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AS 2017 6161

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali

del 22 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione della Risoluzione 2374 (2017)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Consiglio di sicurezza dell’ONU), ordina:

Art. 1 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac- crediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizza- zione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

RS 946.231.154.1 1 RS 946.231 2 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU possono essere consultati online all’indirizzo Internet: www.un.org/fr > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Do- cuments > Résolutions.

2017-3259 6161

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali. O RU 2017

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:

a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni che sotto- stanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche. 3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, ammi- nistrativa o arbitrale; o d. promuovere la pace e la stabilità regionale. 4 La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notificazione al comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU e in conformità con le decisioni di tale comitato.

Art. 3 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.

2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

a. se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria; b. in conformità con il paragrafo 2 della risoluzione 2374 (2017) e le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Art. 4 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione del blocco degli averi e delle risorse economiche di cui all’articolo 2.

2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui

all’articolo 3.

3 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle

dogane.

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali. O RU 2017

4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 5 Dichiarazioni obbligatorie

1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a

conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 6 Disposizioni penali

1 Chiunque viola gli articoli 2 o 3 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola l’articolo 5 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.

Art. 7 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni, e pubblicazione 1 Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato competente del Consiglio di sicu- rezza dell’ONU (allegato), sono recepite automaticamente. 2 La pubblicazione delle voci secondo l’allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 22 novembre 2017 alle ore 18.003.

22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 Pubblicazione urgente del 22 novembre 2017 ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali. O RU 2017

Allegato (art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e or- ganizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU4.

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO

Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato

4 La lista è consultabile al seguente indirizzo Internet: www.un.org/fr/sc/ > Organes subsi- diaires > Sanctions > Comité des sanctions concernant le Mali > Matériaux relatifs à la liste de sanctions.

5 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch >

Politica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali. O RU 2017

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali. O RU 2017