AS 2016 2131
Legge federale sulla radiotelevisione
Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)
Modifica del 26 settembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20131, decreta:
I La legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni In tutta la legge: a. «Ufficio federale» è sostituito con «UFCOM»; b. «Dipartimento» è sostituito con «DATEC»; c. Concerne soltanto i testi tedesco e francese; d. Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 2 lett. cbis e p Nella presente legge si intende per: cbis. contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel program- ma di un’emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell’ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b); p. canone radiotelevisivo: il canone di cui all’articolo 68 capoverso 1.
2013-0011 2131
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Art. 3 Chi intende emettere un programma svizzero deve: a. notificarlo previamente all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure b. disporre di una concessione secondo la presente legge.
Titolo prima dell’art. 3a Sezione 1a: Indipendenza dallo Stato
Art. 3a La radio e la televisione sono indipendenti dallo Stato.
Art. 5a Esigenze minime relative all’ulteriore offerta editoriale della SSR I contributi ideati dalla redazione e inseriti nell’ulteriore offerta editoriale della SSR devono soddisfare i principi applicabili ai programmi di cui agli articoli 4 e 5. L’obbligo di pluralità (art. 4 cpv. 4) si applica esclusivamente ai dossier dedicati alle elezioni o alle votazioni.
Art. 6, rubrica e cpv. 2 Autonomia 2 Le emittenti concepiscono liberamente i propri contenuti redazionali e la pubblici- tà, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l’elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione, e ne assumono la responsabilità.
Art. 7, rubrica, cpv. 2, primo e terzo periodo, nonché cpv. 4 Altre esigenze poste alle emittenti di programmi televisivi
2 (Concerne soltanto il testo francese) … Esso non si applica tuttavia alla SSR.
4 Le emittenti televisive regionali titolari di una concessione sottotitolano le princi- pali trasmissioni informative. Il Consiglio federale definisce la portata dell’obbligo. Le spese per l’adattamento delle trasmissioni per gli audiolesi sono finanziate inte- ramente mediante il canone radiotelevisivo (art. 68a).
Art. 11 cpv. 2 2 La pubblicità non deve di regola superare il 20 per cento del tempo d’antenna di un’ora di programma. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
Art. 17 cpv. 1 e 2 lett. f 1 Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all’autorità concedente e all’auto- rità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell’ambito
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della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell’offerta (art. 74 e 75).
2 Sottostanno all’obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche:
f. che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell’articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell’offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all’accertamento della posizione dominante sul mercato.
Art. 20 Registrazione e conservazione delle trasmissioni e dei contributi che compongono l’ulteriore offerta editoriale della SSR 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono registrare tutte le trasmissioni e con- servare le registrazioni, unitamente ai relativi materiali e documenti, per almeno quattro mesi. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tale obbligo.
2 I contributi che compongono l’ulteriore offerta editoriale della SSR vanno an-
ch’essi registrati e conservati, unitamente ai relativi materiali e documenti. Il Consi- glio federale disciplina la durata e la portata dell’obbligo di registrazione e di con- servazione in funzione delle possibilità tecniche e di quanto può essere ragione- volmente preteso dalla SSR. 3 Se, durante il periodo di conservazione, è presentato reclamo presso l’organo di mediazione o è interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in mate- ria radiotelevisiva oppure è aperto d’ufficio un procedimento di vigilanza, le regi- strazioni, i materiali e i documenti relativi devono essere conservati sino al termine del procedimento.
Art. 21 cpv. 3 3 Le spese degli organi di cui al capoverso 2 e l’indennizzo versato alle emittenti secondo il capoverso 1 sono finanziati con il canone qualora i proventi della rimune- razione per la consultazione dei programmi registrati e per la loro riutilizzazione non siano sufficienti.
Art. 22 cpv. 1 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per pro- muovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).
Art. 25 cpv. 4
4 La SSR può offrire singoli programmi in collaborazione con altre emittenti. La
collaborazione è disciplinata in contratti subordinati all’approvazione del Diparti- mento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
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Art. 26 cpv. 2, terzo periodo
2 … La durata delle finestre regionali non può eccedere un’ora al giorno.
Art. 35 cpv. 3 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 38 cpv. 5 Abrogato
Art. 40 cpv. 1
1 Le concessioni con partecipazione al canone secondo l’articolo 68a capoverso 1
lettera b danno diritto al 4–6 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo. Il Consiglio federale determina: a. al momento di stabilire l’importo del canone, le quote attribuite rispettiva- mente alla radio e alla televisione, tenendo conto del fabbisogno necessario all’adempimento dei mandati di prestazioni conformemente all’articolo 38 capoverso 1; e b. la percentuale massima che questa quota deve rappresentare rispetto alle spese d’esercizio delle singole emittenti.
Art. 41 cpv. 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 44 cpv. 1 lett. g e cpv. 3
1 Una concessione può essere rilasciata se il richiedente:
g. Abrogata 3 Un’emittente o l’azienda cui questa appartiene può ottenere al massimo due con- cessioni televisive e due concessioni radiofoniche. Il Consiglio federale può preve- dere eccezioni per l’introduzione di nuove tecnologie di diffusione.
Art. 45 cpv. 1bis 1bis Le concessioni possono essere prorogate senza indire un concorso pubblico, in particolare se la situazione nelle zone di copertura o l’evoluzione tecnologica pone le emittenti dinanzi a un compito particolarmente impegnativo. In tale contesto si tiene conto del precedente adempimento del mandato di prestazioni.
Art. 52 cpv. 3 Abrogato
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Art. 54 Frequenze per i programmi 1 Il Consiglio federale garantisce che siano disponibili sufficienti frequenze per adempiere il mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (art. 93 cpv. 2 Cost.). In particolare, provvede affinché i programmi con diritto d’accesso possano essere diffusi via etere nella zona di copertura prevista e stabi- lisce i principi determinanti. 2 Per le frequenze o i blocchi di frequenze che, conformemente al piano nazionale di attribuzione delle frequenze (art. 25 LTC3), sono utilizzati per la diffusione di pro- grammi radiotelevisivi il Consiglio federale determina: a. la zona di diffusione; b. il numero di programmi radiofonici o televisivi da diffondere oppure le ca- pacità di trasmissione da riservare per la diffusione dei programmi. 3 Il DATEC provvede affinché, per informare la popolazione in situazioni straordi- narie, possa essere garantita una sufficiente diffusione di programmi nel rispetto delle prescrizioni del Consiglio federale.
Art. 58 Promozione di nuove tecnologie di diffusione
1 L’UFCOM può sostenere per un periodo limitato l’introduzione di nuove tecnolo-
gie per la diffusione di programmi versando contributi ai costi di costruzione e d’esercizio di reti di trasmettitori, a condizione che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento. 2 Può informare il pubblico sulle nuove tecnologie, in particolare sui presupposti tecnici e sulle possibilità d’utilizzo, e collaborare con terzi a tale scopo. 3 I contributi di cui ai capoversi 1 e 2 sono prelevati sui proventi della tassa di con- cessione (art. 22) e, se questi non bastano, sui proventi del canone radiotelevisivo. 4 Il Consiglio federale determina la quota riservata a questi contributi quando stabi- lisce l’importo del canone radiotelevisivo (art. 68a). Tale quota ammonta al mas- simo all’1 per cento dei proventi complessivi del canone. 5 Il Consiglio federale definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce le condi- zioni per il versamento dei contributi.
Titolo prima dell’art. 68 Capitolo 2: Canone radiotelevisivo Sezione 1: In generale
Art. 68 Principio
1 La Confederazione riscuote un canone per finanziare l’adempimento del mandato
di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (art. 93 cpv. 2 Cost.).
3 RS 784.10
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2 Il canone è riscosso per economia domestica di tipo privato o collettività e per impresa. 3 I proventi e l’impiego del canone, ad eccezione delle indennità da versare alla Confederazione, non figurano nel consuntivo della Confederazione.
Art. 68a Importo del canone e chiave di ripartizione 1 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del canone per le economie domestiche di tipo privato, le collettività e le imprese. Tale importo è determinato in funzione del fabbisogno per: a. finanziare i programmi e l’ulteriore offerta editoriale della SSR necessaria per adempiere il mandato di programma (art. 25 cpv. 3 lett. b); b. sostenere i programmi di emittenti titolari di una concessione con partecipa- zione al canone (art. 38–42); c. sostenere la Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva (art. 81); d. promuovere la creazione di reti di trasmettitori nell’ambito dell’introduzione di nuove tecnologie di diffusione (art. 58); e. finanziare l’adattamento alle esigenze degli audiolesi delle trasmissioni dei programmi televisivi regionali titolari di una concessione (art. 7 cpv. 4); f. i compiti dell’organo di riscossione, dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), dell’UFCOM, nonché dei Cantoni e dei Comuni in re- lazione alla riscossione del canone e all’applicazione dell’obbligo di pagare il canone (art. 69d–69g e 70–70d); g. finanziare la conservazione dei programmi (art. 21). 2 Il Consiglio federale stabilisce la ripartizione dei proventi del canone tra gli scopi di cui al capoverso 1. Può determinare separatamente la quota destinata ai program- mi radiofonici, televisivi e all’ulteriore offerta editoriale della SSR. 3 Nello stabilire l’importo del canone, il Consiglio federale tiene conto delle racco- mandazioni del sorvegliante dei prezzi. Se vi deroga, ne espone pubblicamente i motivi.
Titolo prima dell’art. 69 Sezione 2: Canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività
Art. 69 Disposizioni generali
1 L’obbligo dei componenti di un’economia domestica di tipo privato o di una
collettività di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la costituzio- ne dell’economia domestica o della collettività e termina l’ultimo giorno del mese in cui questa è sciolta.
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2 Per la riscossione del canone è determinante la costituzione dell’economia dome- stica di tipo privato o della collettività così come risulta dal registro cantonale o comunale degli abitanti. 3 Il Consiglio federale disciplina la periodicità, l’esigibilità e la prescrizione del canone.
Art. 69a Obbligo di pagare il canone per le economie domestiche di tipo privato 1 Il canone è di importo uguale per tutte le economie domestiche di tipo privato.
2 La definizione di economia domestica di tipo privato è retta dalla legislazione sull’armonizzazione dei registri. 3 Risponde in solido del pagamento del canone dell’economia domestica ogni perso- na maggiorenne: a. per la quale l’economia domestica costituisce il domicilio principale, analo- gamente alla definizione di Comune di residenza di cui all’articolo 3 let- tera b della legge del 23 giugno 20064 sull’armonizzazione dei registri (LArRa); o b. che non ha un domicilio principale in Svizzera e per la quale l’economia domestica costituisce il domicilio secondario, analogamente alla definizione di Comune di soggiorno di cui all’articolo 3 lettera c LArRa. 4 La responsabilità di una persona si estende a tutti i crediti dei periodi di computo del canone all’inizio dei quali essa appartiene all’economia domestica. 5 Se nel corso di un mese tutti i componenti maggiorenni lasciano l’economia dome- stica di cui facevano parte all’inizio del mese, questa è considerata sciolta l’ultimo giorno di tale mese.
Art. 69b Esenzione dal canone per le economie domestiche di tipo privato
1 Sono esentate dall’obbligo di pagare il canone:
a. su domanda, le persone che beneficiano di prestazioni annue ai sensi dell’ar- ticolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 20065 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; l’esenzione è accordata retroattivamente da quando la prestazio- ne complementare ha iniziato a essere percepita, ma al massimo per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda all’organo di riscossione; b. le persone che beneficiano di privilegi, immunità e facilitazioni di cui al- l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20076 sullo Stato ospite (LSO), se godono dello statuto diplomatico e non possiedono la cittadinanza svizzera; il Consiglio federale disciplina l’esenzione delle altre persone che godono di privilegi, immunità e facilitazioni e appartengono al personale di
4 RS 431.02 5 RS 831.30 6 RS 192.12
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uno dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere d, e ed f LSO, se non possiedono la cittadinanza svizzera. 2 Se un componente di un’economia domestica di tipo privato soddisfa le condizioni di esenzione di cui al capoverso 1, tutti i componenti dell’economia domestica sono esentati dall’obbligo di pagare il canone.
Art. 69c Collettività
1 Il canone radiotelevisivo è di importo uguale per tutte le collettività.
2 La nozione di collettività è definita secondo la legislazione sull’armonizzazione dei registri. 3 L’ente di diritto privato o pubblico responsabile di una collettività risponde del pagamento del canone.
Art. 69d Riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività
1 IlConsiglio federale può affidare a un organo di riscossione esterno all’Am-
ministrazione federale la riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività nonché i relativi compiti. È applicabile la legislazione sugli acquisti pubblici.
2 L’UFCOM esercita la vigilanza sull’organo di riscossione.
Art. 69e Compiti e competenze dell’organo di riscossione
1 L’organo di riscossione può emanare decisioni:
a. nei confronti degli assoggettati al canone, sull’obbligo di pagare il canone; b. nei confronti dei Cantoni e dei Comuni, sul loro indennizzo secondo l’arti- colo 69g capoverso 4. 2 L’organo di riscossione agisce quale autorità ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e PA7. Conformemente all’articolo 79 della legge federale dell’11 aprile
18898 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), in una procedura d’esecuzione può
eliminare l’opposizione ed è considerato autorità amministrativa ai sensi dell’arti- colo 80 capoverso 2 numero 2 LEF. 3 Non è autorizzato a esercitare alcuna altra attività economica oltre a quelle asse- gnategli dalla presente legge.
4 Pubblica annualmente un rapporto d’attività e il conto annuale.
Art. 69f Trattamento dei dati da parte dell’organo di riscossione 1 Per accertare l’esenzione dal canone conformemente all’articolo 69b capoverso 1 lettera a, l’organo di riscossione può trattare dati che permettono di trarre conclu-
7 RS 172.021 8 RS 281.1
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sioni sullo stato di salute di una persona e sulle misure d’aiuto sociale di cui questa beneficia. Il trattamento dei dati e la relativa sorveglianza sono retti dalle disposi- zioni della legge federale del 19 giugno 19929 sulla protezione dei dati, per quanto applicabili agli organi federali. 2 L’organo di riscossione prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i dati da un trattamento non autorizzato. Può trattare i dati ottenuti nell’ambito delle attività disciplinate dalla presente legge unicamente ai fini della riscossione e dell’incasso del canone e può comunicarli a terzi unicamente per tali fini. 3 I dati che permettono di trarre conclusioni sullo stato di salute di una persona e sulle misure d’aiuto sociale di cui questa beneficia non possono essere comunicati a terzi. Questi dati possono essere registrati presso terzi in forma criptata (criptaggio del contenuto). Soltanto l’organo di riscossione ha la facoltà di rimuovere il criptag- gio. Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare tali dati contenuti nei sistemi d’informazione se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. Il contenuto dei dati non può essere modificato. 4 L’organo di riscossione trasmette tempestivamente e gratuitamente, in forma elet- tronica, i dati necessari per la riscossione e l’incasso a un eventuale subentrante. Dopo la trasmissione elimina i dati non più necessari.
Art. 69g Acquisizione dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e sulle collettività 1 L’organo di riscossione acquisisce i dati relativi alle economie domestiche di tipo privato e alle collettività nonché ai loro componenti, necessari alla riscossione del canone, dai registri seguenti: a. i registri cantonali e comunali degli abitanti (art. 2 cpv. 2 lett. a LArRa 10); b. il sistema d’informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (art. 2 cpv. 1 lett. c LArRa). 2 L’organo di riscossione acquisisce i dati tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione di cui all’articolo 10 capoverso 3 LArRa. 3 I Cantoni e i Comuni mettono a disposizione dell’organo di riscossione in forma criptata i dati dei loro registri degli abitanti, nella forma e con la periodicità richieste per la trasmissione tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Con- federazione.
