ammesse in franchigia 1 Oltre alle merci ammesse in franchigia di cui agli articoli 63 e 64, sono esenti da dazio le merci del traffico turistico. 2 Per le seguenti merci le quantità massime esenti da dazio sono fissate come segue:

a. carne e preparazioni di carne, ad eccezione della selvaggina: 1 kg b. burro e crema di latte: 1 l/kg c. oli, grassi e margarina per l’alimentazione umana: 5 l/kg d. bevande alcoliche:

1. con tenore alcolico fino a 18 % vol. 5 l, e

2. con tenore alcolico superiore a 18 % vol. 1l

e. tabacchi manufatti:

1. sigarette/sigari 250 pezzi, o

2. altri tabacchi manufatti 250 grammi, o

3. una scelta di questi prodotti in quantità proporzionale

f. carburanti importati nei bidoni di scorta di un veicolo conformemente all’articolo 34 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 19962 sull’imposizione degli oli minerali 25 l

2014-0087 979

Dogane. O RU 2014

Art. 66 Concessione delle quantità ammesse in franchigia 1 Le quantità ammesse in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso 2 lettere a–e sono concesse solo per le merci del traffico turistico importate per uso privato o come regali. 2 Le quantità ammesse in franchigia di cui agli articoli 64 e 65 capoverso 2 lettere a– e sono concesse alla stessa persona una sola volta al giorno. 3 Le quantità ammesse in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso 2 lettere d ed e sono concesse alle persone che hanno almeno 17 anni. 4 La quantità ammessa in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso 2 lettera f è concessa per veicolo.

Art. 67 Abrogato

Art. 68 cpv. 1 1 Se le condizioni per la concessione delle quantità ammesse in franchigia non sono adempiute, le merci di cui agli articoli 63–65 sono soggette a dazio secondo le aliquote forfetarie.

II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

2 aprile 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (cifra II)

Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 26 ottobre 20113 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni Nell’allegato 1 numeri 3, 4, 8–13 e 19 «all’articolo 47 e all’allegato 5» è sostituito con «all’articolo 47» e nel numero 15 «47 nonché all’allegato 5» è sostituito con «47»

Art. 45 Deroghe nel traffico turistico Le merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane possono essere importate senza PGI.

Art. 47 Deroghe nel traffico turistico 1 I prodotti agricoli per i quali esiste un contingente doganale di cui all’allegato 3 possono essere importati senza PGI se si tratta di merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane. 2 Le importazioni secondo il capoverso 1 non sono computate sul contingente doga- nale da ripartire.

Art. 48 Abrogato

Allegato 5 Abrogato

3 RS 916.01 4 RS 631.0 5 RS 631.0

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