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AS 2020 839

Ordinanza sulla sospensione secondo l'articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Ordinanza sulla sospensione secondo l’articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

del 18 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 62 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), ordina:

Art. 1 All’intero territorio della Confederazione Svizzera si applica la sospensione secondo l’articolo 62 LEF.

Art. 2

1 La presente ordinanza entra in vigore il 19 marzo 2020 alle ore 7.00.2

2 Resta in vigore fino al 4 aprile 2020 alle ore 24.00.

18 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 281.241 1 RS 281.1 2 Pubblicazione urgente del 18 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2020-0804 839

Sospensione secondo l’articolo 62 della legge federale sulla esecuzione RU 2020 e sul fallimento. O

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