AS 1999 1220
Ordinanza del DFE concernente l'importo degli aiuti per i latticini e le prescrizioni relative all'importazione di latte intero in polvere
Ordinanza del DFE concernente l’importo degli aiuti per i latticini nonché le prescrizioni relative al settore del burro
del 7 dicembre 1998
Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 9 e 14 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (OSL); visti gli articoli 9 capoverso 2, 10 capoverso 3, 12 capoverso 4, 14 capoverso 2 e 16 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 concernente la transizione al nuovo disciplinamento del mercato lattiero (ordinanza di transizione nel settore del latte); visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sull’importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (OILOC), ordina.
Art. 1 Importo degli aiuti 1 L’importo degli aiuti volti a promuovere lo smercio di latticini all’interno del Paese e l’importo degli aiuti all’esportazione per il formaggio sono fissati nell’allegato. 2 L’aiuto all’esportazione per i latticini secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera b OSL ammonta a 40 centesimi per equivalente-composizione. Un equivalente-com- posizione corrisponde al contenuto in grasso e proteine di un chilogrammo di latte (73 g).
Art. 2 Procedimento per la fabbricazione di mescolanze di burro 1 Per la fabbricazione di mescolanze di burro sono autorizzati i seguenti procedi- menti: a. miscelazione di burro stoccato; b. procedimento diretto. 2 Nell’ambito della miscelazione di burro stoccato le componenti del burro devono subire un trattamento meccanico che consenta di evitare la rottura della struttura e garantisca una sufficiente ripartizione dell’acqua. Il burro dev’essere impastato fino alla completa asciugatura (controllo con una carta reattiva). La mescolanza di burro non può essere modellata prima di essere stata sottoposta alla trasformazione.
RS 916.355.11
1220 1999-0263
Importo degli aiuti per i latticini nonché prescrizioni relative al settore del burro RU 1999
3 Nel procedimento diretto:
a. il burro speciale è miscelato immediatamente dopo la fabbricazione con burro importato, con burro di panna di siero o con entrambe le sorte di burro; oppure b. la panna di latte è mescolata direttamente con la panna di siero.
4 È autorizzata soltanto l’aggiunta di burro di panna di siero non acidificato.
Art. 3 Compiti nel settore del burro 1 L’organizzazione dei fabbricanti di burro controlla la qualità del burro speciale e lo valuta in conformità dell’allegato 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 di transizione nel settore del latte. 2 L’organizzazione dei fabbricanti di burro controlla la qualità e gestisce il marchio «Il Burro».
Art. 4 Prestazione all’interno del Paese per l’importazione di latte intero in polvere
1 La proporzione di ritiro secondo l’articolo 4 capoverso 2 OILOC ammonta a
quattro parti di merce indigena per una parte di merce importata; il confronto è effettuato in base al contenuto in sostanza grassa del latte. 2 Se la differenza tra il contenuto in sostanza grassa del latte intero in polvere o del latte condensato indigeni e quello del latte intero in polvere importato è superiore all’1 per cento, la differenza dev’essere compensata integralmente dal profilo quantitativo. 3 Il ritiro di latte in polvere indigeno destinato a essere utilizzato in distributori automatici di bibite è riconosciuto come prestazione all’interno del Paese soltanto per l’importazione di latte in polvere speciale.
4 È pure riconosciuta come prestazione all’interno del Paese:
a. la trasformazione, nella propria azienda, di latte intero in polvere indigeno e di latte condensato indigeno in mescolanze o preparazioni; b. la produzione, con latte indigeno, di latte intero in polvere e di latte condensato destinati ad essere ulteriormente trasformati nella propria azienda. 5 L’acquisto e la produzione in proprio di latte intero in polvere o di latte condensa- to sono considerati come prestazione all’interno del Paese soltanto se non risalgono ad oltre 18 mesi prima dell’importazione. 6 Chi rinuncia esplicitamente all’importazione di latte intero in polvere, non può far valere come prestazione all’interno del Paese i quantitativi di latte intero in polvere acquistati o prodotti in proprio nel periodo durante il quale aveva rinunciato all’im- portazione.
4 RS 916.350.0; RU 1999 1197
Importo degli aiuti per i latticini nonché prescrizioni relative al settore del burro RU 1999
Art. 5 Prova del rispetto dell’obbligo di ritiro Una prestazione all’interno del Paese è considerata fornita se l’importatore dimostra che il quantitativo corrispondente di latte intero in polvere o di latte condensato indigeno: a. è stato venduto a singoli addetti alla trasformazione; oppure b. è stato trasformato nella propria azienda.
Art. 6 Esecuzione L’Ufficio federale dell’agricoltura esegue la presente ordinanza.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.
7 dicembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin
Importo degli aiuti per i latticini nonché prescrizioni relative al settore del burro RU 1999
Allegato (art. 1 cpv. 1)
Importo degli aiuti Designazione del prodotto Aiuto in franchi al chilogrammo dal 1° maggio 1999
1. Aiuti per promuovere lo smercio all’interno del Paese
1.1 Burro
– Burro speciale (BS) 1,27 – Mescolanze di burro – – piccoli imballaggi (fino a 1 chilogrammo) 2,71 – – grandi imballaggi (a partire da 1 chilogrammo) 4,25
1.2 Burro disidratato
– Burro fuso (BF) e frazioni semplici del grasso del latte 4,66 – Crema per arrostire 7,92
1.3 Grasso di latte nel gelato commestibile
Trasformazione in gelato commestibile di: – – panna 35% grasso 3,50 – – burro speciale 6,20 – – mescolanze di burro 3,34
1.4 Latte scremato
– Somministrato fresco agli animali 0,12 – Succedanei del latte da foraggio – – per kg di latte scremato 0,091 – – per kg di latte scremato in polvere 1,00 – Per kg di latte scremato trasformato in: – – caseina acida 0,15 – – caseina al presame 0,15 – – caseinati 0,15 – – Promilk ® 0,15 – – Miprotein ® 0,15
1.5 Formaggio
– Mascarpone min. 80% grasso s.s. 1,90 – Mozzarella min. 35% grasso s.s. 1,30 – Formaggio a pasta molle min. 45% grasso s.s. 1,80 – Edamer svizzero min. 40% grasso s.s. 1,00 – St. Paulin suisse min. 45% grasso s.s. 0,95 – Feta di latte di mucca min. 45% grasso s.s. 1,80 – Formaggio convenience min. 45% grasso s.s. 1,00 – Formaggio a pasta semidura, ¾ grasso, commercio al minuto (40-44% grasso s.s.) 0,35
Importo degli aiuti per i latticini nonché prescrizioni relative al settore del burro RU 1999
Designazione del prodotto Aiuto in franchi al chilogrammo dal 1° maggio 1999
– Formaggio di capra e formaggio con aggiunta di latte di capra min. 45% grasso s.s. 1,50 – Formaggio di pecora e formaggio con aggiunta di latte di pecora min. 45% grasso s.s. 1,50
1.6 Latte intero in polvere e latte condensato
– Latte intero in polvere (LIP) 26% grasso s.s. 0,40 – LIP 26% grasso s.s., in caso di rinuncia all’importazione 1,25 – Latte condensato 9% grasso s.s. 0,137
2. Aiuti all’esportazione Voci di tariffa
2.1 Esportazione di formaggio nella CE
– Emmental ex 0406.9099 3,20 – Groviera ex 0406.9099 2,00 – Sbrinz ex 0406.9099 3,70 – Formaggio fresco con aiuti interni 0406.10 1,15 – Formaggio fresco senza aiuti interni 0406.10 2,40 – Formaggio grattugiato 0406.20 1,60 – Formaggio fuso 0406.30 4,00 – Formaggio a pasta molle con aiuti interni 0406.4029.9019 1,15 – Formaggio a pasta molle senza aiuti interni 0406.4029.9019 3,50 – Formaggio a pasta semidura 0406.4081.9091 1,60 – Altri formaggi 0406.4089.9099 1,60 – Fonduta pronta per l’uso 2106.90 1,00
2.2 Esportazione di formaggio in altri Paesi
– Emmental ex 0406.9099 5,30 – Switzerland Swiss ex 0406.9099 5,30 – Groviera ex 0406.9099 4,30 – Sbrinz ex 0406.9099 5,30 – Formaggio fresco con aiuti interni 0406.10 1,15 – Formaggio fresco senza aiuti interni 0406.10 2,40 – Formaggio grattugiato 0406.20 1,60 – Formaggio fuso 0406.30 4,00 – Formaggio a pasta molle con aiuti interni 0406.4029.9019 1,15 – Formaggio a pasta molle senza aiuti interni 0406.4029.9019 3,50 – Formaggio a pasta semidura 0406.4081.9091 1,60 – Altri formaggi 0406.4089.9099 1,60 – Fonduta pronta per l’uso 2106.90 1,00
Importo degli aiuti per i latticini nonché prescrizioni relative al settore del burro RU 1999
Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.