AS 2018 5421
Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono,
Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
Adottato dalla 28a riunione delle Parti a Kigali il 15 ottobre 2016 Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 7 novembre 2018 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2019
Traduzione
Art. 1 Emendamento Art. 1 par. 4 All’articolo 1 paragrafo 4 del Protocollo1, la parte di frase: «Allegato C o Allegato E» è sostituita dalla seguente: «Allegato C, Allegato E o Allegato F».
Art. 2 par. 5 All’articolo 2 paragrafo 5 del Protocollo, la parte di frase: «e all’articolo 2H» è sostituita dalla seguente: «e agli articoli 2H e 2J».
Art. 2 par. 8 lett. a), par. 9 lett. a) e par. 11 All’articolo 2 paragrafo 8 lettera a) e paragrafo 11 del Protocollo, la parte di frase: «articoli che vanno da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente: «articoli che vanno da 2A a 2J». Alla fine dell’articolo 2 paragrafo 8 lettera a) del Protocollo è aggiunto il testo seguente: «Qualsiasi accordo di questo tipo può essere ampliato per comprendere obblighi relativi al consumo o alla produzione di cui all’articolo 2J, purché il totale combinato dei livelli calcolati di consumo o di produzione delle parti in causa non superi i livelli fissati dall’articolo 2J.». La modifica proposta all’articolo 2 paragrafo 9 lettera a) punto i) del Protocollo non concerne il testo italiano. All’articolo 2 paragrafo 9, la lettera a) punto ii) del Protocollo è rinumerata come lettera a) punto iii).
RS 0.814.021.5 1 RS 0.814.021
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All’articolo 2 paragrafo 9 del Protocollo dopo la lettera a) punto i) è aggiunta la seguente lettera a) punto ii): «ii. occorra adeguare i potenziali di riscaldamento globale specificati per le sostanze del gruppo I dell’Allegato A, dell’Allegato C e dell’Allegato F e, se occorre, quali adeguamenti dovrebbero essere apportati; e»
Art. 2J Dopo l’articolo 2I del Protocollo è inserito il seguente articolo:
«Art. 2J Idrofluorocarburi
1. Ciascuna Parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal
1° gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calco- lato di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO 2 equiva- lente, non superi la percentuale, stabilita per gli anni specificati in appresso alle lettere da a) a e), della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C, come indicato all’articolo 2F paragrafo 1, espresso in CO2 equiva- lente: a) dal 2019 al 2023: 90 % b) dal 2024 al 2028: 60 % c) dal 2029 al 2033: 30 % d) dal 2034 al 2035: 20 % e) 2036 e anni successivi: 15 % 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono decidere che una Parte garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25 % del proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 1, espresso in CO 2 equivalente: a) dal 2020 al 2024: 95 % b) dal 2025 al 2028: 65 % c) dal 2029 al 2033: 30 % d) dal 2034 al 2035: 20 % e) 2036 e anni successivi: 15 % 3. Ciascuna Parte che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F garanti- sce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2019, e per ogni suc-
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cessivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del proprio livello calcolato di consu- mo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 2, espresso in CO2 equivalente: a) dal 2019 al 2023: 90 % b) dal 2024 al 2028: 60 % c) dal 2029 al 2033: 30 % d) dal 2034 al 2035: 20 % e) 2036 e anni successivi: 15 % 4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, le Parti possono decidere che una Parte che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di produzione delle sostanze controllate di cui all’Allegato F, per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25% del proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 2, espresso in CO2 equivalente: a) dal 2020 al 2024: 95 % b) dal 2025 al 2028: 65 % c) dal 2029 al 2033: 30 % d) dal 2034 al 2035: 20 % e) 2036 e anni successivi: 15 % 5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano tranne se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per gli usi che, previo accordo delle Parti, beneficiano di una deroga. 6. Ciascuna Parte che produce delle sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o delle sostanze dell’Allegato F assicura che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, le sue emis- sioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell’Allegato F, generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o All’allegato F sono distrutte nella misura del possibile avvalendosi di tecnologie approvate dalle Parti nel corso dello stesso periodo di dodici mesi. 7. Ciascuna Parte garantisce che la distruzione delle sostanze appartenenti al gruppo II dell’Allegato F generate da impianti che producono sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o all’Allegato F avviene unicamente ricorrendo alle tecno- logie approvate dalle Parti. »
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Art. 3 Il preambolo dell’articolo 3 del Protocollo è sostituito dal testo seguente: «1. Ai fini degli articoli 2, da 2A a 2J e 5, ciascuna Parte stabilisce, per ciascun gruppo di sostanze di cui all’allegato A, allegato B, allegato C, allegato E o allegato F, i livelli calcolati di:» All’articolo 3 del Protocollo, alla fine della lettera a), punto i), viene aggiunto il testo seguente: «, salvo se altrimenti specificato al paragrafo 2;»
Il testo seguente è aggiunto alla fine dell’articolo 3 del Protocollo: «; e d) delle emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell’Allegato F generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o all’Allegato F, includendovi, tra l’altro, le emissioni pro- venienti da eventuali perdite dagli impianti, dagli sfiatatoi dei processi e dai dispositivi di distruzione, escludendo le emissioni catturate a fini di utilizzo, distruzione o stoccaggio. 2. Nel calcolo dei livelli, espressi in CO2 equivalente, della produzione, del consu- mo, delle importazioni, delle esportazioni e delle emissioni di sostanze dell’Allegato F e delle sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C ai fini dell’articolo 2J, dell’articolo 2 paragrafo 5 e dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d), ciascuna Parte utilizza i potenziali di riscaldamento globale delle sostanze riportate nel gruppo I dell’Allegato A, nell’Allegato C e nell’Allegato F.»
Art. 4 par. 1septies All’articolo 4 del Protocollo, dopo il paragrafo 1 sexies è inserito il paragrafo se- guente: «1septies. Sin dall’entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’importazione delle sostanze controllate dell’Allegato F dagli Stati non aderenti al presente Protocollo.»
Art. 4 par. 2septies All’articolo 4 del Protocollo, dopo il paragrafo 2 sexies è inserito il paragrafo se- guente: «2septies. Sin dall’entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’esportazione delle sostanze controllate dell’Allegato F verso gli Stati non aderenti al presente Protocollo.»
Art. 4 par. 5, 6 e 7 All’articolo 4 paragrafi 5, 6 e 7 del Protocollo, la parte di frase: «Allegati A, B, C, ed E» è sostituita dalla seguente: «Allegati A, B, C, E e F».
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Art. 4 par. 8 All’articolo 4 paragrafo 8 del Protocollo, la parte di frase: «articoli che vanno da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente: «articoli da 2A a 2J».
Art. 4B All’articolo 4B del Protocollo, dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente: «2bis. Ciascuna Parte istituisce e attua, entro il 1º gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo per quanto la riguarda, se tale data è posteriore, un sistema per il rilascio di licenze per l’importazione e l’esportazione delle sostanze controllate dell’Allegato F siano esse nuove, usate, riciclate e rigenerate. Le Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1, che stabiliscono di non essere in grado di istituire e attuare un tale sistema entro il 1º gennaio 2019 possono rinviare l’adozione di questi provvedimenti al 1º gennaio 2021.»
Art. 5 All’articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo, la parte di frase «2I» è sostituita dalla seguente: «2J».
All’articolo 5 paragrafi 5 e 6 del Protocollo, la parte di frase: «articolo 2I» è sosti- tuita da: «articoli 2I e 2J».
La modifica proposta all’articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo non concerne il testo italiano. All’articolo 5 del Protocollo, dopo il paragrafo 8ter è inserito il paragrafo seguente: «8quater. a) Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all’articolo 2J, conformemente all’articolo 2 paragrafo 9, a ritardare l’osservanza delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragra- fo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente: i) dal 2024 al 2028: 100 % ii) dal 2029 al 2034: 90 % iii) dal 2035 al 2039: 70 % iv) dal 2040 al 2044: 50 % v) 2045 e anni successivi: 20 %; b) In deroga alla lettera a) di cui sopra, le Parti possono decidere che una delle parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, fatti salvi even- tuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all’arti- colo 2J, conformemente all’articolo 2 paragrafo 9, a ritardare il rispetto delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell’articolo 2J para-
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grafo 1, e delle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente: (i) dal 2028 al 2031: 100 % (ii) dal 2032 al 2036: 90 % (iii) dal 2037 al 2041: 80 % (iv) dal 2042 al 2046: 70 % (v) 2047 e anni successivi: 15 %; c) Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8ter del presente articolo. d) In deroga alla lettera c) di cui sopra, le Parti possono decidere che una Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, come in- dicato al paragrafo 8ter del presente articolo. e) Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo che produce le so- stanze controllate di cui all’Allegato F è autorizzata, per calcolare il suo con- sumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi li- velli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimen- to delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8ter del presente articolo. f) In deroga alla lettera e) di cui sopra, le Parti possono decidere che una Parte, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che produce le sostanze controlla- te di cui all’Allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferi- mento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2024,
2025 e 2026, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimento delle so-
stanze controllate del gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8ter del presente articolo. g) Le lettere da a) a f) del presente paragrafo si applicano ai livelli calcolati di produzione e di consumo, a meno che non si applichi una deroga per tempe- rature ambienti elevate sulla base di criteri stabiliti dalle Parti.»
