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AS 1998 2713

Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stanieri (Ordinanza sulle tasse LDDS)

Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS)

Modifica del 21 ottobre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 maggio 19871 sulle tasse LDDS è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1 lett. a nonché 5

1 Le tasse cantonali massime per gli stranieri ammontano a:

Fr. a. per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione del rilascio di un permesso per il trattamento 40 delle domande di autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione del rilascio di un permesso dell’Ufficio federale degli stranieri 20 5 Per le prestazioni sollecitate in comune da più di dodici persone si preleva una tas- sa di gruppo unitaria. Essa ammonta al massimo a dodici tasse singole.

Art. 13 cpv. 1 lett. a, d ed e, nonché 4 1 Le tasse relative alla polizia degli stranieri dell’Ufficio federale degli stranieri am- montano a: Fr. a. per l’assicurazione del rilascio di un permesso o per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto, se il permesso legato all’assicurazione o all’autorizzazione necessita dell’approvazione dell’Ufficio federale degli stranieri 40 d. Abrogata e. per la sospensione provvisoria di un divieto d’entrata 50 per l’abrogazione anticipata di un divieto d’entrata 80 4 Per le prestazioni sollecitate in comune da più di dodici persone si preleva una tas- sa di gruppo unitaria. Essa ammonta a dodici tasse singole.

II 1 RS 142.241

1998-0126 2713

Ordinanza sulle tasse LDDS RU 1998

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.

21 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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