AS 2018 4629
Ordinanza sulla sicurezza militare
Ordinanza sulla sicurezza militare (OSM)
del 21 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 100 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM), ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina i compiti nell’ambito della sicurezza militare e la loro assunzione da parte degli organi seguenti: a. la Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO) in seno alla Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popo- lazione e dello sport (DDPS); b. la Polizia militare (PM); c. il Servizio di protezione preventiva dell’esercito (SPPEs).
2 Sono esclusi i compiti e la loro assunzione secondo l’articolo 100 capoverso 1
lettera c LM (cyberdifesa militare).
Sezione 2: Disposizioni comuni
Art. 2 Acquisizione di informazioni Gli organi della sicurezza militare acquisiscono le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza: a. da fonti accessibili al pubblico; b. da servizi specializzati dell’esercito e dell’amministrazione militare; c. da organi di sicurezza civili.
RS 513.61 1 RS 510.10
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Art. 3 Collaborazione
1 Per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, gli organi della
sicurezza militare collaborano con i servizi specializzati militari e civili, in partico- lare con: a. gli organi di sicurezza civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comu- ni; b. gli incaricati della sicurezza dell’industria; c. i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricati della pro- tezione dell’ambiente.
2 Gli organi della sicurezza militare si assistono reciprocamente.
Art. 4 Trattamento di dati personali 1 Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali necessari per l’adempi- mento dei compiti secondo la presente ordinanza. 2 In servizio d’appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare pos- sono trattare dati personali secondo il capoverso 1 all’insaputa della persona interes- sata, nella misura in cui interessi pubblici preponderanti lo rendano necessario. 3 Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 19793 e della legge federale del 19 giugno 19924 sulla prote- zione dei dati (LPD).
Art. 5 Deroga alla registrazione di collezioni di dati nel quadro del servizio d’appoggio e del servizio attivo 1 Le collezioni di dati registrate nel quadro di un servizio d’appoggio o di un servi- zio attivo non devono essere notificate per la registrazione nel registro delle colle- zioni di dati di cui all’articolo 11a LPD5 se ciò può pregiudicare l’acquisizione d’informazioni e l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.
2 Gli organi della sicurezza militare informano in maniera generale l’Incaricato
federale della protezione dei dati e della trasparenza su tali collezioni di dati.
2 RS 120 3 RS 322.1 4 RS 235.1 5 RS 235.1
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Sezione 3: SIO
Art. 6 Compiti
1 La SIO dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell’esercito per quanto
riguarda la sicurezza delle persone e delle informazioni militari nonché la protezione di oggetti militari.
2 La SIO adempie i compiti seguenti:
a. allestisce concetti per la sicurezza e la protezione negli ambiti di cui al capo- verso 1; b. dirige e appoggia l’istruzione in tali ambiti; c. appoggia i responsabili della sicurezza del DDPS nell’emanazione di istru- zioni e direttive in tali ambiti; d. garantisce la consulenza in materia di sicurezza in tali ambiti; e. esegue in seno al DDPS, all’esercito e all’industria una supervisione tecnica specifica in tali ambiti e disciplina gli obblighi d’annuncio necessari; f. dispone di diritti di controllo nel DDPS, nell’esercito e nell’industria; g. istruisce i casi d’infrazione alle misure di sicurezza e protezione da parte di impiegati dell’Amministrazione federale; h. provvede all’elaborazione e all’esecuzione di convenzioni con l’estero in materia di protezione delle informazioni; i. rilascia attestazioni di sicurezza per i depositari di segreti.
Art. 7 Organizzazione La SIO è composta da impiegati civili della Confederazione.
Sezione 4: PM
Art. 8 Compiti 1 La PM adempie, armata, compiti di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza e di polizia stradale nell’ambito dell’esercito.
2 La PM adempie i compiti seguenti:
a. appoggia i comandanti militari nel mantenimento della sicurezza e dell’ordine nell’ambito dell’esercito; b. appoggia gli organi della giustizia militare nel quadro dell’adempimento dei loro compiti; c. contribuisce se necessario alla protezione di infrastrutture dell’esercito scelte;
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d. esegue trasporti di sicurezza nell’ambito dell’esercito; e. tiene pronte per l’esercito forze d’impiego rapidamente disponibili. 3 I membri delle formazioni di professionisti della PM possono essere obbligati a partecipare, nel quadro del proprio rapporto di lavoro, a impieghi all’estero dell’esercito.
Art. 9 Aiuto spontaneo 1 Su loro richiesta, la PM può prestare aiuto spontaneo armato agli organi civili di polizia e al Corpo delle guardie di confine per la gestione di eventi imprevisti.
2 L’aiuto spontaneo è prestato soltanto:
a. nel caso di eventi di grande portata inerenti alla polizia e relativi a un crimi- ne o un delitto di una certa gravità; b. se la PM dispone di mezzi in servizio disponibili nelle vicinanze del luogo dell’evento; c. se le risorse degli organi richiedenti sono esaurite o i tempi di reazione delle loro forze sono superiori a quelli della PM.
3 L’aiuto spontaneo dura 48 ore al massimo ed è gratuito.
Art. 10 Organizzazione 1 La PM è composta da membri delle formazioni di professionisti e delle formazioni di milizia. 2 Gli ufficiali della PM negli stati maggiori delle Grandi Unità sono subordinati al Comando PM sul piano specialistico.
Sezione 5: SPPEs
Art. 11 Compiti 1 Il SPPEs valuta costantemente la situazione sotto il profilo della sicurezza militare e, nei casi previsti dalla legge, adotta misure preventive volte a proteggere l’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti.
2 Il SPPEs adempie i compiti seguenti:
a. individua e analizza pericoli in relazione alla sicurezza, all’esercizio, all’istruzione, alla prontezza e all’impiego dell’esercito; b. coordina il relativo scambio di informazioni in seno all’esercito e con le au- torità civili; c. fornisce consulenza e sostegno agli organi interni all’esercito nell’ambito dell’autoprotezione.
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Art. 12 Organizzazione Il SPPEs è composto da personale militare.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 13 Esecuzione Il segretario generale del DDPS e il capo dell’esercito sono incaricati dell’esecu- zione della presente ordinanza ed emanano le istruzioni necessarie.
Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 14 dicembre 19986 sulla sicurezza militare è abrogata.
Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
6 RU 1999 887, 2003 5011, 2008 6405, 2016 1785
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