AS 1999 1413
Regolamento dei funzionari (3)
Regolamento dei funzionari (3) (RF 3)
Modifica del 15 marzo 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Il regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 19641 è modificato come segue:
Art. 1 cpv. 3 secondo periodo
3 ... L’articolo 7 è applicabile anche ad altre persone.
Art. 7 cpv. 1 ultimo periodo 1 ... La competenza di conferire i titoli corrispondenti al rango di capomissione spetta al Consiglio federale; sono eccettuati i casi in cui il Consiglio federale ha au- torizzato il Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, a con- ferire il titolo di ambasciatore. Negli altri casi è competente il Dipartimento.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 1999.
15 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
1 RS 172.221.103
1999-4101 1413