AS 1998 2713
Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stanieri (Ordinanza sulle tasse LDDS)
Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS)
Modifica del 21 ottobre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 maggio 19871 sulle tasse LDDS è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 1 lett. a nonché 5
1 Le tasse cantonali massime per gli stranieri ammontano a:
Fr. a. per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione del rilascio di un permesso per il trattamento 40 delle domande di autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione del rilascio di un permesso dell’Ufficio federale degli stranieri 20 5 Per le prestazioni sollecitate in comune da più di dodici persone si preleva una tas- sa di gruppo unitaria. Essa ammonta al massimo a dodici tasse singole.
Art. 13 cpv. 1 lett. a, d ed e, nonché 4 1 Le tasse relative alla polizia degli stranieri dell’Ufficio federale degli stranieri am- montano a: Fr. a. per l’assicurazione del rilascio di un permesso o per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto, se il permesso legato all’assicurazione o all’autorizzazione necessita dell’approvazione dell’Ufficio federale degli stranieri 40 d. Abrogata e. per la sospensione provvisoria di un divieto d’entrata 50 per l’abrogazione anticipata di un divieto d’entrata 80 4 Per le prestazioni sollecitate in comune da più di dodici persone si preleva una tas- sa di gruppo unitaria. Essa ammonta a dodici tasse singole.
II 1 RS 142.241
1998-0126 2713
Ordinanza sulle tasse LDDS RU 1998
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.
21 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin