La presente ordinanza disciplina l’adeguamento delle tariffe e delle deduzioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
AS 2023 493
Ordinanza del DFF
sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta
(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)
(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visti gli articoli 14 capoverso 6 e 39 capoverso 2 della legge del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD),
ordina:
Art. 12 Oggetto
Art. 2 Tariffe
Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue:
Franchi | ||||
|---|---|---|---|---|
fino a | 15 000 franchi di reddito | 0.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 0.77 | ; | ||
per | 32 800 franchi di reddito | 137.05 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 0.88 | in più; | ||
per | 42 900 franchi di reddito | 225.90 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.64 | in più; | ||
per | 57 200 franchi di reddito | 603.40 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.97 | in più; | ||
per | 75 200 franchi di reddito | 1138.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 5.94 | in più; | ||
per | 81 000 franchi di reddito | 1482.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 6.60 | in più; | ||
per | 107 400 franchi di reddito | 3224.90 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 8.80 | in più; | ||
per | 139 600 franchi di reddito | 6058.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | in più; | ||
per | 182 600 franchi di reddito | 10 788.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 13.20 | in più; | ||
per | 783 200 franchi di reddito | 90 067.70 | ||
per | 783 300 franchi di reddito | 90 079.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | in più. |
Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2 LIFD sono modificate come segue:
Franchi | ||||
|---|---|---|---|---|
fino a | 29 300 franchi di reddito | 0.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 1.00 | ; | ||
per | 52 700 franchi di reddito | 234.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.00 | in più; | ||
per | 60 500 franchi di reddito | 390.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 3.00 | in più; | ||
per | 78 100 franchi di reddito | 918.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 4.00 | in più; | ||
per | 93 600 franchi di reddito | 1538.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 5.00 | in più; | ||
per | 107 200 franchi di reddito | 2218.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 6.00 | in più; | ||
per | 119 000 franchi di reddito | 2926.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 7.00 | in più; | ||
per | 128 800 franchi di reddito | 3612.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 8.00 | in più; | ||
per | 136 600 franchi di reddito | 4236.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 9.00 | in più; | ||
per | 142 300 franchi di reddito | 4749.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 10.00 | in più; | ||
per | 146 300 franchi di reddito | 5149.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | in più; | ||
per | 148 300 franchi di reddito | 5369.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 12.00 | in più; | ||
per | 150 300 franchi di reddito | 5609.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 13.00 | in più; | ||
per | 928 600 franchi di reddito | 106 788.00 | ||
per | 928 700 franchi di reddito | 106 800.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | in più. |
L’importo della deduzione secondo l’articolo 36 capoverso 2bis LIFD è modificato come segue:
Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi che vivono in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 259 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.
Art. 3 Deduzioni generali
L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera i, frase introduttiva, LIFD è modificato come segue:
i. fino a concorrenza di un importo di 10 400 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera j, frase introduttiva, LIFD è modificato come segue:
j. le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 12 900 franchi, purché il contribuente:
L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 2 LIFD è modificato come segue:
Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8500 e al massimo 13 900 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d–f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.
L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 3 LIFD è modificato come segue:
Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 500 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità di esercitare un’attività lucrativa del contribuente.
L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 4 LIFD è modificato come segue:
Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta conformemente all’articolo 24 lettere i–j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5300 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all’articolo 24 lettera ibis sono dedotte le poste prelevate durante l’anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26 400 franchi.
Art. 4 Deduzioni sociali
Gli importi delle deduzioni sociali secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettere a–c LIFD sono modificati come segue:
a. per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6700 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, 6700 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;
c. per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2800 franchi.
Art. 5 Imposizione secondo il dispendio
L’importo di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera a LIFD è modificato come segue:
a. 429 100 franchi;
Art. 6 Proventi esenti
L’importo di cui all’articolo 24 lettera fbis LIFD è modificato come segue:
fbis. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5300 franchi all’anno per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;
L’importo di cui all’articolo 24 lettera ibis LIFD è modificato come segue:
ibis. le singole vincite fino a 1 056 600 franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;
L’importo secondo l’articolo 24 lettera j LIFD è modificato come segue:
j. le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest’ultima, purché non superino il limite di 1100 franchi;
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 16 settembre 20223 sulla progressione a freddo è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
1° settembre 2023 | Dipartimento federale delle finanze: Karin Keller-Sutter |