Art. 6 All’articolo 6 del Protocollo, la parte di frase: «negli articoli da 2A a 2I» è sostitui- ta dalla seguente: «negli articoli da 2A a 2J».
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Art. 7 par. 2, 3 e 3ter All’articolo 7 paragrafo 2 del Protocollo dopo la frase «– all’Allegato E, per l’anno 1991,» è aggiunto il testo seguente: «– all’Allegato F, per gli anni dal 2011 al 2013, restando intesi che le Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 forniranno tali dati per gli anni dal 2020 al 2022, ma che le Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1, cui si applicano le let- tere d) e f) del paragrafo 8quater dell’articolo 5, forniranno tali dati per gli an- ni dal 2024 al 2026;» All’articolo 7 paragrafi 2 e 3 del Protocollo, le parole: «C e E» sono sostituite da: «C, E e F»
All’articolo 7 del Protocollo, dopo il paragrafo 3 bis, è aggiunto il paragrafo se- guente: «3ter. Ogni Parte fornisce al segretariato dei dati statistici sulle sue emissioni annuali delle sostanze controllate appartenenti al gruppo II dell’Allegato F per ciascun impianto di produzione, in conformità dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d) del Protocollo.»
Art. 7 par. 4 All’articolo 7 paragrafo 4 del Protocollo, dopo le parole: «dati statistici relativi» e «fornisce i dati», si aggiungono le parole seguenti: «alla produzione,», rispettiva- mente «sulla produzione,»
Art. 10 par. 1 All’articolo 10 paragrafo 1 del Protocollo, la parte di frase: «e articolo 2I» è sosti- tuita dalla seguente: «, articolo 2I e articolo 2J».
All’articolo 10 del Protocollo, dopo il paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente: «Se una delle Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 sceglie di avvalersi dei finanzia- menti di un altro meccanismo di finanziamento per coprire una parte dei suoi costi incrementali convenuti, detta parte non è coperta dal meccanismo di finanziamento di cui all’articolo 10 del presente Protocollo.»
Art. 17 All’articolo 17 del Protocollo, la parte di frase: «2A a 2I» è sostituita dalla se- guente: «2A a 2J »
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Allegato A La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella per il gruppo I dell’Allegato A del Protocollo:
Gruppo Sostanze Potenziale di riduzione Potenziale di riscal- dello strato d’ozono * damento globale su
100 anni
Gruppo I CFCl3 (CFC-11) 1,0 4750 CF2Cl2 (CFC-12) 1,0 10900 C2F3Cl3 (CFC-113) 0,8 6130 C2F4Cl2 (CFC-114) 1,0 10000 C2F5Cl (CFC-115) 0,6 7370 …
Nella tabella dell’Allegato A del Protocollo, l’espressione «Categoria II» è sostituita dall’espressione «Gruppo II».
