AS 1998 2009
Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente
Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente (Ordinanza sulle sostanze, Osost)
Modifica del 1° luglio 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze pericolose per l’ambiente è modificata come segue:
Ingresso, primo comma visti gli articoli 26 capoverso 3, 29, 30a-30d, 32a, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41a capoverso 2, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPA), …
Elenco degli allegati, cifra 4
4.10 Pile e accumulatori
Allegato 3.2, cifra 31 cpv. 3 3 Per la fornitura e l’importazione di pile e accumulatori contenenti mercurio vale l’allegato 4.10.
Allegato 4.10 L’allegato 4.10 (Pile) è modificato secondo il testo qui annesso.
1998-0015 2009
Ordinanza sulle sostanze RU 1998
II L’ordinanza del 12 novembre 19863 sul traffico dei rifiuti speciali è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 2 lett. c
2 Non hanno bisogno dell’autorizzazione:
c. i destinatari che ricevono esclusivamente le pile o gli accumulatori che sono tenuti a riprendere in virtù dell’allegato 4.10 dell’ordinanza del 9 giugno 19864 sulle sostanze pericolose per l’ambiente e che si limitano a depositare temporaneamente tali pile o accumulatori.
III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1998.
1° luglio 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
0706
3 RS 814.014 4 RS 814.013; RU 1998 2009
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Ordinanza sulle sostanze RU 1998
Allegato 4.10 (art. 9, 11, 35 e 61)
Pile e accumulatori
1 Definizioni
1 Sono considerate pile le fonti di corrente che trasformano direttamente l’energia chimica in energia elettrica e sono composte di una o più cellule non ricaricabili.
2 Sono considerate accumulatori le fonti di energia che trasformano direttamente
l’energia chimica in energia elettrica e sono composte di una o più cellule ricaricabili.
3 Sono considerati piccoli accumulatori gli accumulatori che hanno un peso
inferiore a 1 kg. 4 Sono considerati oggetti con pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva gli oggetti dai quali l’utilizzatore può difficilmente estrarre le pile o gli accumulatori che essi contengono.
2 Importazione e fornitura
21 Pile e accumulatori
1I seguenti tipi di pile e accumulatori possono essere importati come merce commerciabile o forniti da un fabbricante soltanto se non contengono più mercurio e cadmio di quanto sia necessario secondo lo stato della tecnica, al massimo però:
Tipo Valore massimo in per cento del peso
Mercurio Cadmio
Pile al carbonio-zinco 0,01 0,015 Pile e accumulatori alcalini al manganese 0,025 –
2 Per le pile e gli accumulatori alcalini al manganese che vengono forniti per un impiego prolungato in condizioni estreme come temperature inferiori a 0°C o superiori a 50°C oppure esposizione a forti vibrazioni, vale un valore massimo di mercurio dello 0,05 in per cento del peso. 3 I valori massimi secondo i capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle pile alcaline al manganese del tipo a bottone.
22 Oggetti con pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva
Gli oggetti con pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva possono essere importati come merce commerciabile o forniti da un fabbricante soltanto se:
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Ordinanza sulle sostanze RU 1998
a. la pila o l’accumulatore contiene in totale meno dello 0,001 per cento del peso di mercurio e cadmio e meno dello 0,1 per cento del peso di piombo; b. è usuale o prevista una sostituzione ad opera del commercio specializzato; oppure c. la protezione dell’utilizzatore o un interesse preminente al buon funzionamento dell’oggetto esigono pile e accumulatori incorporati in maniera definitiva e questi contengono, per quanto possibile, poco mercurio, cadmio e piombo. L’Ufficio federale emana direttive5 su tali deroghe, tenendo conto delle disposizioni dell’allegato 2 della Direttiva n. 91/157 del Consiglio delle Comunità europee del 18 marzo 19916 relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
3 Informazione
31 Etichetta e istruzioni per l’uso
1 Le pile e gli accumulatori devono recare il nome del fabbricante o il marchio
registrato giusta la legge del 28 agosto 19927 sulla protezione dei marchi o l’accordo di Madrid del 14 luglio 19678 sulla registrazione internazionale dei marchi. 2 Le pile e gli accumulatori che contengono più dello 0,025 per cento del peso di cadmio o più dello 0,4 per cento del peso di piombo o più di 25 milligrammi di mercurio per cellula devono essere muniti di indicazioni supplementari sul tenore di metalli pesanti e sullo smaltimento. In merito a tali indicazioni valgono le disposizioni della Direttiva n. 93/86 della Commissione delle Comunità europee del 4 ottobre 19939 sull’adeguamento al progresso tecnico della Direttiva n. 91/157 del Consiglio delle Comunità europee del 18 marzo 199110 relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
3 Le indicazioni richieste dai capoversi 1 e 2 non devono essere necessariamente
applicate sulle pile e gli accumulatori del tipo a bottone forniti senza imballaggio. Se le pile e gli accumulatori del tipo a bottone vengono forniti in imballaggio, dette indicazioni devono essere applicate sull’imballaggio. 4 Per le pile e gli accumulatori forniti in imballaggio, le indicazioni dei capoversi 1 e
2 devono essere applicate anche sull’imballaggio; sono eccettuati gli imballaggi
trasparenti attraverso i quali le indicazioni apposte sulle pile o sugli accumulatori sono perfettamente visibili e leggibili.
