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AS 2016 2631

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione della dermatosi nodulare (<i>Lumpy skin disease</i>) dalla Bulgaria e dalla Grecia

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione della dermatosi nodulare (Lumpy skin disease) dalla Bulgaria e dalla Grecia

del 20 luglio 2016

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione della dermatosi nodulare (Lumpy skin disease) in Svizzera.

2 Essa disciplina l’importazione dalla Bulgaria e dalla Grecia:

a. di bovini ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera r dell’ordinanza del 23 aprile 20083 sulla protezione degli animali e di ruminanti selvatici; b. di carne fresca, preparati di carne, prodotti a base di carne, cuoi, pelli e sottoprodotti di origine animale non trasformati, ottenuti da animali di cui alla lettera a; c. di sperma, ovuli, embrioni, colostro, latte e prodotti lattiero-caseari di bovini.

Art. 2 Importazione di animali vivi L’importazione di bovini e ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è vietata.

RS 916.443.112

2016-1876 2631

Provvedimenti per evitare l’introduzione della dermatosi nodulare RU 2016 (Lumpy skin disease) dalla Bulgaria e dalla Grecia. O dell’USAV

Art. 3 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni L’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini dalle zone soggette a restri- zioni elencate nell’allegato è vietata.

Art. 4 Importazione di cuoi e pelli 1 L’importazione di cuoi e pelli non trattati di bovini e ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è vietata. 2 L’importazione di cuoi e pelli trattati di bovini e ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è possibile se sono stati trattati ai sensi dell’allegato I punto 28 del regolamento (UE) n. 142/20114.

Art. 5 Importazione di carne fresca, preparati di carne e prodotti a base di carne 1 L’importazione di carne fresca, preparati di carne e prodotti a base di carne di bovini e ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è vietata.

2 Sono possibili le seguenti importazioni:

a. importazione di carne fresca e preparati di carne di bovini e ruminanti selva- tici da aree della Bulgaria e della Grecia esterne alle zone soggette a restri- zioni elencate nell’allegato, se le autorità competenti del Paese interessato hanno autorizzato l’esportazione conformemente alle condizioni stabilite nell’articolo 5 capoverso 2 della decisione di esecuzione 2015/15005 o nell’articolo 5 capoverso 2 della decisione di esecuzione 2016/6456; b. importazione di prodotti a base di carne fresca di bovini e ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato se le autorità compe- tenti del Paese interessato hanno autorizzato l’esportazione conformemente alle condizioni stabilite nell’articolo 6 capoverso 3 delle decisioni di esecu- zione sopracitate;

4 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo- sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla fron- tiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10. 5 Decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423, GU L 234 dell’8.9.2015, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1116, GU L 186 del 9.7.2016, pag. 24. 6 Decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria, GU L 108 del 23.4.2016, pag. 61.

Provvedimenti per evitare l’introduzione della dermatosi nodulare RU 2016 (Lumpy skin disease) dalla Bulgaria e dalla Grecia. O dell’USAV

c. importazione di prodotti a base di carne, fabbricati nelle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato ma partendo da carne fresca di bovini e ruminanti selvatici provenienti da aree esterne alle zone soggette a restrizioni se le autorità competenti del Paese interessato hanno autorizzato l’esportazione conformemente alle condizioni stabilite nell’articolo 6 capoverso 4 delle decisioni di esecuzione sopracitate.

Art. 6 Importazione di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari 1 L’importazione di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari di bovini dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è vietata. 2 L’importazione di latte e prodotti lattiero-caseari di bovini dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è possibile se questo latte e questi prodotti lattiero- caseari sono destinati al consumo umano e se le autorità competenti del Paese inte- ressato hanno autorizzato l’esportazione conformemente alle condizioni stabilite nell’articolo 7 delle decisioni di esecuzione citate nell’articolo 5.

Art. 7 Importazione di sottoprodotti di origine animale

1 L’importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di bovini e

ruminanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato è vietata. 2 Per l’importazione di sottoprodotti di origine animale trasformati di bovini e rumi- nanti selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato si applica l’ordinanza del DFI del 18 novembre 20157 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 22 luglio 2016.8

20 luglio 2016 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

7 RS 916.443.111 8 Pubblicazione urgente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato (art. 2–7)

Zone soggette a restrizioni

1. Bulgaria

Sono state definite zone soggette a restrizioni le seguenti regioni della Bulgaria:

Regione

Chaskowo Stara Sagora

2. Grecia

Sono state definite zone soggette a restrizioni le seguenti unità regionali della Gre- cia:

Unità regionale

Chalkidiki Drama Evros Florina Imathia Kastoria Kavala Kilkis Kozani Limnos Pella Piera Rodopi Serres Thessaloniki Xanthi

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