AS 2019 4283
Accordo del 12 luglio 2012 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l'imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein
Accordo del 12 luglio 2012 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l’imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein
RS 0.641.295.142.1; RU 2012 4147
Traduzione
Modifica Approvata dalla Commissione mista in occasione della sua 53° seduta del 29 maggio 2019. Entrata in vigore il 22 dicembre 2019 mediante scambi di note del 21 ottobre e del 21 novembre 2019.
Art. 10 cpv. 1 primo periodo e 3a (1) Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti nonché, nell’am- bito dell’imposta sull’importazione, l’Amministrazione federale delle dogane e l’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein si prestano reciproca assi- stenza nell’adempimento dei loro compiti. (3a) In deroga al capoverso 3, l’amministrazione delle contribuzioni di uno degli Stati contraenti può controllare contribuenti iscritti nel proprio registro dei contri- buenti IVA anche nel territorio dell’altro Stato. L’amministrazione delle contribu- zioni dell’altro Stato deve essere informata previamente.
(1bis) L’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein può, mediante pro- cedura di richiamo, rendere accessibili al personale dell’Amministrazione federale delle dogane incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’esecuzione di procedimenti penali e amministrativi i dati per i quali la legge del Principato del Liechtenstein concernente l’imposta sul valore aggiunto prevede la comunicazione. (1ter) L’Amministrazione federale delle dogane può, mediante procedura di richia- mo, rendere accessibili al personale dell’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto i dati che, al momento dell’importazione ed esportazione di beni da parte di persone iscritte nel registro IVA del Liechtenstein, sono necessari ai fini dell’impo- sizione doganale.
2019-3560 4283
Imposta sul valore aggiunto. Acc. con il Liechtenstein RU 2019
(5) Alla persona interessata devono essere fornite, su richiesta, informazioni sui dati esistenti sulla sua persona nonché sull’utilizzazione prevista. Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti nonché l’Amministrazione federale delle dogane possono rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui l’interesse pubblico preponderante lo esiga o la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un’istruzione penale o di un’altra proce- dura d’inchiesta. Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti nonché l’Amministra- zione federale delle dogane forniscono le informazioni, a meno che ciò sia impossi- bile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.