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AS 1998 2678

Ordinanza sui controlli nella protezione civile

Ordinanza sui controlli nella protezione civile (OCPC)

Modifica del 21 ottobre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19941 sui controlli nella protezione civile è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1 secondo e terzo periodo ... Per i militi della protezione civile in età di prestare servizio militare, l’ufficio co- munale della protezione civile dispone l’allestimento di un duplicato presso il co- mando di circondario. Per gli altri militi della protezione civile allestisce esso stesso un duplicato.

Art. 25 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 I libretti di servizio della protezione civile rilasciati prima della distribuzione del libretto di servizio comune per l’esercito e la protezione civile possono essere ulte- riormente utilizzati.

Art. 26 Abrogato

Allegato 3, voce 2.1, colonna “Oggetto” Cittadini svizzeri che hanno ottenuto un permesso di domicilio tra l’inizio dell’anno in cui hanno compiuto i 43 e la fine di quello in cui hanno compiuto i 50 anni.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

21 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 RS 521.5

2678 1998-0077

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