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AS 2022 810

Ordinanza
sulla promozione dello sport e dell’attività fisica
(Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
(Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:

Art. 72 cpv. 1

  • 1 La Confederazione può partecipare alle spese per la candidatura o l’organizzazione di una manifestazione sportiva internazionale, se:

  • a. la disciplina sportiva in questione è particolarmente importante in Svizzera o la manifestazione è particolarmente rilevante per la piazza svizzera;

  • b. si tratta di un evento di importanza europea o mondiale che non si tiene regolarmente in Svizzera;

  • c. si tratta di un evento che non rientra nelle competizioni che si svolgono a scadenze regolari;

  • d. l’organizzazione della manifestazione sportiva è assegnata da una federazione internazionale o da un organizzatore internazionale sulla base di una procedura di candidatura; e

  • e. sono adottate misure di promozione particolari secondo l’articolo 72a capoverso 1 in relazione all’organizzazione della manifestazione.

Art. 72a Misure di promozione particolari in relazione a manifestazioni sportive internazionali

1 Sono considerate misure di promozione particolari le misure in relazione alla manifestazione sportiva internazionale che generano un valore aggiunto per la promozione della disciplina sportiva in questione in Svizzera.

2 La Confederazione può partecipare alle spese per misure di promozione particolari, se le misure:

  • a. si basano su un programma di promozione della federazione sportiva nazionale competente per la relativa disciplina sportiva della manifestazione; e

  • b. contribuiscono all’incremento dell’attività fisica e sportiva.

3 La Confederazione non partecipa alle spese per misure di promozione particolari
per le quali sussiste il diritto al sostegno tramite contributi del programma Gioventù+Sport.

4 La partecipazione della Confederazione è limitata a quattro anni e la data della manifestazione sportiva deve essere compresa nel periodo di promozione.

5 Il contributo della Confederazione si fonda su:

  • a. i mezzi a disposizione;

  • b. l’importanza delle misure per la promozione generale dello sport e dell’attività fisica; e

  • c. i costi complessivi della manifestazione.

6 Il contributo copre al massimo il 50 per cento delle spese per le misure.

7 La federazione sportiva nazionale è responsabile per la garanzia del finanziamento delle misure.

8 Essa tiene una contabilità separata per quanto concerne l’attuazione delle misure. Riferisce all’UFSPO in merito all’attuazione e all’efficacia delle misure.

Art. 72b

Ex art. 72a

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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