AS 2024 709
Ordinanza sulle tasse aeroportuali
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 aprile 20121 sulle tasse aeroportuali è modificata come segue:
Art. 2 lett. hAi sensi della presente ordinanza s’intende per:h. copertura in eccesso o copertura insufficiente: la differenza calcolata e realizzata per un periodo tariffale tra i proventi totali nel settore rilevante per le operazioni di volo, compresi i trasferimenti di cui all’articolo 34, e i costi totali nel settore rilevante per le operazioni di volo, compresa l’adeguata rimunerazione del capitale di cui all’articolo 17.
Art. 4, nota a piè pagina L’esercente dell’aeroporto pubblica le tasse aeroportuali nella Pubblicazione d’informazioni aeronautiche della Svizzera («Aeronautical Information Publication», AIP)2.
Art. 5 cpv. 11 Concerne soltanto il testo francese
Art. 11, rubrica e cpv. 1 Adeguamento prima del termine previsto all’aeroporto di Ginevra1 L’esercente dell’aeroporto di Ginevra può avviare una procedura di modifica per le tasse per le operazioni di volo prima del termine previsto soltanto:a. in caso di circostanze straordinarie aventi ripercussioni sui costi d’esercizio dell’aeroporto;b. in caso di adeguamenti del contesto normativo dell’aeroporto che non erano prevedibili e aventi notevoli ripercussioni sui costi.
Art. 11a Adeguamento prima del termine previsto all’aeroporto di Zurigo1 L’esercente dell’aeroporto di Zurigo e gli utenti dell’aeroporto che al momento della richiesta rappresentano insieme una quota delle tasse per le operazioni di volo pari almeno al 20 per cento, possono chiedere all’UFAC l’avvio anticipato di una procedura di modifica in caso di circostanze straordinarie aventi ripercussioni significative:a. sulle previsioni su cui si basa il calcolo delle tasse; e b. sulla copertura in eccesso o sulla copertura insufficiente delle tasse aeroportuali attesa alla fine del periodo tariffale. 2 L’UFAC decide sulla richiesta entro 60 giorni dalla sua ricezione. 3 Se la richiesta è accolta, l’UFAC ha anche la possibilità di abbreviare la procedura preliminare di cui all’articolo 23. A questo riguardo si esprime nella sua decisione.
Art. 13Concerne soltanto il testo francese
Art. 14 cpv. 1 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 18 Gestione delle coperture in eccesso o delle coperture insufficienti delle tasse aeroportuali all’aeroporto di Zurigo1 Se in un periodo tariffale all’aeroporto di Zurigo si realizza una copertura in eccesso o una copertura insufficiente, se ne tiene conto nel determinare le tasse per il periodo tariffale successivo; è fatto salvo il capoverso 2.2 Se vi sono ragioni importanti, nell’ambito di una determinazione di comune accordo delle tasse secondo la sezione 3 del presente capitolo, si può concordare che una copertura in eccesso o una copertura insufficiente nel periodo tariffale in corso non venga per il momento, o venga solo in parte, presa in considerazione nella determinazione delle tasse per il periodo tariffale successivo, ma venga compensata in un secondo tempo.
Art. 20a cpv. 2, nota a piè di pagina2 L’esercente dell’aeroporto informa dei negoziati 30 giorni prima del loro inizio nella circolare d’informazioni aeronautiche («Aeronautical Information Circular», AIC)3.
Art. 25 cpv. 2 lett. d2 Le convenzioni concluse dalle parti ai negoziati contengono disposizioni concernenti:d. l’attuazione dell’articolo 18 capoverso 2 all’aeroporto di Zurigo.
Art. 26 cpv. 2 lett. a 2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 29 cpv. 1, 3 lett. b e cpv. 41 Il calcolo delle tasse per le operazioni di volo avviene separatamente per i segmenti traffico aereo, sicurezza aerea e PDMR. 3 Sono dedotti dai costi i seguenti proventi:b. nel segmento traffico aereo: i trasferimenti dalla parte non rilevante per le operazioni di volo conformemente all’articolo 34; questi devono essere utilizzati dopo le imposte e i tributi a carattere d’imposta.4 All’aeroporto di Zurigo, per il calcolo delle tasse per le operazioni di volo si tiene conto di:a. una copertura in eccesso o una copertura insufficiente realizzata nel periodo tariffale in corso nella determinazione delle tasse per il periodo tariffale successivo (art. 18 cpv. 1); b. accordi secondo l’articolo 18 capoverso 2 risalenti a procedure precedenti.
Art. 39 cpv. 1 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 41 cpv. 4 4 Concerne soltanto il testo francese
Art. 42 cpv. 1 1 L’esercente dell’aeroporto pubblica le modifiche delle tasse al più tardi 30 giorni prima dell’entrata in vigore nell’AIC4.
Art. 44 cpv. 4 4 Concerne soltanto il testo francese
Art. 47 cpv. 1 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 49Concerne soltanto il testo francese
Inserire prima del titolo del capitolo 5
Art. 49a Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronauticaNella determinazione delle tasse dall’effetto incentivante nel settore della protezione dell’ambiente si deve tenere conto delle disposizioni pertinenti del Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA)5 .
Art. 51b Disposizioni transitorie relative alla modifica del 13 novembre 20241 Le tasse per le operazioni di volo degli aeroporti di Ginevra e Zurigo devono essere adeguate con la chiusura della prima procedura di adeguamento delle tasse successiva all’entrata in vigore della presente ordinanza. Le procedure già in corso al momento dell’entrata in vigore vengono concluse secondo l’ordinanza in vigore al momento del loro inizio. Come inizio della procedura vale il momento previsto per l’apertura della procedura da parte dell’esercente dell’aeroporto conformemente all’articolo 10 capoverso 1.2 Le tasse per le operazioni di volo degli altri aeroporti devono essere adeguate con la prima procedura di adeguamento successiva all’entrata in vigore della presente ordinanza.3 Le indennità di accesso e le indennità di utilizzo devono essere adeguate con il primo adeguamento successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza.4 Le tasse applicabili prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino all’entrata in vigore delle nuove tasse.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
13 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |