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AS 2018 3209

Ordinanza sulla radiotelevisione

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del 29 agosto 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 7 Adattamento dei programmi televisivi alle esigenze dei disabili sui canali della SSR (art. 7 cpv. 3 e 24 cpv. 3 LRTV) 1 La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) è tenuta a sottotitolare i suoi contri- buti per ciascuna regione linguistica come segue: a. nel programma televisivo: tre quarti dell’intero tempo d’antenna delle trasmissioni redazionali; b. in Internet: due terzi delle offerte diffuse solo su Internet. 2 La SSR rende accessibile alle persone ipovedenti la quota più elevata possibile di trasmissioni diffuse nei primi canali televisivi tra le 18.00 e le 22.30. 3 La SSR può raggiungere le quote di cui ai capoversi 1 e 2 attraverso un amplia- mento progressivo. 4 La SSR è tenuta a trasmettere quotidianamente in ogni lingua ufficiale almeno una trasmissione informativa elaborata in linguaggio gestuale.

5 Deve essere sottotitolato almeno un terzo dei programmi televisivi che secondo

l’articolo 25 capoverso 4 LRTV sono offerti nel quadro di una collaborazione tra la SSR e altre emittenti. 6 L’offerta destinata alle persone affette da disabilità sensoriali, la portata delle altre prestazioni che la SSR deve fornire, come pure lo scadenziario di attuazione sono fissati in un accordo concluso tra la SSR e le associazioni di disabili interessate. Se non si è giunti a un accordo o se l’accordo esistente viene abrogato senza sostitu- zione, il DATEC stabilisce le prestazioni che la SSR deve fornire.

1 RS 784.401

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7 L’UFCOM esamina almeno ogni tre anni la possibilità di aumentare la quota delle trasmissioni televisive adattate alle esigenze dei disabili. Se la normativa vigente non sembra più adeguata, il DATEC incarica il Consiglio federale di modificarla.

Art. 40 cpv. 1 e 3

1 I saldi delle quote di partecipazione al canone incassate dalla Confederazione

conformemente agli articoli 68a e 109a capoversi 1 e 2 LRTV sono esposti nel bilancio della Confederazione. 3 Alla successiva determinazione degli importi del canone, sarà tenuto conto della quota dei proventi del canone non utilizzata.

Titolo dopo l’art. 44 Capitolo 4: Accordi sulle prestazioni con agenzie di stampa d’importanza nazionale (art. 68a cpv. 1 lett. b LRTV)

Art. 44a

1 Su domanda, il DATEC può concludere accordi sulle prestazioni con agenzie di

stampa d’importanza nazionale per garantire la cronaca regionale e la fornitura di prestazioni di base affidabili in tutte le regioni linguistiche.

2 La Confederazione può partecipare con un contributo massimo di 2 milioni di

franchi all’anno ai costi scoperti delle prestazioni aventi diritto al sostegno. 3 Il sostegno è accordato se l’agenzia tiene una contabilità per settori e se questa contabilità attesta i costi scoperti dei settori aventi diritto al sostegno.

4 Esso è finanziato tramite i proventi del canone radiotelevisivo.

5 L’accordo sulle prestazioni viene concluso ogni volta per una durata di due anni al massimo.

6 Sono applicabili le disposizioni della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.

Art. 67c cpv. 4 4 L’articolo 13 LIVA nonché gli articoli 15–17, 18 capoversi 1, 2 e 3 lettera a, 19 e 20 capoversi 1 e 2 OIVA si applicano per analogia alla costituzione, alla modifica nella composizione del gruppo, allo scioglimento e alla rappresentanza del gruppo assoggettato al canone. Le domande di costituzione di un gruppo e di ingresso in un gruppo nonché le notifiche di uscita da un gruppo e di scioglimento di un gruppo sono comunicate per scritto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi 15 giorni dopo l’inizio di un anno civile. Le comunicazioni tardive hanno effetto solo l’anno successivo.

2 RS 616.1

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Art. 67g Versamento del canone (art. 70a LRTV)

1 L’AFC versa mensilmente all’UFCOM il provento netto del canone riscosso

presso le imprese o gli presenta una fattura in caso di eccedenza di oneri. 2 Il provento netto comprende il canone e gli interessi di mora fatturati nell’anno contabile e considera inoltre: a. le perdite su debitori; b. i costi d’esercizio dell’AFC per la riscossione del canone; c. i rimborsi secondo l’articolo 67f.

Art. 67i lett. c Abrogata

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2018.

29 agosto 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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