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AS 2026 118

Ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 29 giugno 20221 sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC) è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. d e 21 La presente ordinanza disciplina:d. l’impiego all’estero di consulenti in materia di documenti.2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 2 lett. c e dNella presente ordinanza s’intende per:c. impieghi a favore dell’Agenzia: le attività nel quadro delle quali i collaboratori dell’UDSC svolgono compiti operativi o amministrativi direttamente per l’Agenzia all’estero;d. giorni d’impiego: i giorni che i collaboratori dell’UDSC impiegati passano effettivamente in loco all’estero, compresi il viaggio di andata e di ritorno; i giorni di vacanza non sono considerati giorni d’impiego.

Art. 4, rubricaConcerne soltanto il testo tedesco

Art. 11, rubrica, nonché cpv. 2 e 3Tempo di lavoro, vacanze e giorni di libero2 Abrogato3 Ogni impiego della durata di quattro settimane a favore dell’Agenzia dà diritto a un giorno di libero. In tal modo si considerano compensati i giorni festivi del luogo d’impiego. Per i giorni festivi riconosciuti in tutta la Svizzera che cadono in un giorno feriale sono accordati giorni di libero supplementari. Sono fatte salve le direttive dell’Agenzia, così come disposizioni derogatorie per distaccamenti a lungo termine fino a due anni.

Art. 14 cpv.1, 2 e 2bis1 Per ogni giorno d’impiego effettuato è corrisposta un’indennità d’impiego di 60 franchi, sempre che gli inconvenienti legati all’impiego non siano indennizzati in altro modo. L’UDSC stabilisce quali spese sono coperte dall’indennità.2 L’indennità d’impiego costituisce un indennizzo per le particolari condizioni d’impiego, come disponibilità permanente, privazioni ed elevati rischi in loco, nonché una compensazione materiale per i costi supplementari direttamente connessi con l’impiego, come materiale di consumo necessario all’impiego, spese di trasporto private in loco o fabbisogno domestico.2bis Ex cpv. 2

Art. 15 cpv. 2 e 2bis2 L’UDSC può versare, durante quattro mesi, un’indennità giornaliera per i pasti corrispondente ai costi abituali locali. In casi eccezionali motivati, la durata può essere prolungata.2bis In caso di distaccamenti a lungo termine a favore dell’Agenzia, l’importo forfetario per i pasti è pagato direttamente da quest’ultima.

Art. 28 Disposizione transitoriaL’OCISC nella versione del 29 giugno 20222 rimane applicabile:a. agli impieghi iniziati prima dell’entrata in vigore dell’OCISC;b. alle proroghe degli impieghi autorizzate prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 febbraio 20263.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2026.

25 febbraio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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