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AS 2019 2655

Accordo del 4 marzo 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni

Accordo del 4 marzo 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni

RS 0.784.195.141; RU 2003 687

Traduzione

Revisione dei protocolli IV e V dell’accordo Conclusa il 6 maggio 2019 Entrata in vigore mediante scambio di note l’8 luglio 2019

L’Ufficio federale delle comunicazioni e l’Ufficio delle comunicazioni (Amt für Kommunikation) hanno convenuto di modificare i protocolli IV e V del summen- zionato accordo, conformemente al conferimento di procura di cui all’articolo 9 capoverso 1 dell’accordo, secondo l’allegato. Ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 dell’accordo, le presenti modifiche entrano in vigore alla data dello scambio delle note diplomatiche.

Bienne, 6 maggio 2019

Per l’Ufficio federale Per l’Ufficio delle comunicazioni, Bienne: delle comunicazioni, Vaduz: Philipp Metzger Kurt Bühler

2019-1803 2655

Cooperazione in materia di regolamentazione nel settore RU 2019

Protocollo IV concernente la cooperazione nell’ambito degli impianti di radiocomunicazione

1 Principi di cooperazione

Il presente protocollo disciplina la cooperazione tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera per l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein. La cooperazione in questo ambito tiene conto del fatto che il Liechtenstein fa con- temporaneamente parte del territorio doganale svizzero e dello Spazio economico europeo (SEE) e che il diritto dell’accordo doganale e il diritto dello SEE si appli- cano entrambi sul territorio del Principato («circolazione parallela delle merci»). Se i due diritti divergono l’uno dall’altro, si applica la norma sui conflitti di leggi menzionata nell’articolo 3 dell’accordo del 2 novembre 19941 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. In simili casi, le autorità di esecuzione optano per le forme di procedimento più sem- plici.

2 Ambiti e contenuto della cooperazione

2.1 Messa a disposizione sul mercato d’impianti di

radiocomunicazione Le parti constatano che il diritto dell’accordo doganale relativo alla messa a disposi- zione sul mercato di impianti di radiocomunicazione coincide essenzialmente con il diritto dello SEE, in particolare con la direttiva 2014/53/UE2. Conformemente al diritto dello SEE e alla legge del Principato del Liechtenstein del 22 marzo 19953 in merito alla circolazione delle merci (Gesetz vom 22. März 1995 über die Verkehrsfähigkeit von Waren) in combinato disposto con l’ordinanza del Principato del Liechtenstein del 19 settembre 2017 relativa alla circolazione di impianti di radiocomunicazione nello Spazio economico europeo4 (Verordnung vom 19. September 2017 über den Verkehr mit Funkanlagen im Europäischen Wirt-

1 RS 0.631.112.514.6 2 Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’immissione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.05.2014, pag. 62.

3 LR-Nr. 947.1

4 LR-Nr. 947.102.181

Cooperazione in materia di regolamentazione nel settore RU 2019

schaftsraum) nonché con il diritto dell’accordo doganale, l’Ufficio delle comunica- zioni (AK) è responsabile della sorveglianza della circolazione di impianti di radio- comunicazione nel Principato del Liechtenstein. Per adeguarsi ai diritti e agli obblighi posti dal diritto dello SEE, il Principato del Liechtenstein ha applicato una regolamen- tazione in base alla quale possono essere messi a disposizione sul mercato tutti gli impianti di radiocomunicazione autorizzati in un altro Stato dello SEE o in uno Stato terzo conformemente al diritto dello SEE, e segnatamente sulla base di un Mutual Recognition Agreement (MRA). Sono inoltre ammessi nel Liechtenstein tutti gli impianti di radiocomunicazione messi a disposizione sul mercato in base al diritto dell’accordo doganale. Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, l’UFCOM fornisce sostegno e consulenza alle autorità competenti del Liechtenstein nella creazione del sistema di valutazione della conformità degli impianti di radiocomunicazione come pure in questioni concernenti la messa a disposizione sul mercato d’impianti di radiocomu- nicazione nel Principato del Liechtenstein. Tali attività di consulenza e di sostegno includono l’esame di domande di qualsiasi tipo, riguardanti segnatamente: a) la conformità degli impianti di radiocomunicazione; b) le condizioni e la procedura relativi alla valutazione e alla conferma della conformità; c) l’utilizzo di marchi di conformità; d) le norme e prescrizioni tecniche; e) il riconoscimento di organismi specializzati stranieri in qualità di organismi designati. L’UFCOM offre sostegno e consulenza sulla base di normative europee armoniz- zate, se esistenti, o sulla base di prescrizioni o norme tecniche svizzere.