Allegato C e Allegato F La tabella riportata di seguito sostituisce la tabella per il gruppo I dell’Allegato C del Protocollo:
Gruppo Sostanza Numero di Ozono Riduzione 100 anni Potenziale isomeri Potenziale* Mondiale di riscaldamento***
Gruppo I CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0,04 151 CHF2Cl (HCFC-22)** 1 0,055 1810 CH2FCl (HCFC-31) 1 0,02 C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0,01 –0,04 C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0,02 –0,08 C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0,02 –0,06 77 CHCl2CF3 (HCFC-123)** – 0,02 C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0,02 –0,04 609 CHFClCF3 (HCFC-124)** – 0,022 C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0,007–0,05 C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0,008–0,05 C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0,02 –0,06 C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0,005–0,07 CH3CFCl2 (HCFC-141b)** – 0,11 725 C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0,008–0,07 CH3CF2Cl (HCFC-142b)** – 0,065 2310 C2H4FCl (HCFC-151) 2 0,003–0,005 C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0,015–0,07 C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,01 –0,09
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Gruppo Sostanza Numero di Ozono Riduzione 100 anni Potenziale isomeri Potenziale* Mondiale di riscaldamento***
C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0,01 –0,08 C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0,01 –0,09 C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,02 –0,07 CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** – 0,025 122 CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** – 0,033 595 C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,02 –0,10 C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05 –0,09 C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0,008–0,10 C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0,007–0,23 C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01 –0,28 C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03 –0,52 C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0,004–0,09 C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005–0,13 C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007–0,12 C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009–0,14 C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001–0,01 C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005–0,04 C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003–0,03 C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002–0,02 C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002–0,02 C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001–0,03 * Nei casi in cui è indicata una gamma di ODP (potenziali di riduzione dello strato di ozono), ai fini del Protocollo si considera il valore più elevato. Gli ODP elencati come un valore unico sono stati determinati mediante calcoli basati su misurazioni di laboratorio. I valori indicati per la gamma si basano su delle stime e sono meno affidabili. La gamma riguarda un gruppo di isomeri. Il valore superiore è la stima dell’ODP dell’isomero con l’ODP più elevato, e il valore inferiore è la stima dell’ODP dell’isomero con l’ODP più basso. ** Identifica le sostanze più sostenibili sotto il profilo commerciale i cui ODP devono essere utilizzati ai fini del Protocollo. *** Per le sostanze per le quali non è indicato un GWP si applica il valore per difetto 0 fino a quando non viene inserito un valore di GWP mediante la procedura di cui all’articolo 2 paragrafo 9 lettera a) punto ii).
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L’Allegato seguente è aggiunto al Protocollo, dopo l’Allegato E: «Allegato F
Sostanze controllate Gruppo Sostanza Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni
Gruppo I CHF2CHF2 HFC-134 1100 CH2FCF3 HFC-134a 1430 CH2FCHF2 HFC-143 353 CHF2CH2CF3 HFC-245fa 1030 CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 794 CF3CHFCF3 HFC-227ea 3220 CH2FCF2CF3 HFC-236cb 1340 CHF2CHFCF3 HFC-236ea 1370 CF3CH2CF3 HFC-236fa 9810 CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693 CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10mee 1640 CH2F2 HFC-32 675 CHF2CF3 HFC-125 3500 CH3CF3 HFC-143a 4470 CH3F HFC-41 92 CH2FCH2F HFC-152 53 CH3CHF2 HFC-152a 124 Gruppo II CHF3 HFC-23 14800
»
Art. 2 Relazioni con l’emendamento del 1999 Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emen- damento senza aver precedentemente o simultaneamente depositato tale strumento all’emendamento adottato in occasione dell’undicesima riunione delle Parti, tenutasi a Pechino il 3 dicembre 19992.
2 RS 0.814.021.4
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Art. 3 Relazioni con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici3 e il relativo Protocollo di Kyoto4 Questo emendamento non è destinato ad escludere gli idrofluorocarburi dal campo di applicazione degli impegni di cui agli articoli 4 e 12 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o agli articoli 2, 5, 7 e 10 del relativo Protocollo di Kyoto.
Art. 4 Entrata in vigore 1. Sotto riserva delle disposizioni del successivo paragrafo 2, il presente emenda- mento entra in vigore il 1° gennaio 2019, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d’integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l’emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.
2. I cambiamenti all’articolo 4 del Protocollo, «Regolamentazione degli scambi
commerciali con gli Stati non parti del Protocollo» di cui all’articolo 1 del presente emendamento entrano in vigore il 1° gennaio 2033, a condizione che siano stati depositati almeno settanta strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d’integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l’emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta. 3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2, uno strumento depositato da un’organizza- zione regionale di integrazione economica non si aggiunge al numero di strumenti depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. 4. Dopo l’entrata in vigore del presente emendamento, come indicato ai paragrafi 1 e 2, questo emendamento entra in vigore per tutte le altre Parti aderenti al Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Art. 5 Applicazione provvisoria Ogni Parte può, in qualsiasi momento prima che il presente emendamento entri in vigore, dichiarare che applicherà provvisoriamente le misure di regolamentazione di cui all’articolo 2J e i corrispondenti obblighi di informazione di cui all’articolo 7, in attesa dell’entrata in vigore dell’emendamento.
(Seguono le firme)
3 RS 0.814.01 4 RS 0.814.011
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Sostanze che impoveriscono lo strato d’ozono. RU 2018
Campo d’applicazione l’8 novembre 2018 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Australia 27 ottobre 2017 1° gennaio 2019 Austria 27 settembre 2018 1° gennaio 2019 Barbados 19 aprile 2018 1° gennaio 2019 Belgio 4 giugno 2018 1° gennaio 2019 Benin 19 marzo 2018 1° gennaio 2019 Bulgaria 1° maggio 2018 1° gennaio 2019 Burkina Faso 26 luglio 2018 1° gennaio 2019 Canada 3 novembre 2017 1° gennaio 2019 Ceca, Repubblica 27 settembre 2018 1° gennaio 2019 Cile 19 settembre 2017 1° gennaio 2019 Comore 16 novembre 2017 1° gennaio 2019 Corea (Nord) 21 settembre 2017 1° gennaio 2019 Costa Rica 23 maggio 2018 1° gennaio 2019 Côte d’Ivoire 29 novembre 2017 1° gennaio 2019 Ecuador 22 gennaio 2018 1° gennaio 2019 Estonia 27 settembre 2018 1° gennaio 2019 Finlandia 14 novembre 2017 1° gennaio 2019 Francia 29 marzo 2018 1° gennaio 2019 Gabon 28 febbraio 2018 1° gennaio 2019 Germania 14 novembre 2017 1° gennaio 2019 Grecia 5 ottobre 2018 1° gennaio 2019 Grenada 29 maggio 2018 1° gennaio 2019 Guinea-Bissau 22 ottobre 2018 1° gennaio 2019 Irlanda 12 marzo 2018 1° gennaio 2019 Isole Marshall 15 maggio 2017 1° gennaio 2019 Kiribati 26 ottobre 2018 1° gennaio 2019 Laos 16 novembre 2017 1° gennaio 2019 Lettonia 17 agosto 2018 1° gennaio 2019 Lituania 24 luglio 2018 1° gennaio 2019 Lussemburgo 16 novembre 2017 1° gennaio 2019 Malawi 21 novembre 2017 1° gennaio 2019 Maldive 13 novembre 2017 1° gennaio 2019 Mali 31 marzo 2017 1° gennaio 2019 Messico 25 settembre 2018 1° gennaio 2019 Micronesia 12 maggio 2017 1° gennaio 2019 Niger 29 agosto 2018 1° gennaio 2019 Niue 24 aprile 2018 1° gennaio 2019 Norvegia 6 settembre 2017 1° gennaio 2019 Paesi Bassi 8 febbraio 2018 1° gennaio 2019 Palau 29 agosto 2017 1° gennaio 2019 Panama 28 settembre 2018 1° gennaio 2019 Paraguay 1° novembre 2018 1° gennaio 2019
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Sostanze che impoveriscono lo strato d’ozono. RU 2018
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Portogallo 17 luglio 2018 1° gennaio 2019 Regno Unito 14 novembre 2017 1° gennaio 2019 Ruanda 23 maggio 2017 1° gennaio 2019 Samoa 23 marzo 2018 1° gennaio 2019 Senegal 31 agosto 2018 1° gennaio 2019 Slovacchia 16 novembre 2017 1° gennaio 2019 Sri Lanka 28 settembre 2018 1° gennaio 2019 Svezia 17 novembre 2017 1° gennaio 2019 Svizzera 7 novembre 2018 1° gennaio 2019 Togo 8 marzo 2018 1° gennaio 2019 Tonga 17 settembre 2018 1° gennaio 2019 Trinidad e Tobago 17 novembre 2017 1° gennaio 2019 Tuvalu 21 settembre 2017 1° gennaio 2019 Uganda 21 giugno 2018 1° gennaio 2019 Ungheria 14 settembre 2018 1° gennaio 2019 Unione europea* 27 settembre 2018 1° gennaio 2019 Uruguay 12 settembre 2018 1° gennaio 2019 Vanuatu 20 aprile 2018 1° gennaio 2019 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
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