AS 2019 2947
Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione del piccolo scarabeo dell'alveare dall'Italia
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del piccolo scarabeo dell’alveare dall’Italia
Modifica del 16 settembre 2019
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’ordinanza dell’USAV del 15 gennaio 20151 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del piccolo scarabeo dell’alveare dall’Italia è modificata come segue:
Titolo Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del piccolo coleottero dell’alveare dall’Italia
Art. 1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione del piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida) in Svizzera.
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
1 RS 916.443.105.3
2019-3120 2947
Provvedimenti per evitare l’introduzione del piccolo scarabeo dell’alveare dall’Italia. O dell’USAV RU 2019
III La presente ordinanza entra in vigore il 18 settembre 20192.
16 settembre 2019 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.p. Thomas Jemmi
2 Pubblicazione urgente del 17 settembre 2019 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Provvedimenti per evitare l’introduzione del piccolo scarabeo dell’alveare dall’Italia. O dell’USAV RU 2019
Allegato (art. 2)
Zona di protezione
È stata definita «zona di protezione» la seguente area dell’Italia:
Area comprendente
Regione Calabria: l’intera regione Regione Sicilia: l’intera regione
Provvedimenti per evitare l’introduzione del piccolo scarabeo dell’alveare dall’Italia. O dell’USAV RU 2019