4 L’organo di riscossione versa ai Cantoni e ai Comuni contributi, prelevati dai
proventi del canone, per gli investimenti specifici resisi necessari per la trasmissione dei dati che gli sono destinati.
9 RS 235.1 10 RS 431.02
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5 L’organo di riscossione può utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194611 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) per: a. adempiere i suoi compiti in relazione alla riscossione del canone; b. ottenere precisazioni da Comuni e Cantoni riguardo ai dati forniti. 6 Il Consiglio federale determina quali dati l’organo di riscossione può acquisire conformemente al capoverso 1. Disciplina i dettagli concernenti il volume e la preparazione dei dati, la periodicità della loro fornitura, nonché i contributi ai Can- toni e ai Comuni di cui al capoverso 4.
Titolo prima dell’art. 70 Sezione 3: Canone per le imprese
Art. 70 Obbligo di pagare il canone
1 Un’impresa soggiace all’obbligo di pagare il canone se ha raggiunto la cifra
d’affari minima stabilita dal Consiglio federale nel periodo fiscale ai sensi del- l’articolo 34 della legge del 12 giugno 200912 sull’IVA (LIVA) conclusosi l’anno civile precedente. 2È considerato impresa chiunque sia iscritto nel registro dei contribuenti IVA dell’AFC. 3 Per cifra d’affari ai sensi del capoverso 1 s’intende la cifra d’affari complessiva dell’impresa, al netto dell’IVA, da dichiararsi conformemente alla LIVA, indipen- dentemente dalla sua qualifica sotto il profilo dell’IVA. Se è applicata l’imposizione di gruppo, è determinante la cifra d’affari complessiva del gruppo d’imposizione IVA. 4 Il Consiglio federale definisce la cifra d’affari minima in modo da esentare dal canone le piccole imprese. 5 L’importo del canone è stabilito in base alla cifra d’affari. Il Consiglio federale stabilisce diversi livelli di cifre d’affari con una tariffa per ogni livello (categorie tariffarie).
Art. 70a Riscossione del canone
1 Il canone è riscosso dall’AFC.
2 Nel quadro della riscossione dell’IVA, l’AFC determina ogni anno la categoria
tariffaria di ogni impresa assoggettata e fattura il canone relativo. 3 Se l’impresa non ha allestito un rendiconto o se lo stesso è manifestamente incom- pleto, l’AFC determina la categoria tariffaria applicabile secondo il suo libero apprezzamento.
11 RS 831.10 12 RS 641.20
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4 Se temporaneamente non è possibile determinare la categoria tariffaria per il perio- do fiscale conclusosi l’anno civile precedente, l’AFC fattura il canone non appena la categoria tariffaria sia stata determinata.
Art. 70b Esigibilità ed esecuzione 1 Il canone è esigibile 60 giorni dopo la fatturazione e si prescrive in cinque anni dall’esigibilità. In caso di pagamento tardivo è addebitato, senza sollecito, un inte- resse di mora annuo del 5 per cento. 2 Se il debitore del canone fa opposizione, l’AFC emana una decisione sull’ammon- tare del canone dovuto ed elimina allo stesso tempo l’opposizione conformemente all’articolo 79 LEF13. 3 In caso di contestazione, la collocazione definitiva non si opera finché non sussiste una decisione passata in giudicato.
4 Il canone dovuto e fatturato può essere compensato con rimborsi dell’IVA.
5 La garanzia del canone è retta dagli articoli 93–95 LIVA14. Alla responsabilità solidale e alla successione fiscale si applicano gli articoli 15 e 16 LIVA.
6 La procedura è retta dalla PA15.
Art. 70c Rapporto dell’AFC 1 Nella sua contabilità l’AFC separa l’attività legata alla riscossione del canone dalle altre attività. 2 Pubblica ogni anno il conto annuale e un rapporto sull’attività relativa alla riscos- sione del canone.
Art. 70d Obbligo del segreto e trattamento dei dati 1 L’AFC tratta i dati necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge. Si applicano le disposizioni della LIVA16 sul trattamento dei dati. 2 L’obbligo del segreto e le relative eccezioni di cui all’articolo 74 LIVA si appli- cano anche nell’ambito della riscossione del canone.
Titolo prima dell’art. 71 Capitolo 3: Tasse d’uso per la ricezione via etere
Art. 71, rubrica Abrogata
13 RS 281.1 14 RS 641.20 15 RS 172.021 16 RS 641.20
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Titolo prima dell’art. 74 Capitolo 2: Misure a tutela della pluralità delle opinioni e dell’offerta
Art. 74 cpv. 2, secondo periodo
2 … La Commissione della concorrenza applica i principi della legislazione sui
cartelli e può rendere pubblico il proprio parere.
Art. 80 cpv. 2 2 Il Consiglio di fondazione consta pariteticamente di rappresentanti della SSR e delle altre emittenti svizzere. Vi sono tuttavia elette anche altre persone. I due sessi e le regioni linguistiche vi sono adeguatamente rappresentate.
Art. 83 cpv. 1 lett. a
1 L’Autorità di ricorso è competente per:
a. trattare i ricorsi riguardanti i contenuti redazionali e il rifiuto di accordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 94– 98);
Art. 86 cpv. 1, 2, 4 e 5
1 L’UFCOM vigila sull’osservanza della presente legge e delle sue disposizioni
d’esecuzione, della concessione e delle pertinenti convenzioni internazionali. Per la trattazione di ricorsi riguardanti i contenuti redazionali e il rifiuto di accordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a e art. 94–98), la competenza spetta all’Autorità di ricorso.
2 Non sono ammessi né provvedimenti di vigilanza che concernono la produzione e
la preparazione tecnica dei programmi e dell’ulteriore offerta editoriale della SSR né meri controlli d’opportunità. 4 Nei procedimenti di vigilanza dell’Autorità di ricorso (art. 91–98) non possono essere disposti provvedimenti cautelari. 5 L’Autorità di ricorso giudica unicamente i ricorsi contro contenuti redazionali pubblicati e contro il rifiuto di accordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SSR. Non interviene d’ufficio.
Art. 89 cpv. 2 2 Su proposta dell’Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il pro- gramma o imporre oneri per la sua diffusione.
Art. 90 cpv. 1 lett. h Abrogata
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Titolo prima dell’art. 91 Capitolo 2: Vigilanza da parte dell’Autorità di ricorso Sezione 1: Procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione
Art. 91 cpv. 3 lett. abis e b
3 Gli organi di mediazione trattano reclami contro:
abis. contributi ideati dalla redazione e pubblicati nell’ulteriore offerta editoriale della SSR, interposti per violazione dell’articolo 5a; b. il rifiuto da parte di emittenti svizzere di accordare l’accesso al programma o alla parte dell’ulteriore offerta editoriale della SSR ideata dalla redazione.
Art. 92 Reclamo
1 Chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione:
a. contro contenuti redazionali per violazione degli articoli 4, 5 e 5a; b. contro il rifiuto di accordare l’accesso ai sensi dell’articolo 91 capoverso 3 lettera b. 2 Il reclamo deve essere presentato entro 20 giorni dalla pubblicazione del contenuto contestato o dal rifiuto di accordare l’accesso ai sensi dell’articolo 91 capoverso 3 lettera b. 3 Se il reclamo concerne più trasmissioni o contributi, il termine decorre dalla diffu- sione o dalla pubblicazione dell’ultimo contenuto contestato. Nondimeno, tra il pri- mo e l’ultimo contenuto contestato non devono intercorrere più di tre mesi. 4 Il reclamo può concernere più contributi ideati dalla redazione e inseriti nell’ul- teriore offerta editoriale della SSR unicamente se i contributi sono stati pubblicati nello stesso dossier dedicato alle elezioni o alle votazioni. 5 Il reclamo dev’essere presentato per scritto e, se concerne l’ulteriore offerta edito- riale della SSR, deve essere documentato. Il reclamante deve indicare, con una breve motivazione, le sue contestazioni nei confronti del contenuto redazionale o le ragioni per le quali il rifiuto di accordare l’accesso al programma o alla parte redazionale dell’ulteriore offerta editoriale della SSR è illegale.
Titolo prima dell’art. 94 Sezione 2: Procedura di ricorso dinanzi all’Autorità di ricorso
Art. 94 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, nonché cpv. 2 e 3 1 Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato o contro il rifiuto di accordare l’accesso chiunque: b. dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati o la cui domanda di accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b) è stata respinta.
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2 Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato possono interporre ricorso se presentano almeno 20 firme.
3 Le persone fisiche che interpongono un ricorso conformemente al capoverso 2
devono avere almeno 18 anni, possedere la cittadinanza svizzera o essere titolari di un permesso di domicilio o di dimora.
Art. 95 cpv. 3
3 Il ricorso deve indicare brevemente:
a. in che modo il contenuto redazionale contestato ha violato le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 5a o il diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere; o b. in che modo il rifiuto dell’accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b) è illegale.
Art. 97 cpv. 2 e 4
2 L’Autorità di ricorso accerta se:
a. i contenuti redazionali contestati hanno violato gli articoli 4, 5 o 5a o il dirit- to internazionale pertinente; o b. il rifiuto di accordare l’accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b) è illegale. 4 In caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 3 e all’articolo 5 riguardanti il programma o degli obblighi relativi all’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 5a), l’Autorità di ricorso può proporre al DATEC di irrogare un divieto di diffusione (art. 89 cpv. 2).
Art. 99 1 La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 Contro le decisioni dell’organo di riscossione può essere interposto ricorso al- l’UFCOM. 3 Contro le decisioni dell’Autorità di ricorso può essere interposto direttamente ricorso al Tribunale federale.
Art. 101 cpv. 1 e 102 cpv. 2 Abrogati
Art. 104, rubrica e cpv. 2 Accordi internazionali
2 Può delegare al DATEC o all’UFCOM la facoltà di concludere accordi interna-
zionali dal contenuto tecnico o amministrativo.
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Art. 109a Eccedenze delle quote di partecipazione al canone 1 Le eccedenze delle quote di partecipazione al canone destinate alle emittenti locali e regionali (art. 38) rimanenti al momento dell’entrata in vigore della presente dispo- sizione sono utilizzate per le concessioni con partecipazione al canone: a. in ragione di un quarto, per la formazione e la formazione continua dei dipendenti; b. in ragione di tre quarti, per promuovere nuove tecnologie di diffusione secondo l’articolo 58 e tecniche digitali di produzione televisiva. 2 Il 10 per cento al massimo delle eccedenze può essere utilizzato per informare il pubblico conformemente all’articolo 58 capoverso 2. 3 Il Consiglio federale determina l’entità dell’importo da destinare all’adempimento dei compiti di cui ai capoversi 1 e 2. Tiene conto della quota da accantonare quale riserva di liquidità.
4 L’UFCOM accorda su richiesta i contributi di cui al capoverso 1. Il Consiglio
federale determina le condizioni e i criteri di calcolo dei contributi.
Art. 109b Introduzione del canone radiotelevisivo 1 Il Consiglio federale determina la data a decorrere dalla quale è riscosso il nuovo canone radiotelevisivo. 2 Sino a tale data è riscosso il canone per la ricezione privata e per quella nell’ambito dell’attività professionale (art. 68–70 e 101 cpv. 1 della LF del 24 mar. 200617 sulla radiotelevisione). 3 L’impiego dei proventi del canone di ricezione è retto dalle disposizioni del nuovo diritto in materia di canone radiotelevisivo. 4 Il Consiglio federale disciplina il passaggio al nuovo sistema di riscossione del canone radiotelevisivo. Può segnatamente prevedere che i mezzi finanziari disponi- bili derivanti dal canone di ricezione siano trasferiti nel nuovo sistema e stabilire gli organi cui è affidata la prosecuzione dei procedimenti di prima istanza pendenti. 5 Per il primo periodo di riscossione del canone per le imprese, può prevedere un periodo di riferimento diverso da quello di cui all’articolo 70 capoverso 1.
Art. 109c Economie domestiche di tipo privato senza apparecchi di ricezione 1 Su richiesta, i componenti di un’economia domestica di tipo privato in cui non è pronto all’uso o messo in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radio- fonici o televisivi sono esentati dal canone per un periodo di riscossione dello stesso. 2 Il Consiglio federale disciplina quali categorie d’apparecchi si ritengono atte alla ricezione.
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3 L’UFCOM può accedere ai locali di un’economia domestica esentata conforme-
mente al capoverso 1 per verificare che le condizioni dell’esenzione siano adem- piute.
4 La persona esente dal canone conformemente al capoverso 1 che, prima dello
scadere del periodo di riscossione, tiene pronto all’uso o mette in funzione nel- l’economia domestica un apparecchio idoneo alla ricezione deve notificarlo preven- tivamente all’organo di riscossione.
5 È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque faccia parte di un’economia
domestica esentata dal canone secondo il capoverso 1 e in cui sia pronto all’uso o messo in funzione un apparecchio di ricezione che non è stato notificato preventi- vamente all’organo di riscossione conformemente al capoverso 4. 6 L’organo di riscossione rende accessibili all’UFCOM mediante procedura elettro- nica di richiamo i dati personali necessari al perseguimento penale di cui al capo- verso 5. Il Consiglio federale può emanare disposizioni riguardanti l’accesso a questi dati, la loro estensione, le autorizzazioni di trattamento, la conservazione e la sicu- rezza. 7 L’esenzione termina cinque anni dopo la data da cui è riscosso il canone secondo l’articolo 109b capoverso 1.
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 14 giugno 2015.18
2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° luglio 2016.
3 Gli articoli 18 capoverso 2 lettera l e 25 capoverso 2 lettera b della legge sull’IVA (all. n. 3), nonché l’articolo 39 capoversi 1, 3 e 3bis della legge sulle telecomunica- zioni (all. n. 4) entreranno in vigore in un secondo tempo.
25 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 13 dicembre 200219 sui disabili
Art. 3 lett. e La presente legge si applica: e. alle prestazioni accessibili in linea di massima al pubblico fornite da privati, da imprese che dispongono di una concessione d’infrastruttura secondo l’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 195720 sulle ferrovie o di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 della legge del 20 marzo 200921 sul trasporto di viaggiatori, da altre imprese con- cessionarie e dagli enti pubblici;
2. Legge del 17 giugno 200522 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 32 cpv. 1 lett. i
1 Il ricorso è inammissibile contro:
i. le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR).
3. Legge del 12 giugno 200923 sull’IVA
Art. 18 cpv. 2 lett. l 2 In mancanza di prestazione, non sono segnatamente considerati controprestazione:
l. gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane. Il canone radiotelevisivo riscosso in virtù della legge federale del 24 marzo
200624 sulla radiotelevisione (LRTV) è considerato una controprestazione
imponibile.
19 RS 151.3 20 RS 742.101 21 RS 745.1 22 RS 173.32 23 RS 641.20 24 RS 784.40
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Art. 25 cpv. 2 lett. b
2 L’imposta ammonta al 2,5 per cento (aliquota ridotta):
b. sul canone radiotelevisivo riscosso in virtù della LRTV25 e sulle prestazioni di servizi delle società di radio e televisione con partecipazione al canone, tranne quelle aventi carattere commerciale;
Art. 75 cpv. 2 2 Le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, nonché tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comu- ni non menzionate nel capoverso 1 hanno l’obbligo di fornire informazioni all’AFC se le informazioni richieste possono essere rilevanti per l’esecuzione della presente legge, per la riscossione dell’imposta secondo la presente legge e per la riscossione del canone per le imprese secondo la LRTV26; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente. Su richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti al- l’AFC.
4. Legge del 30 aprile 199727 sulle telecomunicazioni
Art. 39 cpv. 1, 3 e 3bis 1 L’autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV28. 3 Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotele- visivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale. 3bis Per favorire l’introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all’articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell’offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l’importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.
25 RS 784.40 26 RS 784.40 27 RS 784.10 28 RS 784.40
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