2.2 Notifica delle specifiche delle interfacce radio conformemente

all’articolo 8 della direttiva 2014/53/UE L’UFCOM sostiene l’AK nella notifica, conformemente all’articolo 8 della diret- tiva 2014/53/UE5, delle specifiche delle interfacce radio alle autorità di vigilanza dell’AELS. L’AK valuta la possibilità di assolvere all’obbligo di notifica attraverso un rinvio diretto alle specifiche svizzere vigenti. L’UFCOM informa l’AK di cia- scuna modifica apportata alle specifiche delle interfacce radio.

5 Cfr. nota a piè di pagina al n. 2.1.

Cooperazione in materia di regolamentazione nel settore RU 2019

2.3 Messa a disposizione sul mercato ed esercizio d’impianti

di radiocomunicazione In virtù del presente protocollo, la cooperazione si estende alle attività di consulenza e di sostegno da parte dell’UFCOM alle autorità competenti del Liechtenstein in materia di installazione e di esercizio di impianti di radiocomunicazione nel Princi- pato del Liechtenstein.

2.4 Controllo successivo di impianti di radiocomunicazione

(sorveglianza del mercato) Le condizioni e la procedura che disciplinano il controllo successivo degli impianti di radiocomunicazione offerti, messi a disposizione sul mercato, messi in servizio, installati ed esercitati nel Principato del Liechtenstein sono definite nel protocollo V concernente la sorveglianza del mercato. L’UFCOM mette a disposizione dell’AK le informazioni necessarie in merito agli impianti di radiocomunicazione la cui mancata conformità è stata constatata dall’UFCOM. L’AK adotta le misure adatte.

2.5 Rappresentanza in organismi internazionali nell’ambito

della radiocomunicazione L’UFCOM rappresenta il Principato del Liechtenstein in seno a organismi interna- zionali per l’ambito degli impianti di radiocomunicazione ai sensi dell’articolo 6 del presente accordo e riferisce regolarmente all’AK. Ciò riguarda in particolare il Comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni6 e i suoi sottogruppi. I dettagli della collaborazione sono disciplinati dalle amministrazioni in un accordo che non richiede una forma specifica. Esso contiene in particolare una lista degli organismi in seno ai quali l’UFCOM rappresenta permanentemente il Principato del Liechtenstein. Per i casi in cui è necessaria una delega, l’AK s’incarica di procurarla o di rilasciarla.

2.6 Sostegno nell’adempimento degli obblighi derivanti dall’Accordo

del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo L’UFCOM sostiene il Principato del Liechtenstein nell’adempimento degli obblighi in base all’Accordo del 2 maggio 19927 sullo Spazio economico europeo, in partico- lare:

6 Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee,

TCAM.

7 LR-Nr. 0.110

Cooperazione in materia di regolamentazione nel settore RU 2019

a) nell’istituzione regolare di programmi di vigilanza del mercato conforme- mente all’articolo 18 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 765/20088; b) nella redazione della relazione sul riesame e la valutazione della vigilanza del mercato conformemente all’articolo 18 paragrafo 6 del regolamento (CE) 765/2008; c) nell’elaborazione della relazione relativa all’applicazione della direttiva 2014/53/UE9 conformemente all’articolo 47 paragrafo 1 di tale direttiva.

2.7 Impianti di radiocomunicazione esercitati dalle autorità

per garantire la sicurezza pubblica a) L’UFCOM prepara la documentazione necessaria al rilascio di un’omologa- zione per impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità quando l’omologazione si applica unicamen- te al territorio del Principato del Liechtenstein. Le autorità di quest’ultimo sono competenti per il rilascio dell’omologazione. I costi risultanti per l’UFCOM sono fatturati al Principato del Liechtenstein. b) L’UFCOM prepara la documentazione necessaria al rilascio di un’autorizza- zione per la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunica- zione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità quando l’autorizzazione è valida unicamente per il territorio del Principato del Liechtenstein. Le autorità di quest’ultimo sono competenti per il rilascio dell’autorizzazione. I costi risultanti per l’UFCOM sono fatturati al Princi- pato del Liechtenstein.

8 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, nella versione della GU L 218, del 13.8.2008, pag. 30.

9 Vedi nota a piè di pagina al n. 2.1.

Cooperazione in materia di regolamentazione nel settore RU 2019

Protocollo V concernente la cooperazione nell’ambito della sorveglianza del mercato

1 Principi di cooperazione

Negli ambiti regolamentati dai protocolli II (gestione delle frequenze), III (determi- nati diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione) e IV (impianti di radiocomunicazione) si rivela necessaria nel Liechtenstein una coopera- zione in materia di sorveglianza del mercato. Tale cooperazione è disciplinata dal presente protocollo per gli ambiti coperti dai protocolli III e IV, mentre per i dettagli relativi alla cooperazione in materia di gestione delle frequenze fa testo il proto- collo II. Ai sensi del presente protocollo, per «sorveglianza del mercato» si intendono tutti i provvedimenti finalizzati a determinare se la regolamentazione del Liechtenstein viene rispettata nei settori disciplinati dai protocolli II, III e IV. Le infrazioni ven- gono perseguite e giudicate dalle autorità competenti del Liechtenstein. Le misure di sorveglianza del mercato nel Principato del Liechtenstein sono prese in base alle disposizioni delle leggi e delle ordinanze del Liechtenstein. L’AK è responsabile dell’esecuzione della sorveglianza del mercato sul territorio del Princi- pato del Liechtenstein e può, d’intesa con l’UFCOM, incaricarlo di svolgere deter- minati compiti. L’UFCOM informa l’AK in merito allo svolgimento di possibile attività di sorveglianza del mercato sul territorio del Principato del Liechtenstein. Nel quadro della cooperazione ai sensi del presente protocollo, le autorità di esecu- zione si informano reciprocamente riguardo infrazioni e altri atti suscettibili di causare ripercussioni nell’ambito della sovranità dell’una o dell’altra parte relativa- mente ai settori disciplinati dai protocolli II, III e IV.

2 Ambiti e contenuto della cooperazione

La cooperazione ai sensi del presente protocollo si basa sulla partecipazione dell’UFCOM ai provvedimenti presi dalle autorità competenti del Liechtenstein in materia di sorveglianza del mercato. Questa cooperazione avviene di comune accor- do e su richiesta delle autorità competenti del Liechtenstein e consiste in un’offerta di sostegno e consulenza alle autorità del Liechtenstein in casi particolari, se neces- sario in loco.

Cooperazione in materia di regolamentazione nel settore RU 2019

2.1 Determinati diritti di utilizzo delle frequenze per impianti

di radiocomunicazione Le autorità competenti del Liechtenstein sono responsabili del controllo dell’eserci- zio dei diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione previsti nel protocollo III. In caso di interferenze o di esercizio non conforme di tali diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione, queste autorità appli- cano le necessarie misure di sorveglianza del mercato. Su richiesta l’UFCOM offre consulenza e appoggio alle autorità competenti del Liechtenstein.

2.2 Controllo successivo degli impianti di radiocomunicazione

Le autorità competenti del Liechtenstein sono responsabili del controllo successivo degli impianti di radiocomunicazione offerti, messi a disposizione sul mercato, messi in servizio, installati ed esercitati nel Principato del Liechtenstein. Tali auto- rità adottano i provvedimenti necessari per garantire la sorveglianza del mercato. Su richiesta, l’UFCOM offre consulenza e appoggio alle autorità competenti del Liech- tenstein in particolare nel controllo dei rapporti di prova, dei certificati di conformità e di altri documenti giustificativi nonché nell’effettuazione e nella valutazione dei rilevamenti. L’UFCOM sostiene altresì le autorità del Liechtenstein attraverso la trasmissione di informazioni relative alla sorveglianza del mercato, ricavate da comunicazioni dell’ufficio doganale o da altre fonti. L’onere aggiuntivo a carico dell’UFCOM per la raccolta e la trasmissione dei dati nonché per la formazione dei collaboratori viene indennizzato forfettariamente.

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