AS 1999 1310
Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
Modifica del 9 ottobre 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazio- nale del 4 maggio 19981; visto il parere del Consiglio federale del 9 settembre 19982, decreta:
I La legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:
Art. 69 Cambiamento delle basi temporali per le persone fisiche 1 Il reddito lavorativo delle persone fisiche per il primo periodo fiscale (n) dopo il cambiamento delle basi temporali secondo l’articolo 16 viene assoggettato secondo il nuovo diritto. 2 I proventi straordinari conseguiti nel periodo fiscale precedente il cambiamento o in un esercizio che si è concluso in questo periodo soggiacciono, per l’anno fiscale in cui sono stati realizzati, a un’imposta annua intera; fatto salvo l’articolo 11 capo- versi 2 e 3. Le spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi straordi- nari possono essere dedotte. 3 Per proventi straordinari s’intendono segnatamente le prestazioni in capitale, i red- diti aperiodici della sostanza, i proventi da lotterie nonché i proventi straordinari di un’attività lucrativa indipendente.
4 Le spese straordinarie sostenute nel periodo fiscale precedente il cambiamento
delle basi temporali sono pure deducibili. Il Cantone decide se la deduzione è am- messa: a. dal reddito imponibile su cui si basa il periodo fiscale precedente il cambia- mento delle basi temporali, sempre che il 1° gennaio dell’anno n sia dato un obbligo fiscale nel Cantone; le tassazioni già passate in giudicato sono rivedute a favore del contribuente;