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AS 2022 722

Ordinanza
concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 22 maggio 20021 sulla libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 3 cpv. 2

2 Le disposizioni sui contingenti massimi risultanti dall’applicazione dell’articolo 10 paragrafo 4d primo e secondo periodo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone non si applicano ai cittadini della Croazia il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoverso 1 lettere e–h OASA.

Art. 8 Assicurazione del permesso

(art. 1 par. 1 e 27 par. 2 all. I in combinato disposto con l’art. 10 par. 2c e 4c dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Per l’entrata in Svizzera in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa che necessita di un permesso UE/AELS, i cittadini della Croazia possono chiedere l’assicurazione del permesso (art. 5 OASA2).

Art. 10 Computo sui contingenti massimi

(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Il permesso non è computato sui contingenti massimi stabiliti conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino della Croazia:

  • a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato a svolgervi un’attività lucrativa, oppure

  • b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall’inizio dell’attività lucrativa.

Art. 11 Ripartizione dei contingenti massimi

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ripartisce per i cittadini della Croazia i contingenti massimi stabiliti conformemente all’articolo 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Art. 12 Deroghe ai contingenti massimi

(art. 10 par. 4d dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)

1 Le deroghe previste dalla LStrI e dall’OASA3 si applicano per analogia ai contingenti massimi fissati per i cittadini della Croazia.

2 I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini della Croazia in virtù dell’articolo 27 paragrafo 3 lettera a dell’allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi.

3 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini della Croazia che svolgono un’attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso scuole universitarie svizzere anche se cambiano posto o professione.

4 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.

Art. 14 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 38 Disciplinamento transitorio

(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 26–34 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)

In applicazione dell’articolo 10 paragrafo 4d primo e secondo periodo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, i contingenti annuali massimi di nuovi permessi rilasciati ai lavoratori (salariati e indipendenti) della Croazia sono fissati provvisoriamente come segue:

  • a. 1007 permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS;

  • b. 1150 permessi di dimora UE/AELS.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

16 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza<br />concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio<br />(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP) | Lexipedia | Lexipedia