5 Ottenibili presso l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna. 6 Gazzetta ufficiale CE (GU) n. L 78 del 26 marzo 1991, p. 38, ottenibile presso l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna. 7 RS 232.11 8 RS 0.232.112.3 9 Gazzetta ufficiale CE (GU) n. L 264 del 23 ottobre 1993, p. 51, ottenibile presso l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna. 10 Gazzetta ufficiale CE (GU) n. L 78 del 26 marzo 1991, p. 38, ottenibile presso l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna.
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Ordinanza sulle sostanze RU 1998
5 Per gli oggetti con pile e accumulatori incorporati in maniera definitiva,
indicazioni analoghe a quelle richieste dal capoverso 2 devono essere contenute nelle istruzioni per l’uso. 6 Per le pile e gli accumulatori forniti per l’impiego esclusivo da parte dell’esercito o della protezione civile, le indicazioni richieste dai capoversi 1 e 2 non devono essere necessariamente applicate né sulle pile e sugli accumulatori né sull’imballaggio.
32 Punti di vendita e pubblicità
1 Nei punti di vendita nei quali vengono forniti pile e accumulatori deve essere
indicato chiaramente in un posto ben visibile che: a. le pile e gli accumulatori usati devono essere consegnati a un punto di vendita o a un centro di raccolta per pile e accumulatori usati o in occasione delle azioni di raccolta di pile e accumulatori; b. il punto di vendita riprende le pile e gli accumulatori usati; c. le pile e gli accumulatori sono gravati di una tassa che serve a finanziarne lo smaltimento.
2 La pubblicità sulle pile e sugli accumulatori deve attirare l’attenzione del
consumatore sull’obbligo della riconsegna delle pile e degli accumulatori usati.
4 Obbligo di riconsegna e di ripresa
41 Obbligo di riconsegna
I consumatori devono riconsegnare le pile e gli accumulatori usati a chi è tenuto a riprenderle o a un centro di raccolta per le pile e gli accumulatori usati o in occasione delle azioni di raccolta di pile e accumulatori.
42 Obbligo di ripresa
1 I commercianti che forniscono pile o accumulatori con un peso fino a un peso di 5 kg devono riprendere gratuitamente tutte le pile e gli accumulatori di questo tipo consegnate dai consumatori. La ripresa degli accumulatori al piombo è regolata dal capoverso 2. 2 I commercianti che forniscono accumulatori al piombo oppure pile e accumulatori con un peso superiore a 5 kg devono riprendere le pile e gli accumulatori del tipo di quelli che figurano nel loro assortimento.
3 Per i fabbricanti valgono nei confronti dei commercianti e dei consumatori gli
obblighi fissati nei capoversi 1 e 2.
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Ordinanza sulle sostanze RU 1998
43 Pile e accumulatori nell’esercito e nella protezione civile
1 L’esercito deve raccogliere le pile e gli accumulatori usati e provvedere al loro smaltimento. 2 La protezione civile deve raccogliere le pile e gli accumulatori usati secondo la cifra 31 capoverso 6 e provvedere al loro smaltimento.
5 Prescrizioni particolari per i piccoli accumulatori
al nichel-cadmio
51 Determinazione di un obiettivo per la quantità di cadmio
nei rifiuti urbani 1 La quantità di cadmio dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio nei rifiuti urbani a partire dal 2004 non dovrà superare i 3000 chilogrammi all’anno. 2 La quantità di cadmio secondo il capoverso 1 per un anno di riferimento si calcola basandosi sulla quantità media dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio forniti nell’anno di riferimento e nei due anni precedenti – previa detrazione della quantità di piccoli accumulatori al nichel-cadmio riciclati, esportati e depositati temporaneamente – moltiplicata per il fattore 0.16 (misura per il contenuto medio di cadmio dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio). Per questo calcolo sono determinanti le notifiche secondo la cifra 7 capoversi 1 e 2. 3 A partire dal 2001 l’Ufficio federale valuta ogni anno se è possibile raggiungere l’obiettivo previsto dalla cifra 51 capoverso 1.
52 Emanazione di prescrizioni sulla riscossione di un deposito
1 Se risulta evidente che è impossibile raggiungere l’obiettivo previsto dalla cifra 51 capoverso 1, a partire dal 2002 il Dipartimento può ordinare ai fabbricanti e ai commercianti di riscuotere un deposito al momento della fornitura di piccoli accumulatori al nichel-cadmio.
2 Nell’ordinare la riscossione di un deposito il Dipartimento prescrive che:
a. l’ammontare del deposito si basa sul peso dei piccoli accumulatori al nichel- cadmio:
1. 3 franchi fino a un peso di 50 g,
2. 5 franchi fino a un peso di 100 g,
3. 10 franchi fino a un peso di 250 g,
4. 20 franchi fino a un peso di 1 kg;
b. i piccoli accumulatori al nichel-cadmio forniti per l’impiego esclusivo da parte dell’esercito non sono gravati di deposito; c. l’Ufficio federale può esentare per un certo periodo dall’obbligo di riscuotere un deposito i fabbricanti e commercianti che assicurano con altri provvedimenti un tasso di ripresa pari ad almeno l’80 per cento del peso; è eccettuato il settore del consumo;
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d. il deposito richiesto deve essere indicato sullo stesso piccolo accumulatore al nichel-cadmio o in un’altra forma adeguata; e. i fabbricanti e i commercianti che forniscono piccoli accumulatori al nichel- cadmio gravati di deposito devono, al momento in cui li riprendono, restituire il deposito in tutti i punti di vendita nei quali forniscono tali accumulatori; se sospendono la fornitura di piccoli accumulatori al nichel-cadmio gravati di deposito, l’obbligo di restituzione sussiste ancora per cinque anni.
3 Se ordina la riscossione di un deposito, il Dipartimento può prescrivere che
l’Ufficio federale incarichi un’organizzazione privata adeguata di tenere una cassa di compensazione dei depositi (cassa) sottoposta alla sua vigilanza. In tal caso prescrive anche che: a. i fabbricanti devono consegnare alla cassa le eventuali eccedenze risultanti dalla riscossione dei depositi; b. la cassa deve utilizzare le eccedenze soprattutto per coprire le perdite dei fabbricanti e dei commercianti derivanti dalla restituzione dei depositi e per promuovere la riconsegna dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio chiusi; c. i fabbricanti devono trasmettere alla cassa tutti i dati necessari alla compensazione dei depositi; d. la cassa deve fornire all’Ufficio federale tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.
6 Tassa di smaltimento anticipata
61 Obbligo della tassa
1 I fabbricanti che forniscono pile, accumulatori o oggetti con pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva devono versare per queste pile o accumulatori (pile e accumulatori assoggettati a tassa) una tassa di smaltimento anticipata (tassa) a un’organizzazione privata (organizzazione) incaricata e sorvegliata dall’Ufficio federale.
2 Sono esentati dalla tassa:
a. le pile e gli accumulatori con un peso superiore a 5 kg; b. gli accumulatori al piombo; c. le pile e gli accumulatori impiegati esclusivamente dall’esercito.
3 Gli assoggettati alla tassa devono annunciarsi presso l’organizzazione.
62 Ammontare della tassa
La tassa varia da un minimo di 2 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile o accumulatori assoggettati a tassa. Il Dipartimento fissa l’ammontare della tassa sulla base dei presumibili costi per le attività secondo la cifra 64.
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Ordinanza sulle sostanze RU 1998
63 Obbligo di notifica e scadenza
1 Gli assoggettati alla tassa devono comunicare all’organizzazione, secondo le
prescrizioni da essa emanate, la quantità di pile e di accumulatori assoggettati a tassa forniti per ogni mese civile, suddivisi secondo i criteri determinanti per stabilire l’ammontare della tassa.
2 Il termine di pagamento della tassa relativa alle pile e agli accumulatori
assoggettati a tassa forniti nel corso di un mese civile scade alla fine dei due mesi seguenti. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora.
64 Impiego della tassa
1 L’organizzazione deve impiegare la tassa per le seguenti attività, nella misura in cui queste corrispondano al programma approvato dall’Ufficio federale (cifra 65 cpv. 4): a. la raccolta e il trasporto delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa; b. il riciclaggio delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa secondo il livello della tecnica, se esiste una prova sicura del riciclaggio; c. l’informazione, in particolare mirata a promuovere la consegna delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa; d. le sue proprie attività nell’ambito del mandato dell’Ufficio federale. 2 Per le attività indicate nel capoverso 1 lettere a e c l’organizzazione può di regola impiegare in totale il 25 per cento al massimo dell’introito annuo della tassa. 3 Chi rivendica il diritto a prestazioni da parte dell’organizzazione per attività secondo il capoverso 1 deve presentare una domanda motivata. L’organizzazione può stabilire le indicazioni che devono figurare nella domanda. 4 Sulle prestazioni a terzi l’organizzazione statuisce mediante decisione formale.
65 Organizzazione
1 L’Ufficio federale incarica della riscossione, dell’amministrazione e dell’impiego della tassa un’organizzazione privata idonea. Detta organizzazione non deve avere interessi economici in relazione con la fabbricazione, l’importazione e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa. 2 L’Ufficio federale stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un contratto con l’organizzazione. Il contratto regola in particolare gli importi che l’organizzazione può utilizzare per il disbrigo delle proprie attività nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.
3 L’organizzazione deve affidare la revisione a terze persone indipendenti. Deve
fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.
4 Deve sottoporre annualmente all’Ufficio federale, per approvazione, un
programma che stabilisca come le attività indicate al paragrafo 64 capoverso 1
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possano essere svolte in maniera ragionevole, economica e valida per tutto il territorio. 5 Deve verificare che le attività per le quali elargisce finanziamenti siano eseguite correttamente. A tale scopo può effettuare chiarimenti in particolare presso gli impianti di riciclaggio. 6 Le dichiarazioni che le vengono fornite dagli assoggettati alla tassa sottostanno al segreto d’affari.
66 Vigilanza sull’organizzazione
1 L’Ufficio federale vigila sull’organizzazione e approva il programma giusta la
cifra 65 capoverso 4. Può impartire direttive all’organizzazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego delle tasse. 2 L’organizzazione deve fornire all’Ufficio federale tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti. 3 Deve fornire ogni anno entro il 31 marzo all’Ufficio federale un rapporto sulle proprie attività nell’anno precedente. In questo rapporto devono figurare in particolare: a. il resoconto annuale; b. il rapporto delle terze persone indipendenti incaricate della revisione; c. le quantità delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa forniti nell’anno precedente, suddivisi secondo i criteri determinanti per l’ammontare della tassa; d. le quantità delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa riciclati nell’anno precedente nonché la quota di recupero di pile e accumulatori assoggettati a tassa. 4 L’Ufficio federale pubblica il rapporto, se questo soddisfa le premesse secondo l’articolo 62 capoverso 3.
7 Obbligo di notifica
1 Entro il 30 aprile di ogni anno i fabbricanti devono notificare all’Ufficio federale le quantità di pile e di accumulatori assoggettati a tassa forniti per il consumo nazionale nell’anno precedente (cifra 61 cpv. 1). Le notifiche devono essere strutturate secondo le direttive dell’Ufficio federale, in particolare secondo i tipi di pile, di accumulatori e di sostanze nocive. Quest’obbligo di notifica vale per analogia anche per le pile e gli accumulatori destinati all’impiego esclusivo da parte dell’esercito. 2 I destinatari in possesso dell’autorizzazione all’accettazione di pile e accumulatori giusta l’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 novembre 198611 sul traffico dei rifiuti speciali devono notificare ogni anno entro il 30 aprile:
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a. all’Ufficio federale, le quantità di piccoli accumulatori al nichel-cadmio usati, da loro riciclate e esportate nell’anno precedente e da loro ancora custodite in deposito intermedio al 31 dicembre; b. all’organizzazione, le quantità di pile e accumulatori assoggettati a tassa, da loro riciclate e esportate nell’anno precedente e da loro ancora custodite in deposito intermedio al 31 dicembre.
8 Compiti particolari dei Cantoni
I Cantoni provvedono affinché le prescrizioni della cifra 32 siano osservate.
9 Disposizioni transitorie
1 Le pile o gli accumulatori che non soddisfano le esigenze di cui alla cifra 31
capoversi 1-4 possono essere ancora importati come merce commerciabile o forniti da un fabbricante sino al 31 dicembre 1999. 2 Gli oggetti contenenti pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva che non soddisfano le esigenze di cui alle cifre 22 e 31 capoverso 5 possono essere ancora importati come merce commerciabile o forniti da un fabbricante fino al 31 dicembre 1999. 3 Le disposizioni sulla tassa di smaltimento anticipata (cifra 6) entrano in vigore contemporaneamente all’ordinanza del Dipartimento sull’ammontare della tassa secondo la cifra 62. 4 Al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni sulla tassa di smaltimento (cifra 6) i gestori degli impianti di riciclaggio devono notificare immediatamente le quantità di pile e di accumulatori depositati temporaneamente in quel momento nonché la quota per cui il riciclaggio è già stato rimborsato. Questa notifica deve essere aggiornata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno finché tutte le pile e gli accumulatori siano stati riciclati.
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