AS 2024 642
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 novembre 20211 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:
Art. 4 Rapporto con la Confederazione1 La Confederazione è responsabile delle raccolte di dati generate dallo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3.2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è proprietario del software utilizzato per svolgere i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 2.3 Se cessa di svolgere un compito di cui all’articolo 3, Identitas AG consegna alla Confederazione la rispettiva documentazione.
Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva1 I detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, di animali delle specie ovina, caprina e suina, i detentori di pollame da cortile la cui azienda conta oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m2 per i polli da ingrasso o di oltre 200 m2 per i tacchini da ingrasso, nonché i macelli devono trasmettere alla BDTA i seguenti dati:
Art. 24 Verifica dei datiIdentitas AG verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 13 e 16–21. Informa la persona che ha trasmesso dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di correggerli.
II
L’allegato 2 è modificato come segue:
N. 7 7 Emolumenti per solleciti 7.1 Sollecito per ogni mancato pagamento 30.00 7.2 Sollecito per coordinate postali o bancarie non valide 20.00
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
6 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |