AS 2021 719
Legge federale sull’imposta preventiva
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Legge federale sull’imposta preventiva (LIP) (Strumenti «Too big to fail»)
Modifica del 18 giugno 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 20201, decreta:
I La legge federale del 13 ottobre 19652 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 lett. g n. 2, nonchè i n. 3
1 Non sono soggetti all’imposta preventiva:
g. gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinun- cia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche, sempre che:
2. il prestito sia stato emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2026;
i. gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche, sempre che:
3. il prestito obbligazionario sia emesso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 di-
cembre 2026 oppure durante questo periodo si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero 2.