AS 2022 722
Ordinanza
concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 maggio 20021 sulla libera circolazione delle persone è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3
Concerne soltanto il testo francese
Art. 3 cpv. 2
2 Le disposizioni sui contingenti massimi risultanti dall’applicazione dell’articolo 10 paragrafo 4d primo e secondo periodo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone non si applicano ai cittadini della Croazia il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoverso 1 lettere e–h OASA.
Art. 8 Assicurazione del permesso
(art. 1 par. 1 e 27 par. 2 all. I in combinato disposto con l’art. 10 par. 2c e 4c dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)
Per l’entrata in Svizzera in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa che necessita di un permesso UE/AELS, i cittadini della Croazia possono chiedere l’assicurazione del permesso (art. 5 OASA2).
Art. 10 Computo sui contingenti massimi
(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)
Il permesso non è computato sui contingenti massimi stabiliti conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino della Croazia:
a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato a svolgervi un’attività lucrativa, oppure
b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall’inizio dell’attività lucrativa.
Art. 11 Ripartizione dei contingenti massimi
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ripartisce per i cittadini della Croazia i contingenti massimi stabiliti conformemente all’articolo 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Art. 12 Deroghe ai contingenti massimi
(art. 10 par. 4d dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)
1 Le deroghe previste dalla LStrI e dall’OASA3 si applicano per analogia ai contingenti massimi fissati per i cittadini della Croazia.
2 I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini della Croazia in virtù dell’articolo 27 paragrafo 3 lettera a dell’allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi.
3 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini della Croazia che svolgono un’attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso scuole universitarie svizzere anche se cambiano posto o professione.
4 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.
Art. 14 cpv. 1
Concerne soltanto il testo francese
Art. 38 Disciplinamento transitorio
(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 26–34 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)
In applicazione dell’articolo 10 paragrafo 4d primo e secondo periodo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, i contingenti annuali massimi di nuovi permessi rilasciati ai lavoratori (salariati e indipendenti) della Croazia sono fissati provvisoriamente come segue:
a. 1007 permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS;
b. 1150 permessi di dimora UE/AELS.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
16 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |