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AS 2023 46

Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)

Preambolo

Il Consiglio federale

ordina:

I

L’ordinanza del 15 agosto 20181 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 2bis

2bis Per le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora che in precedenza hanno beneficiato di una protezione provvisoria senza permesso di dimora, la somma forfettaria per persona è ridotta in ragione dell’importo delle prestazioni già corrisposte nel quadro di programmi della Confederazione per misure di sostegno a favore della persona in questione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2023.

25 gennaio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr