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AS 1999 1460

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato)

Traduzione1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Conclusa il 2 ottobre 1996 Approvata dall’Assemblea federale il 10 ottobre 19972 Ratificata con strumenti scambiati il 19 dicembre 1997 Entrata in vigore il 19 dicembre 1997

La Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposi- zioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti 1. La presente Convenzione si applica, nella misura in cui non preveda altro, alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. Nella misura in cui non si applichi il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati Uniti possono, nonostante altre disposizioni della presente Convenzione, imporre una persona considerata residente in base al suo diritto fiscale – ad esclusione di una persona residente di Svizzera secondo i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 4 (Residente) – come se la Convenzione non fosse in vigore.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano

a) i vantaggi fiscali che gli Stati Uniti accordano in base al paragrafo 2 dell’ar- ticolo 9 (Imprese associate), ai paragrafi 6 e 7 dell’articolo 13 (Utili di capi- tale) e all’articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione), 24 (Non discriminazione) e 25 (Procedura amichevole); e b) i vantaggi fiscali che gli Stati Uniti accordano in base ai paragrafi 1 e 2 del- l’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali), agli articoli 20 (Studenti e apprendisti) e 27 (Membri di una missione diplomatica e di una rappresentanza consolare) come pure al paragrafo 4 dell’articolo 28 (Di- versi) a persone fisiche che non siano né cittadini degli Stati Uniti né perso- ne con lo statuto di emigranti.

Art. 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti.

RS 0.672.933.61

1 Dal testo originale tedesco (AS 1999 1460).

2 RU 1999 1459

1460 1999-4069

Doppie imposizioni RU 1999

2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

a) per quanto concerne la Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili in- dustriali e commerciali ecc.); b) per quanto concerne gli Stati Uniti, le imposte federali sul reddito prelevate in base all’Internal Revue Code e le tasse prelevate sui premi assicurativi pagati ad assicuratori stranieri e quelle prelevate nei confronti di fondazioni private. La Convenzione si applica tuttavia alle tasse sui premi assicurativi pagati ad assicuratori stranieri soltanto nella misura in cui i rischi coperti dai premi non siano riassicurati presso una persona che non abbia il diritto di valersi dei vantaggi fiscali della presente o di un’altra Convenzione che pre- vede un’esenzione da questa imposta.

3. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che

verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modi- fiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una di- versa interpretazione, a) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; b) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; c) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente; d) il termine «cittadini» designa: (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato con- traente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; e) l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; f) l’espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell’Amministrazione fe- derale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;

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(ii) per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; g) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; h) il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d’America, tuttavia non com- prende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. 2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espres- sioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legi- slazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un’interpretazione comune conformemente all’articolo 25 (Procedura amichevole).

Art. 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contra- ente» designa a) una persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua cittadinanza, della sede della sua direzione, del luogo della sua co- stituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Un cittadino americano o uno straniero ammesso legalmente a risiedere in maniera permanente negli Stati Uniti (in possesso di una «green card») che non è un residente di Sviz- zera in base al presente paragrafo o al paragrafo 5 è considerato come un re- sidente degli Stati Uniti soltanto se abita da lungo tempo («substantial pre- sence»), dispone di un’abitazione permanente o soggiorna abitualmente ne- gli Stati Uniti. Tuttavia, se questa persona è pure un residente di Svizzera in base al presente paragrafo, essa è considerata contemporaneamente come un residente degli Stati Uniti in base al presente paragrafo e nel suo caso è ap- plicabile il capoverso 3; b) il Governo di questo Stato o di una delle sue suddivisioni politiche o di uno dei suoi enti locali, come pure le autorità e istituzioni di detto Stato, detta suddivisione politica o detto ente locale; c) (i).n.una cassa pensioni o ogni altra organizzazione costituita in questo Stato e gestita esclusivamente allo scopo di amministrare o erogare ai salariati pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni, che è co- stituita o finanziata da una persona residente di questo Stato secondo le disposizioni del presente articolo; e (ii) un’organizzazione non a scopo di lucro costituita in questo Stato e ge- stita per scopi religiosi, di utilità pubblica, educativi, scientifici, cultu- rali o per altri scopi d’interesse pubblico, che in considerazione del suo scopo è esente in questo Stato dall’imposta sul reddito; o

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d) una società di persone, una successione o un trust, nella misura in cui i red- diti della società di persone, della successione o del trust siano assoggettati a imposta in questo Stato come i redditi di persone ivi residenti e precisa- mente, sia presso la società, la successione o il trust, sia presso gli associati o i beneficiari. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l’espressione «residente di uno Stato contraente» non comprende le persone assoggettate a imposta in questo Stato sol- tanto per i redditi da fonti situate in questo Stato. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel se- guente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza dei due Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una per- sona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto se e nella misura in cui le autorità competenti degli Stati con- traenti si accordano su ciò conformemente all’articolo 25 (Procedura amichevole), compreso il paragrafo 6. 5. Una persona fisica che sarebbe residente di Svizzera secondo le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 ma che non assoggetta alle imposte sul reddito generalmente prele- vate in Svizzera tutti i suoi redditi provenienti dagli Stati Uniti, non è considerata residente di Svizzera ai sensi della presente Convenzione.

Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa.

2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione, b) una succursale,

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c) un ufficio, d) un’officina, e) un laboratorio e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile orga- nizzazione soltanto se la sua durata supera i dodici mesi. Una piattaforma di trivella- zione o una nave utilizzata per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali costituisce una stabile organizzazione soltanto se la durata della sua utilizzazione oltrepassa i dodici mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che non vi è «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa; b) merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasfor- mazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di far pubblicità, di fornire informazioni, di eseguire ricerche scientifiche o svolgere altre atti- vità che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare diverse delle atti- vità menzionate nelle lettere a)-e) del presente capoverso, a condizione che l’attività complessiva della sede fissa di affari che ne deriva abbia carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile orga- nizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato

contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

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7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi di aziende agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono im- ponibili in detto altro Stato. 2. L’espressione «beni immobili» è intesa nel senso che ad essa è attribuito dal di- ritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione. 5. Un residente di uno Stato contraente che nell’altro Stato contraente è assoggettato all’imposta sui redditi derivanti da beni immobili situati in questo altro Stato con- traente può, con riserva delle procedure previste dal diritto interno dell’altro Stato contraente, richiedere il calcolo dell’imposta sull’ammontare netto di questi redditi, come se questi redditi fossero attribuibili a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in questo altro Stato. Tale scelta in seguito deve essere applicata obbli- gatoriamente per agli anni fiscali previsti dalle disposizioni del diritto interno dello Stato contraente nel quale i beni sono situati.

Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile or- ganizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili aziendali che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in

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condizioni identiche o analoghe e che comprendono soltanto utili provenienti da patrimoni o attività della stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili aziendali di una stabile organizzazione sono am- messe in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, compresa la parte, ad essa ragionevolmente attribuibile, delle spese di direzione e spese generali di amministrazione, delle spese per la ricerca e lo svi- luppo, degli interessi e delle altre spese causate dall’insieme dell’impresa (o dalla parte di essa che comprende la stabile organizzazione), indipendentemente dal fatto che queste spese siano state fatte nello Stato dove è situata la stabile organizzazione o altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili aziendali attribuibili a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile aziendale può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa. 6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili aziendali attribuibili alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili aziendali comprendono elementi di reddito considerati separata- mente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo. 8. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «utili aziendali» comprende i redditi provenienti dalla locazione di beni mobili e dalla locazione o dalla conces- sione di licenze per pellicole cinematografiche o opere su pellicola, per registrazioni su nastro e altre registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive.

Art. 8 Navigazione marittima e aerea 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nel senso del presente articolo gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico interna- zionale, di navi o di aeromobili comprendono pure gli utili realizzati con la locazio- ne di navi o di aeromobili nella misura in cui questi utili provenienti dalla locazione rappresentino redditi accessori agli altri redditi menzionati nel paragrafo 1. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.

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Art. 9 Imprese associate

1. Allorché

a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato con- traente o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finan- ziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sa- rebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2.na) Quando gli utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi pure negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, le autorità competenti dei due Stati contraenti possono consultarsi conformemente all’articolo 25 (Procedura amichevole). b) Se, conformemente all’articolo 25, gli Stati contraenti si accordano sulle rettifiche da portare agli utili di ciascuna di queste imprese, corrispondenti alle condizioni che sarebbero state convenute fra imprese indipendenti, ogni Stato effettua le relative rettifiche delle imposte prelevate sugli utili di cia- scuna di queste imprese.

Art. 10 Dividendi 1.nI dividendi ricavati da un residente di uno Stato contraente, che ne è il beneficia- rio effettivo, sono imponibili in questo Stato. 2.nTuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, in conformità alla legislazione di questo Stato, ma, se il be- neficiario effettivo dei dividendi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento dei diritti di voto della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Nel caso di dividendi pagati da una Regulated Investment Company residente degli Stati Uniti si applica la lettera b) e non la a). La lettera a) non è applicabile ai divi- dendi pagati da un Real Estate Investment Trust residente degli Stati Uniti e la lette- ra b) è applicabile soltanto se il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona fisica che detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento al Real Estate In- vestment Trust.

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Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3.nNonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell’articolo 28 (Diversi), che non controlla la società che paga i di- videndi. 4.nAi fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato da cui provengono questi redditi. 5.nLe disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una pro- fessione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i dividendi siano attribu- ibili a questa stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni in- dipendenti). 6.nSe una società è residente di uno Stato contraente, l’altro Stato contraente non può riscuotere alcuna imposta sui dividendi pagati da questa società, ad eccezione del caso in cui a) questi dividendi sono pagati a un residente di questo altro Stato, o b) i dividendi sono attribuibili a una stabile organizzazione o base fissa situata in questo Stato. 7.nUna società residente di Svizzera che negli Stati Uniti possiede una stabile orga- nizzazione o è assoggettata a imposta su un ammontare netto per i redditi giusta l’articolo 6 (Redditi immobiliari) o l’articolo 13 (Utili di capitale), negli Stati Uniti può essere assoggettata ad un’imposta supplementare in aggiunta alle imposte previ- ste dalle altre disposizioni della presente Convenzione. Tuttavia, questa imposta può essere riscossa soltanto a) sulla parte degli utili aziendali attribuibili secondo la presente Convenzione alla stabile organizzazione, e

b) sulla parte dei redditi menzionati nella frase precedente in relazione all’ar- ticolo 6 (Redditi immobiliari) o nei paragrafi 1 o 3 dell’articolo 13 (Utili di capitale), che corrispondono all’ammontare equivalente dei dividendi provenienti da questi utili o redditi; l’espressione «ammontare equivalente dei dividendi», ai fini del pre- sente paragrafo, ha il senso che le attribuisce la legislazione degli Stati Uniti (tenen- do sempre conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa disposizione). 8.nL’aliquota d’imposta menzionata nel paragrafo 7 non può eccedere quella previ- sta nella lettera a) del paragrafo 2.

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Art. 11 Interessi 1.nGli interessi percepiti da un residente di uno Stato contraente, che ne è il benefi- ciario effettivo, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2.nAi fini della presente Convenzione il termine «interessi» designa i redditi prove- nienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno ipotecario e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli, come pure un ammontare eccedente relativo a una residua partecipazione a un Real Estate Mortgage Investment Conduit. Tuttavia, il termine «interessi» non comprende i redditi trattati nell’articolo 10 (Dividendi). Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi della presente Convenzione. 3.nLe disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile orga- nizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e gli interessi siano attribuibili a questa stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti). 4.nSe, in conseguenza di particolari relazioni esistenti fra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 5.nIn quanto i paragrafi 1 o 3 non dispongano diversamente, gli interessi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili nell’altro Stato contra- ente soltanto nella misura in cui questi interessi sono pagati da una stabile organiz- zazione di questa società situata in questo altro Stato o provengono da redditi di cui

all’articolo 6 (Redditi immobiliari) o al capoverso 1 dell’articolo 13 (Utili di capi- tale) che nell’altro Stato contraente sono assoggettati a imposta su un ammontare netto. 6.nLe disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) agli interessi provenienti dagli Stati Uniti, il cui ammontare è determinato in base alle entrate, alle vendite, ai redditi, agli utili o ad altri movimenti di cassa del debitore o di una persona a lui vicina oppure in base alle modifiche di valore dei beni del debitore o di una persona a lui vicina oppure in base ai dividendi, alle distribuzioni o ad analoghi pagamenti da parte del debitore o di una persona a lui vicina, ma solo nella misura in cui questi interessi non sono considerati come interessi di portafoglio secondo il diritto degli Stati Uniti, e

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b) a un ammontare eccedente relativo a una residua partecipazione a una per- sona che, secondo il diritto degli Stati Uniti, è trattata come un Real Estate Mortgage Investment Conduit. Questi interessi sono imponibili negli Stati Uniti secondo il diritto interno.

Art. 12 Canoni 1.nI canoni percepiti da un residente di uno Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2.nAi fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (escluse le pellicole cinematografiche, le registra- zioni su nastro o altre registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per altri diritti o elementi patrimoniali analoghi oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Il termine «canoni» comprende pure gli utili derivanti dall’alienazione di questi diritti o elementi patrimoniali nella misura in cui dipendono dalla loro capa- cità di rendimento, utilizzazione o ulteriore alienazione. 3.nLe disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile orga- nizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e i canoni siano attribuibili a questa stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’arti- colo 14 (Professioni indipendenti). 4.nSe, in conseguenza di particolari relazioni esistenti fra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario dei canoni in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale 1.nGli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione di beni immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato. 2.nAi sensi del presente articolo l’espressione «beni immobili situati nell’altro Stato contraente» comprende a) beni immobili di cui all’articolo 6 (Redditi immobiliari); e b) azioni o altri diritti comparabili di una società residente di questo altro Stato il cui patrimonio è costituito totalmente o principalmente da beni immobili situati in questo altro Stato oppure partecipazioni a una società di persone, a

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un trust o a una successione, nella misura in cui questi sono attribuibili a be- ni immobili situati in questo altro Stato. Negli Stati Uniti questa espressione comprende pure un «United States real property interest» secondo la definizione dell’Internal Revenue Code (tenendo sempre conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa disposizione). 3.nGli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’eser- cizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa), o di detta base fissa, sono imponibili in questo altro Stato conformemente alla sua legislazione. 4.nGli utili che un’impresa di uno Stato contraente trae dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in questo Stato. Gli utili menzionati nell’articolo 12 (Canoni) sono imponibili soltanto secon- do le disposizioni dell’articolo 12. 5.nGli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1-4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è re- sidente. 6.nQuando un residente di uno Stato contraente aliena elementi patrimoniali nel- l’ambito di una costituzione di società, riorganizzazione, fusione o operazione ana- loga e gli utili o i redditi ricavati da questa alienazione non sono presi in considera- zione ai fini dell’imposizione in questo Stato, l’autorità competente dell’altro Stato contraente può, a richiesta del compratore di questi elementi patrimoniali, accettare a condizioni per sé convenienti di differire l’imposizione in questo Stato di detti utili e redditi nei tempi e nei modi precisati nell’accordo. 7.nQuando un residente di uno Stato contraente, che in seguito a un trasferimento di elementi patrimoniali è assoggettato nei due Stati contraenti all’imposta sul reddito, è trattato ai fini dell’imposizione da parte di uno Stato contraente come se avesse alienato questi beni ed è tassato di conseguenza in questo Stato e il diritto interno

dell’altro Stato contraente vigente a questo momento non prevede alcun obbligo o autorizzazione secondo cui il residente debba o possa prendere in considerazione o rinviare questi guadagni o queste perdite, allora questo residente può scegliere nella sua dichiarazione d’imposta per l’anno nel quale egli ha trasferito questi elementi patrimoniali, di essere assoggettato all’imposta in questo altro Stato contraente, co- me se avesse, immediatamente prima del detto trasferimento, venduto e riacquistato questi elementi patrimoniali allo stesso prezzo di mercato che essi avevano al mo- mento del trasferimento. Questa scelta è applicabile a tutti gli elementi patrimoniali menzionati nel presente paragrafo che questo residente trasferisce nell’anno fiscale per il quale la scelta è fatta o anche più tardi.

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Art. 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente trae dall’eser- cizio di una professione indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a me- no che questa persona fisica non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della propria attività. Se egli dispone di una tale base fissa, la parte dei redditi attribuibili a questa base fissa e provenienti dai servizi resi in questo altro Stato è imponibile in questo altro Stato. 2. Per la determinazione dei redditi imponibili secondo il paragrafo 1 nell’altro Stato contraente sono applicabili i principi dell’articolo 7 (Utili delle imprese).

Art. 15 Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16 (Compensi e gettoni di presenza), 18

(Pensioni e rendite) e 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali), i salari, gli sti- pendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente ri- ceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato, se a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell’arco di ogni periodo di dodici mesi che inizia o finisce durante l’anno fiscale in considerazione, e b) le rimunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 3.nNonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni menzionate nel paragrafo 1 che un residente di uno Stato contraente riceve per un’attività dipendente svolta come membro di un equipaggio regolare a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di ammini- strazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

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Art. 17 Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti) e 15

(Lavoro subordinato), i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato, a meno che l’ammontare delle entrate lorde ricevute da questo artista o sportivo per la sua atti- vità, comprese le spese che gli vengono rimborsate o che vengono assunte per lui, non superi, per l’anno fiscale considerato, dieci mila dollari degli Stati Uniti ($ 10.000) o l’equivalente in franchi svizzeri. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, che è residente di uno Stato contraente, in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli articoli 7 (Utili delle im- prese) e 14 (Professioni indipendenti), nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, a meno che non venga dimostrato che né l’artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro vicine (indipendentemente dal fatto che esse siano resi- denti di questo Stato o no) partecipino, direttamente o indirettamente, alle entrate o agli utili di quell’altra persona in un modo qualsiasi, anche mediante il versamento ritardato di rimunerazioni, gratificazioni, onorari, dividendi, partecipazioni agli utili di una società o altre distribuzioni.

Art. 18 Pensioni e rendite 1.nFatte salve le disposizioni dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali), le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo, percepisce in relazione a un cessato im- piego sono imponibili soltanto in detto Stato. 2.nFatte salve le disposizioni dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali), le rendite che un residente di uno Stato contraente percepisce come benefi- ciario effettivo, sono imponibili soltanto in detto Stato. Ai sensi del presente para- grafo il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, durante un numero di anni determinato o per tutta la vita, in corri- spettivo di un’adeguata e completa prestazione, diversa dal lavoro prestato.

Art. 19 Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali 1.na). Salari, stipendi e rimunerazioni analoghe, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente lo- cale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivi- sione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili sol- tanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato o

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(ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi. 2.na) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione po- litica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la cittadi- nanza. 3.nLe disposizioni degli articoli 15 (Lavoro subordinato), 16 (Compensi e gettoni di presenza) e 18 (Pensioni e rendite) si applicano a salari, stipendi e rimunerazioni analoghe nonché a pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale. 4.nNonostante le disposizioni del paragrafo 2, le prestazioni delle assicurazioni so- ciali e le altre pensioni pubbliche pagate da uno Stato contraente a una persona fisi- ca residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, queste prestazioni sono ugualmente imponibili nel primo Stato citato con- formemente alla legislazione di questo Stato ma l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.

Art. 20 Studenti e apprendisti Le somme che uno studente, un apprendista o un praticante, il quale è o era, imme- diatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato con- traente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi a tempo pieno i suoi studi o di attendere a tempo pieno alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21 Altri redditi 1.nGli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi pro- venienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Conven- zione sono imponibili soltanto in tale Stato. 2.nLe disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli pro- venienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6 (Redditi immobiliari), quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mez- zo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’ar- ticolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti). 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai redditi da vincite alle scommesse, al gioco o alle lotterie imposti in uno dei due Stati contraenti.

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Art. 22 Limitazione dei vantaggi della Convenzione 1. Fatte salve le disposizioni seguenti del presente articolo, un residente di uno Stato contraente che trae redditi dall’altro Stato contraente può beneficiare dei vantaggi previsti dalla presente Convenzione soltanto se: a) è una persona fisica; b) è uno Stato contraente o una sua suddivisione politica o un suo ente locale oppure un’autorità o un’organizzazione di questo Stato, di una sua suddivi- sione politica o di un suo ente locale; c) esercita effettivamente un’attività commerciale o industriale nel primo Stato contraente (diversa da un’attività che consista nell’effettuare, nel gestire o semplicemente nel detenere investimenti di capitali per proprio conto, a me- no che non si tratti di attività bancarie o assicurative oppure di operazioni su titoli esercitate da una banca o da una società d’assicurazioni o da un com- merciante di titoli registrato) e i redditi provenienti dall’altro Stato contra- ente sono realizzati con l’esercizio di questa attività o sono ad essa acces- sori; d) è una società che è la sede amministrativa principale di un gruppo d’imprese multinazionale; e) è una società (i) la cui principale categoria di azioni viene negoziata in misura rilevante e con regolarità a una borsa riconosciuta; oppure (ii) che viene controllata da una società o da diverse società che soddisfano le premesse di cui alla lettera (i) sopra citata; f) è una società, un trust o una successione, a meno che una o più persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione se- condo le lettere a), b), d), e) o g), non siano, nell’insieme, interessate in ma- niera preponderante attraverso partecipazioni o in altro modo, alla società, al trust o alla successione; g) è una fondazione di famiglia residente di Svizzera, a meno che il fondatore o la maggioranza dei beneficiari siano persone che non possano beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione secondo la lettera a) oppure che almeno il 50 per cento dei redditi della fondazione di famiglia tornino a profitto di persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione secondo la lettera a). 2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo, un’organizzazione di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell’articolo 4 (Residenza) può beneficiare dei vantaggi

offerti dalla presente Convenzione se più della metà dei suoi beneficiari, membri o partecipanti sono persone che possono beneficiare, conformemente al presente arti- colo, dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione.

3. a) Una società residente di uno Stato contraente può beneficiare dei vantaggi

offerti dagli articoli 10 (Dividendi), 11 (Interessi) e 12 (Canoni) se:

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(i) più del 30 per cento del totale dei diritti di voto e del valore dell’in- sieme delle quote è detenuto da residenti di questo Stato contraente che possono beneficiare dei vantaggi offerti dalle lettere a), b), d), e), f) o g) del paragrafo 1; (ii) più del 70 per cento dell’insieme delle quote è detenuto da persone di cui alla lettera (i) e da residenti di uno Stato membro dell’Unione euro- pea, dello Spazio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio (NAFTA) che soddisfano le premesse della lettera b); e (iii) l’ammontare delle spese deducibili dal reddito lordo pagato o da pagare dalla società a persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalle lettere a), b), d), e), f) o g) del paragrafo 1, è inferiore al 50 per cento dei redditi lordi realizzati dalla società nel periodo fiscale prece- dente (o, quando si tratti del primo periodo fiscale, in questo periodo). b) Ai sensi della lettera (ii) del paragrafo 3. a), le quote detenute da un resi- dente di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio saranno prese in considerazione soltanto se questa persona (i) è residente di uno Stato con il quale l’altro Stato contraente ha stipulato una convenzione completa in materia di imposte sul reddito e ha diritto a beneficiare di tutti i vantaggi accordati dall’altro Stato contraente in base a detta convenzione; (ii) potesse beneficiare dei vantaggi offerti dal paragrafo 1 se fosse resi- dente del primo Stato contraente e se nel paragrafo 1 si rimandasse allo Stato di residenza di questa persona piuttosto che al primo Stato con- traente; e (iii) in base alla convenzione fra il suo Stato di residenza e l’altro Stato contraente e con riferimento ai redditi per i quali sono richiesti i van- taggi conformemente alla presente Convenzione, potesse beneficiare nell’altro Stato contraente di un’aliquota d’imposta non più bassa di quella applicabile secondo la presente Convenzione.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1-3, quando un’impresa di uno Stato

contraente trae redditi dall’altro Stato contraente e questi redditi sono attribuibili a una stabile organizzazione che questa impresa ha in uno Stato terzo, i vantaggi fi- scali, che altrimenti verrebbero concessi in base ad altre disposizioni della presente Convenzione su elementi del reddito, non possono essere richiesti se l’imposta to- tale, che è effettivamente pagata su questi redditi nel primo Stato menzionato e nello Stato terzo, è inferiore al 60 per cento dell’imposta che avrebbe dovuto essere pa- gata nel primo Stato menzionato se l’impresa avesse realizzato i redditi in detto Stato e questi redditi non fossero stati attribuibili a una stabile organizzazione si- tuata nello Stato terzo. Dividendi, interessi e canoni ai quali si applicano le disposi- zioni del presente paragrafo sono assoggettati a imposta a un’aliquota che non supera il 15 per cento del loro ammontare lordo. Gli altri elementi del reddito ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono assoggettati a imposta conformemente alle disposizioni del diritto interno dell’altro Stato contraente, nono- stante ogni altra disposizione della presente Convenzione. Le disposizioni del pre- sente paragrafo non sono applicabili:

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a) ai canoni corrisposti come compenso per l’uso o la concessione in uso di beni immateriali creati o sviluppati dalla stabile organizzazione stessa; o b) agli altri redditi provenienti dall’altro Stato contraente e che si ricollegano, o sono accessori, all’esercizio effettivo di un’attività commerciale o industriale svolta dalla stabile organizzazione nello Stato terzo (diversa da un’attività che consista nell’effettuare, nel gestire o semplicemente nel detenere inve- stimenti di capitali per proprio conto, a meno che non si tratti di attività ban- carie o assicurative oppure di operazioni su titoli esercitate da una banca o da una società d’assicurazioni o da un commerciante di titoli registrato). 5. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo l’ap- plicazione delle disposizioni del presente articolo. Le autorità competenti si scam- biano, conformemente alle disposizioni dell’articolo 26 (Scambio di informazioni), le informazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni del presente articolo. 6. Una persona che non ha diritto ai vantaggi della presente Convenzione, secondo le disposizioni precedenti del presente paragrafo, può fruire di tali vantaggi se l’au- torità competente dello Stato contraente dal quale provengono i redditi lo consente, dopo essersi consultata con l’autorità competente dell’altro Stato contraente.

7. a) Ai sensi del paragrafo 1, l’espressione «borsa riconosciuta» designa:

(i) ogni borsa svizzera presso cui avviene un commercio di azioni regi- strate; (ii) il sistema NASDAQ appartenente alla National Association of Securi- ties Dealers, Inc. e ogni borsa registrata presso la Securities and Ex- change Commission come borsa nazionale di valori mobiliari di cui al Securities Exchange Act del 1934; (iii) le borse di Amsterdam, Francoforte, Londra, Madrid, Milano, Parigi, Tokio e Vienna; e (iv) ogni altra borsa che trova consenzienti le autorità competenti degli Stati contraenti. b) Ai sensi della lettera d) del paragrafo 1 una persona è considerata come una società che è la sede amministrativa principale riconosciuta di un gruppo di imprese multinazionale se: (i) esercita, nello Stato di cui è residente, una parte sostanziale del con- trollo e della gestione di un gruppo di società (che può fare parte di un gruppo più grande di società), la quale parte può comprendere il finan- ziamento dei gruppi ma non può limitarsi principalmente a tale attività; (ii) il gruppo di società è costituito da società che sono residenti di almeno cinque Stati e ivi esercitano effettivamente un’attività industriale o commerciale e se almeno il 10 per cento dei redditi lordi del gruppo è realizzato in ognuno dei cinque Stati (o cinque gruppi di Stati); (iii) meno del 50 per cento dei redditi lordi del gruppo è realizzato in ognu- no di questi Stati, escluso lo Stato di cui è residente la società che è la sede amministrativa principale del gruppo d’imprese. (iv) non più del 25 per cento dei redditi lordi provengono dall’altro Stato contraente;

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(v) possiede ed esercita la competenza di assolvere autonomamente le fun- zioni menzionate nella lettera (i); (vi) è assoggettata alle disposizioni fiscali generalmente applicabili nello Stato di cui è residente; e (vii) i redditi provenienti dall’altro Stato contraente sono realizzati con l’e- sercizio effettivo di un’attività commerciale o industriale di cui alla let- tera (ii) o sono a essa accessori. Se le condizioni relative ai redditi richieste per il riconoscimento di una so- cietà quale sede amministrativa principale di un gruppo d’imprese secondo le lettere (ii), (iii) e (iv) non sono osservate, esse saranno considerate come osservate se le citate percentuali sono rispettate nella media dei redditi lordi tratti nei quattro anni precedenti.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo se-

guente: a) Qualora un residente di Svizzera tragga redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, siano imponibili negli Stati Uniti, la Svizzera esenta da imposta tali redditi, salve le disposizioni delle lettere b), c) e d) e del paragrafo 3; tuttavia, per gli utili di cui al paragrafo 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale) questa esenzione si applica unicamente se ne è provata l’imposizione negli Stati Uniti. La Svizzera può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corri- spondente all’intero reddito, senza tener conto dell’esenzione. b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi che, secondo le disposi- zioni dell’articolo 10 (Dividendi), sono imponibili negli Stati Uniti, la Sviz- zera accorda, su richiesta del residente e fatte salve le disposizioni della lettera c), un vantaggio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell’imposta pagata negli Stati Uniti, secondo le disposizioni dell’articolo 10 (Dividendi) sull’imposta svizzera sul reddito di sud- detto residente; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che cor- risponde al reddito imponibile negli Stati Uniti, o (ii) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera, o (iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata negli Stati Uniti sull’ammontare lor- do dei dividendi. La Svizzera determina il tipo di vantaggio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle conven- zioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni. c) Qualora un residente di Svizzera tragga redditi

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(i) per i quali secondo il paragrafo 2 dell’articolo 10 (Dividendi) o secon- do il paragrafo 6 dell’articolo 11 (Interessi) non venga accordato alcun vantaggio dell’imposta alla fonte americana, o (ii) che in base all’articolo 22 (Limitazione dei vantaggi della Convenzio- ne) siano imponibili negli Stati Uniti, la Svizzera accorda una deduzione dell’ammontare lordo di questi redditi uguale all’imposta pagata negli Stati Uniti. d) Qualora un residente di Svizzera tragga redditi che siano imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 4 dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche e as- sicurazioni sociali), la Svizzera accorda un vantaggio corrispondente alla deduzione dell’imposta pagata negli Stati Uniti e a una esenzione dall’impo- sta svizzera uguale a un terzo (1/3) dell’ammontare netto di questi redditi. 2. Per quanto concerne gli Stati Uniti, la doppia imposizione è evitata nel modo se- guente: Conformemente alla legislazione degli Stati Uniti e fatte salve le limitazioni in essa previste (tenendo sempre conto di future modifiche che non dovrebbero intaccare i principi generali esposti di seguito), gli Stati Uniti computano a un loro residente o cittadino sull’imposta sul reddito degli Stati Uniti l’equivalente dell’ammontare dell’imposta svizzera; nel caso di una società residente degli Stati Uniti che possiede almeno il 10 per cento delle quote con diritto di voto di una società residente di Svizzera, dalla quale riceve dividendi nel corso di un anno fiscale, gli Stati Uniti computano inoltre sull’imposta sul reddito degli Stati Uniti l’equivalente dell’am- montare dell’imposta svizzera che questa società ha versato sugli utili con i quali sono pagati i dividendi. L’ammontare computabile viene determinato sulla base dell’ammontare dell’imposta pagata in Svizzera. Ai fini dell’applicazione negli Stati Uniti del computo dell’imposta pagata in Svizzera, le imposte di cui alla lettera a) del paragrafo 2 e al paragrafo 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) sono conside- rate come imposte sul reddito. 3. Qualora un residente di Svizzera sia contemporaneamente un cittadino degli Stati Uniti, che è assoggettato all’imposta sul reddito degli Stati Uniti per i suoi redditi o utili provenienti dagli Stati Uniti, si applicano le disposizioni seguenti: a) La Svizzera applica il paragrafo 1 come se l’ammontare dell’imposta pagata

negli Stati Uniti su questi redditi o utili fosse l’imposta che sarebbe stata pa- gata se il residente non fosse un cittadino degli Stati Uniti; e b) ai fini del calcolo dell’imposta degli Stati Uniti su questi redditi o utili, gli Stati Uniti computano sull’imposta sul reddito degli Stati Uniti l’imposta pagata o dovuta in Svizzera dopo l’applicazione della lettera a), anche se il computo così accordato non riduce l’ammontare dell’imposta degli Stati Uniti al di sotto dell’ammontare che è preso in considerazione per l’appli- cazione della lettera a); e c) ai fini dell’applicazione della lettera b), i redditi o gli utili citati nel presente paragrafo si considerano come provenienti dalla Svizzera nella misura in cui ciò è necessario per evitare la doppia imposizione di questi redditi; tuttavia, le disposizioni della presente lettera non si applicano al computo sull’impo-

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sta degli Stati Uniti delle imposte diverse da quelle menzionate nella lettera a) del paragrafo 2 e del paragrafo 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate).

Art. 24 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Ai fini dell’imposizione del reddito degli Stati Uniti, i cittadini degli Stati Uniti che non sono residenti degli Stati Uniti non sono nella stessa situazione dei cittadini svizzeri che non sono residenti degli Stati Uniti. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1 (Soggetti), alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contra- enti.

2. a) L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato

contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. b) La disposizione del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’impo- sta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari. 3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9 (Im- prese associate), del paragrafo 4 dell’articolo 11 (Interessi) o del paragrafo 4 del- l’articolo 12 (Canoni), gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condi- zioni di quelli pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Sta- to contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposi- zione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 2 (Imposte considerate), alle imposte di ogni natura o de- nominazione prelevate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale. 6. Il presente articolo non impedisce assolutamente agli Stati Uniti di prelevare l’imposta di cui al paragrafo 7 dell’articolo 10 (Dividendi).

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Art. 25 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuri- dici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. 2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contra- ente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di a) attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell’altro Stato contra- ente; b) delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una perso- na a lui associata di cui all’articolo 9 (Imprese associate); c) qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; d) qualificare allo stesso modo la natura delle persone; e) applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati red- diti; f) dare la stessa interpretazione di una determinata parola; g) applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposi- zioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. 5. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per

l’applicazione della presente Convenzione. 6. Qualora sorgano difficoltà o dubbi nell’interpretazione o nell’applicazione della presente Convenzione che non possano essere eliminati dalle autorità competenti nel corso della procedura amichevole, il caso può essere, se le due autorità competenti e tutti i contribuenti interessati l’accettano, deferito a un tribunale arbitrale a condi- zione che tutti gli interessati si impegnino per scritto ad accettare come vincolante la decisione dell’istanza d’arbitrato. La decisione del tribunale arbitrale su un caso specifico è vincolante per entrambi gli Stati contraenti in relazione a questo singolo caso. Le disposizioni di procedura sono regolate attraverso uno scambio di note fra

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gli Stati contraenti. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano dopo che gli Stati contraenti le hanno concordate attraverso uno scambio di note per via diplo- matica.

Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti permettono di ottenere) necessarie per ap- plicare le disposizioni della presente Convenzione o per prevenire truffe e delitti analoghi che hanno per oggetto un’imposta che rientra nel campo d’applicazione della presente Convenzione. Nei casi di frode fiscale (a) lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1 (Soggetti) e (b) su espressa richiesta dell’autorità com- petente di uno Stato contraente, l’autorità competente dell’altro Stato contraente fornisce le informazioni conformemente al presente articolo sotto forma di copia autenticata di giustificativi e documenti originali non modificati. Tutte le informa- zioni ricevute da uno Stato contraente devono essere tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e possono essere accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento, della riscossione o dell’ammi- nistrazione delle imposte che rientrano nel campo d’applicazione della presente Convenzione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste impo- ste oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi. Non possono essere scambiate informazioni suscettibili di svelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali o metodi commerciali. 2. Ciascuno degli Stati contraenti può riscuotere imposte dell’altro Stato come le sue proprie imposte nella misura in cui si impedisce con ciò che delle esenzioni dell’imposta o delle riduzioni delle aliquote fiscali previste negli articoli 10 (Divi- dendi), 11 (Interessi), 12 (Canoni) e 18 (Pensioni e rendite) beneficino persone che non hanno alcun diritto a questi vantaggi. 3. Le disposizioni del presente articolo non possono in nessun caso essere interpre- tate nel senso di imporre a uno Stato contraente l’obbligo di adottare misure ammi- nistrative in deroga alla regolamentazione o alla prassi amministrativa di uno dei due Stati contraenti, ovvero contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all’ordine

pubblico oppure di fornire informazioni che non possano essere ottenute né in base alla sua propria legislazione né in base a quella dello Stato che le chiede. 4. Le autorità competenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale sta- bilito secondo il paragrafo 6 dell’articolo 25 (Procedura amichevole) le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel presente arti- colo.

Art. 27 Membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

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2. Qualora redditi non siano imponibili nello Stato accreditatario, a causa di privile- gi fiscali accordati ai membri di missioni diplomatiche e di agenzie con- solari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari, il diritto d’imposizione spetta allo Stato accreditante. 3. Nonostante le disposizioni dell’articolo 4 (Residenza), ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d’una rappresentanza consolare o di una dele- gazione permanente di uno Stato contraente, situate nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che: a) conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato ac- creditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato, e b) abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo, dei residenti di detto Stato. 4. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rap- presentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che sog- giornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.

Art. 28 Diversi 1. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate come limitative, in qualunque modo, delle esenzioni, delle deduzioni, dei crediti o di altre facilitazioni che sono o saranno accordati a) dalla legislazione di uno Stato contraente o b) da ogni altro accordo stipulato tra gli Stati contraenti. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 lettera b), sono applicabili le seguenti disposizioni: a) Nonostante altre convenzioni alle quali gli Stati contraenti abbiano aderito, una divergenza d’opinione sulla questione se un provvedimento rientri nel campo d’applicazione della presente Convenzione è giudicata unicamente dalle autorità competenti degli Stati contraenti menzionate nella lettera f) del paragrafo 1 dell’articolo 3 (Definizioni generali) ed esclusivamente secondo le disposizioni procedurali previste dalla presente Convenzione. b) Nella misura in cui le autorità competenti non decidano che una misura fi- scale non rientra nel campo d’applicazione della presente Convenzione, le obbligazioni di non discriminazione di cui alla presente Convenzione si ap- plicano esclusivamente a questa misura, fatte salve le obbligazioni concer- nenti il trattamento nazionale e la clausola della nazione più favorita applicabili al commercio dei beni conformemente all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT)3. Le obbligazioni concernenti il trattamento nazionale o la clausola della nazione più favorita previste da un’altra Convenzione non si applicano a questa misura.

3 RS 0.632.21

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c) Ai sensi del presente paragrafo, una «misura» è una legge, una disposizione d’esecuzione, una norma giuridica, una procedura, una decisione, una misu- ra amministrativa o ogni altro tipo di misura. 3. Per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7 (Utili delle imprese), del paragrafo 5 dell’articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 3 dell’articolo 11 (Interessi), del paragrafo 3 dell’articolo 12 (Canoni), del paragrafo 3 dell’articolo 13 (Utili di capitale), del paragrafo 2 dell’articolo 14 (Professioni indipendenti) e del paragrafo 2 dell’articolo 21 (Altri reddi- ti) i redditi, gli utili o le spese attribuibili a una stabile organizzazione durante la sua esi- stenza sono imponibili o deducibili secondo i principi abituali nello Stato contraente nel quale la stabile organizzazione è situata, anche quando i pagamenti siano differiti fino a che la stabile organizzazione abbia cessato di esistere. 4. Per la determinazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione in uno Stato contraente di una persona fisica che svolge un lavoro subordinato e che è residente ma non cittadina di questo Stato, i contributi versati da, o per conto di, questa per- sona fisica a un fondo di pensione costituito, gestito e riconosciuto ai fini fiscali in questo altro Stato contraente sono trattati, ai fini dell’imposizione nel primo Stato menzionato, allo stesso modo dei contributi versati a un fondo di pensione costitui- to, gestito e riconosciuto ai fini fiscali in questo primo Stato menzionato, se: a) la persona fisica non era residente di questo Stato immediatamente prima di iniziarvi la sua attività e ancor prima di allora aveva versato contributi a questo fondo di pensione; e b) l’autorità competente di questo Stato considera che il fondo di pensione dell’altro Stato contraente corrisponda in linea di principio a un fondo di pensione del primo Stato menzionato riconosciuto ai fini fiscali. I vantaggi di questo paragrafo sono validi per un periodo che non superi cinque anni fiscali e che inizi con il primo anno fiscale durante il quale questa persona fisica svolga il suo lavoro subordinato nel primo Stato contraente menzionato. Ai sensi del presente paragrafo, un fondo di pensione è considerato come riconosciuto ai fini fi- scali in uno Stato contraente se i contributi a questo fondo o i redditi ritratti da esso sono esenti dall’imposta in questo Stato.

5. L’autorità competente di ciascuno dei due Stati contraenti può chiedere che siano avviate consultazioni con l’autorità competente dell’altro Stato contraente per esa- minare se sia necessario un adeguamento della Convenzione ai cambiamenti del di- ritto interno o della politica convenzionale di uno Stato contraente. Se da queste consultazioni risultasse che gli effetti della Convenzione o la sua applicazione siano stati modificati unilateralmente sulla base di emendamenti del diritto interno da parte di uno Stato contraente in maniera tale che l’equilibrio dei vantaggi previsti dalla Convenzione sarebbe stato alterato in modo considerevole, le autorità si con- sulterebbero per procedere a un adattamento della Convenzione che ristabilisca il precedente equilibrio dei vantaggi previsti dalla Convenzione.

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Art. 29 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata conformemente alle prescrizioni procedu- rali valide in ciascuno Stato contraente e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo il più presto possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati a decorrere dal pri- mo giorno del secondo mese successivo all’entrata in vigore della Convenzione; b) alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno suc- cessivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione o dopo tale data. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, se una persona, che ha diritto ai vantaggi offerti dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Washing- ton il 24 maggio 19514 («Convenzione precedente»), beneficia di sgravi fiscali in que- sta Convenzione a lei più favorevoli di quelli accordati dalla presente Convenzione, la Convenzione precedente, a richiesta di questa persona, continua a essere applicabile nella sua totalità per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data in cui le disposi- zioni della presente Convenzione sono applicabili in base al paragrafo 2. 4. La Convenzione precedente sarà abrogata al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni della presente Convenzione conformemente ai paragrafi 2 e 3.

Art. 30 Denuncia La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione in ogni momento per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi. In tal caso la Convenzione cessa di essere applicabile a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati a contare dal 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi; b) alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi o dopo tale data.

Fatto a Washington, il 2 ottobre 1996, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per la Per gli Confederazione Svizzera: Stati Uniti d’America: Kaspar Villiger Lawrence H. Summers

4 RU 1951 920

Protocollo

All’atto della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i firmatari hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:

1. Ad articolo 2 paragrafo 2 (Imposte considerate)

Il rinvio alle «imposte federali sul reddito prelevate in base all’Internal Revenue Co- de» nella lettera b) non comprende i contributi delle assicurazioni sociali. Le im- poste sul reddito percepite sulle prestazioni delle assicurazioni sociali rientrano in- vece sotto questa nozione.

2. Ad articolo 4 paragrafo 1 (Residenza)

I residenti di Svizzera che optano per la tassazione per coniugi secondo la Section

6013 dell’Internal Revenue Code, continuano a essere trattati come residenti di

Svizzera, tuttavia sono anche assoggettati a imposta negli Stati Uniti come persone residenti.

3. Ad articolo 7 (Utili delle imprese)

L’imposta degli Stati Uniti sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri non viene riscossa sui premi di assicurazione e riassicurazione, che costituiscono entrate da attività di assicurazione di un’impresa svizzera, indipendentemente dal fatto che questa attività sia esercitata o no attraverso una stabile organizzazione si- tuata negli Stati Uniti, tranne quando i rischi coperti da questi premi sono riassicu- rati presso una persona che non ha diritto ai vantaggi offerti dalla presente o da un’altra Convenzione che preveda un’analoga esenzione dall’imposta degli Stati Uniti.

4. Ad articolo 10 paragrafo 4 (Dividendi) e ad articolo 11 paragrafo 2 (Interessi) Resta inteso che la partecipazione agli utili di un debitore costituisce un criterio per stabilire se una pretesa indicata come un credito ai sensi della presente Convenzione debba essere considerata ai fini fiscali come capitale proprio.

5. Ad articolo 10 paragrafo 7 (Dividendi)

L’espressione «ammontare equivalente dei dividendi» («dividend equivalent a- mount»), così com’è applicata nel diritto interno degli Stati Uniti, designa la parte degli utili o dei redditi menzionata nel paragrafo 7 dell’articolo 10, che verrebbe distribuita come dividendi se questi utili o redditi fossero stati realizzati da una fi- liale registrata negli Stati Uniti. L’ammontare equivalente dei dividendi di una so- cietà straniera corrisponde ogni anno ai redditi, rimasti alla società straniera dedotte

1486 1999-4069

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le imposte, (i) che sono redditi attribuibili a una stabile organizzazione situata negli Stati Uniti, (ii) che sono redditi da beni immobili situati negli Stati Uniti imposti sulla base dell’ammontare netto secondo l’articolo 6, e (iii) che sono utili prove- nienti dall’alienazione di beni immobili imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 1 dell’articolo 13, ridotti dell’aumento degli investimenti netti della so- cietà straniera in beni americani o aumentati della riduzione degli investimenti netti della società straniera in beni americani.

6. Ad articolo 19 paragrafo 4 (Funzioni pubbliche e assicurazione sociale)

Resta inteso che l’espressione «altre pensioni pubbliche» utilizzata in questo para- grafo designa i «Tier 1 Railroad Retirement Benefits» degli Stati Uniti.

7. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi

della Convenzione) a) Resta inteso che, sulla base dei fatti e dell’insieme delle circostanze, bisogna stabilire se le attività esercitate da una società straniera costituiscano effetti- vamente un’attività commerciale o industriale. In generale, un’attività com- merciale o industriale comprende operazioni che giustificano (o potrebbero giustificare) l’esistenza di un’impresa economica indipendente con fini di lucro. Perché sia data un’attività commerciale o industriale occorre che le attività svolte abitualmente da un residente comprendano ogni operazione che faccia parte di una prassi attraverso la quale un’impresa realizza redditi o utili. Un residente di uno Stato contraente esercita effettivamente un’atti- vità commerciale o industriale se svolge regolarmente funzioni amministra- tive ed operative essenziali tramite organi o personale propri. Una o diverse di queste attività possono essere esercitate da terzi indipendenti sotto il co- ordinamento diretto del residente ma esse non vengono prese in consi- derazione per determinare se la società eserciti effettivamente un’attività commerciale o industriale. b) Un pagamento eseguito tra persone associate è considerato in relazione con un’effettiva attività commerciale o industriale soltanto se l’attività commer- ciale o industriale esercitata nel primo Stato menzionato è rilevante in rap- porto all’attività esercitata nell’altro Stato contraente dal quale provengono i redditi per i quali sono richiesti i vantaggi della Convenzione. In questo sen- so, il beneficiario dei redditi è considerato come associato alla persona che effettua il pagamento se detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento delle azioni (o di altri diritti comparabili) della persona che effet- tua il pagamento. I fatti e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale o indu- striale debba considerarsi rilevante. A tale scopo, si prendono in considerazione il rispettivo volume dell’attività commerciale o industriale esercitata in ciascuno Stato contraente (calcolato sulla base del valore degli attivi, dei redditi e delle spese sala- riali), la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato contraente e, se un’attività commerciale o industriale è esercitata in entrambi gli Stati, le prestazioni fornite in relazione all’esercizio di detta attività commerciale o industriale in ciascuno Stato

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contraente. Nel giudicare o nel fare tali confronti bisogna tenere in debito conto la diversa grandezza delle economie americana e svizzera.

8. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi

della Convenzione) Resta inteso che per determinare se una o più persone che non hanno il diritto di beneficiare dei vantaggi della Convenzione secondo le lettere a), b), d), e) o g) del paragrafo 1 dell’articolo 22 siano, nell’insieme, interessate in maniera preponderante a una società, a un trust o a una successione, uno Stato contraente non prende in considerazione unicamente la partecipazione di queste persone al capitale della so- cietà rispettivamente il patrimonio del trust o della successione. Anche altre rela- zioni contrattuali di questa persona o di queste persone con la società, con il trust o con la successione nonché la misura in cui questa persona o queste persone ricevo- no, o hanno il diritto di ricevere, direttamente o indirettamente, rimunerazioni (com- presi i pagamenti di interessi e canoni, escluse però le rimunerazioni a prezzi del libero mercato per l’acquisto, l’uso o la concessione in uso di sostanza mobiliare nell’ambito dell’attività commerciale o industriale ordinaria o per prestazioni di ser- vizi) da questa società, da questo trust o da questa successione che sono deducibili dal reddito imponibile della società, del trust o della successione, possono portare al rifiuto dei vantaggi della Convenzione a una persona che altrimenti potrebbe aver diritto a essi in base alla lettera f) del paragrafo 1.

9. Ad articolo 24 (Non discriminazione)

La presente Convenzione non impedisce l’applicazione da parte degli Stati Uniti della Section 367 (e) (1) o (e) (2) oppure della Section 1446 dell’Internal Revenue Code.

10. Ad articolo 26 (Scambio di informazioni)

Resta inteso che l’espressione «truffa in materia di tassa» designa un comportamento fraudolento che ha per effetto o che si propone una sottrazione illecita o rilevante d’un ammontare d’imposta dovuto a uno Stato contraente. Si reputa che esista un comportamento fraudolento quando un contribuente utilizzi o abbia l’intenzione di utilizzare, al fine d’ingannare le autorità fiscali, documenti falsi o falsificati (ad es. una doppia contabilità, fatture falsificate, un bilancio o un conto profitti e perdite dal contenuto inesatto, ordinazioni fittizie o, in regola generale, altri mezzi di prova falsificati) oppure un castello di menzogne. Questa enumerazio- ne è esemplificativa e non esaustiva. L’espressione «truffa in materia di tasse» può parimenti comprendere reati che, al momento della presentazione della domanda, costituiscono comportamento fraudolento in merito al quale lo Stato contraente che riceve la domanda può ottenere informazioni conformemente al suo diritto e alla sua prassi amministrativa. Resta inteso che per determinare se esista una truffa in materia di tasse in un caso implicante l’esercizio effettivo di una libera professione o di un’attività industriale o commerciale (anche nella forma di un’impresa individuale, di una società di persone

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o di un’impresa analoga), lo Stato che riceve la domanda presumerà che gli obblighi legali dello Stato richiedente concernenti la tenuta dei libri contabili siano quelli dello Stato richiesto.

Fatto a Washington, il 2 ottobre 1996, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per la Per gli Confederazione Svizzera: Stati Uniti d’America: Kaspar Villiger Lawrence H. Summers

Traduzione5 Protocollo d’Accordo

1. Ad articolo 4 paragrafo 1 lettera b) (Residenza)

Resta inteso che il termine «Governo» comprende, indipendentemente dalla sua de- nominazione, ogni istituzione (compresi gli uffici, le rappresentanze, i fondi o le organizzazioni) autorizzata a governare per lo Stato contraente, il Cantone, lo Stato federato, il Comune o la suddivisione politica. Le entrate nette dell'istituzione devo- no essere accreditate sul proprio conto o su altri conti dello Stato contraente, del Cantone, dello Stato federato, del Comune o della suddivisione politica e nessuna parte di queste entrate può essere utilizzata a beneficio di persone private. Il termine «Governo» comprende anche una società (ad eccezione di una società at- tiva in campo commerciale o industriale) detenuta totalmente, direttamente o indi- rettamente, da uno Stato contraente, da un Cantone, da uno Stato federato, da un Comune o da una suddivisione politica, nella misura in cui (A) detta società è stata costituita secondo la legislazione dello Stato contraente, del Cantone, dello Stato federato, del Comune o della suddivisione politica, (B) le sue entrate sono accredi- tate sul suo proprio conto o su altri conti dello Stato contraente, del Cantone, dello Stato federato, del Comune o della suddivisione politica e nessuna parte di queste entrate viene utilizzata a beneficio di persone private, e (C) dopo la sua liquidazione i suoi attivi passano allo Stato contraente, al Cantone, allo Stato federato, al Comune o alla suddivisione politica. Il termine «Governo» comprende anche un istituto di previdenza di uno Stato con- traente, di un Cantone, di uno Stato federato, di un Comune o di una suddivisione politica costituito e gestito al solo scopo di versare pensioni a impiegati ed ex im- piegati dello Stato contraente, del Cantone, dello Stato federato, del Comune o della suddivisione politica, a condizione che l'istituto di previdenza non eserciti attività industriali o commerciali.

2. Ad articolo 7 (Utili delle imprese)

Nel caso di contratti di pianificazione, di fornitura o di catene di montaggio o di co- struzione di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici o di impianti o di opere pubbliche, se un'impresa ha una stabile organizzazione gli utili di quest'ultima non sono determinati sulla base dell'ammontare globale del contratto, ma solo sulla parte di contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione. Gli utili affe- renti alla parte di contratto eseguita dalla sede dell'impresa non sono imponibili nello Stato in cui si trova la stabile organizzazione.

5 Dal testo originale inglese.

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3. Ad articolo 15 paragrafo 2 (Lavoro subordinato) e ad articolo 17

(Artisti e sportivi) Resta inteso che nulla impedisce a uno Stato contraente di prelevare, in base alla sua legislazione interna, l'imposta alla fonte su tali pagamenti. Se, conformemente alle disposizioni del presente articolo, queste indennità o questi redditi sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente, il primo Stato contraente rimborserà l'imposta trattenuta su presentazione di una richiesta motivata. La richiesta deve essere pre- sentata alle autorità fiscali che hanno prelevato l'imposta alla fonte, entro un termine di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale l'imposta è stata trattenuta.

4. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi

della Convenzione) Il presente paragrafo descrive le condizioni del diritto ai vantaggi della Convenzione per le persone residenti di uno Stato contraente che non adempiono alcuno dei rima- nenti criteri del paragrafo 1 (a titolo d'esempio, perché non sono quotate in borsa o perché sono controllate da stranieri). Si tratta del criterio dell'attività commerciale o industriale effettiva. In generale, si può ritenere che, se una persona ha diritto ai vantaggi della Convenzione in base a uno dei rimanenti criteri del paragrafo 1, non viene verificato il diritto ai vantaggi secondo la lettera c). Se uno degli altri criteri del paragrafo 1 è adempiuto, tutti i redditi realizzati dal beneficiario effettivo del- l'altro Stato contraente possono beneficiare dei vantaggi della Convenzione. Il crite- rio della lettera c) è applicato invece separatamente per ogni singolo elemento del reddito. Secondo questa disposizione, i vantaggi della Convenzione possono di con- seguenza essere concessi ad una persona per un elemento del reddito e negati per un altro. Secondo il criterio dell'attività commerciale o industriale effettiva, un residente di uno Stato contraente che ritrae redditi dall'altro Stato contraente ha diritto ai vantag- gi per quanto concerne questi redditi se egli (o un suo prossimo) esercita nel primo Stato contraente un'effettiva attività commerciale o industriale, come definita al nu- mero 7 del Protocollo, e se i redditi in questione provenienti dall'altro Stato con- traente sono conseguiti in relazione con detta attività commerciale o industriale o in modo occasionale rispetto ad essa. L'attività commerciale o industriale non implica necessariamente la produzione o la vendita di beni, ma può in loro vece comprendere anche prestazioni di servizi. Per contro, i redditi conseguiti in relazione con attività consistenti nell'effettuare, nel gestire o semplicemente nel detenere investimenti di capitali per conto proprio del residente oppure conseguiti in modo occasionale rispetto a queste attività, di regola non hanno alcun diritto a beneficiare, secondo questa disposizione, dei vantaggi della Convenzione, indipendentemente dal fatto che queste attività costituiscano o no un'attività commerciale o industriale effettiva. Una società la cui attività com- merciale o industriale consista unicamente nell'amministrare partecipazioni (com-

preso il finanziamento del gruppo) non è considerata una società esercitante un'ef- fettiva attività commerciale o industriale. Tuttavia, se questa società esercita ef- fettivamente altre attività, come ad esempio la concessione di canoni o di leasing, che darebbero d'altronde diritto ai vantaggi della Convenzione secondo la lettera c)

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del paragrafo 1, essa avrà diritto a questi vantaggi nella misura menzionata nel qua- dro di questa disposizione. La limitazione nel settore degli investimenti di capitali non è applicabile alle attività bancarie, assicurative o di operazioni su titoli eserci- tate normalmente da una banca, da una società d'assicurazioni o da un negoziatore di titoli registrato. Questa disposizione non concerne neppure i consulenti in investi- menti e altre persone che esercitano effettivamente la gestione di patrimoni i cui beneficiari effettivi sono persone terze. I redditi sono considerati «in relazione» con un’attività commerciale o industriale effettiva in uno Stato contraente quando l’attività svolta nell’altro Stato contraente dal quale detti redditi provengono costituisce un ramo d’attività che fa parte del- l’attività commerciale o industriale svolta nel primo Stato contraente o è ad essa complementare. L’attività svolta nel primo Stato contraente può collocarsi «a mon- te» di quella esercitata nell’altro Stato (ad es. fornitura di servizi preparatori per una fabbricazione industriale che ha luogo in questo altro Stato), «a valle» (ad es. ven- dita di beni del fabbricante residente dell’altro Stato ) o «in sincronia» con la stessa (ad es. vendita in uno Stato contraente dello stesso genere di merci vendute attraver- so l’attività commerciale o industriale svolta nell’altro Stato contraente). I redditi provenienti da uno Stato contraente sono considerati come redditi «occasio- nali» di un’attività commerciale o industriale svolta nell’altro Stato contraente, se, pur non provenendo da un ramo d’attività industriale o commerciale che fa parte dell’attività commerciale o industriale svolta dal beneficiario dei redditi in questo altro Stato contraente o che è ad essa complementare, il loro conseguimento facilita l’esercizio dell’attività commerciale o industriale in questo altro Stato contraente. Un esempio di tali redditi occasionali è costituito dagli interessi incassati da un resi- dente di uno Stato contraente provenienti da un investimento a corto termine di ca- pitale aziendale in titoli emessi da persone nell’altro Stato contraente. Un elemento di reddito è considerato come conseguito in relazione con un’attività commerciale o industriale effettiva in uno Stato contraente o come occasionale ri-

spetto a questa attività, se il residente che rivendica i vantaggi della Convenzione esercita effettivamente egli stesso la sua attività o è considerato come esercitante tale attività sulla base di un’attività di persone a lui vicine residenti in uno Stato con- traente. Così, ad esempio, un residente di uno Stato contraente potrebbe rivendicare i vantaggi della Convenzione per redditi, realizzati da una filiale che esercita un’at- tività nell’altro Stato contraente, che sono però conseguiti indirettamente tramite una società di partecipazione intermedia che è residente dell’altro Stato contraente e che li possiede. Affinché possano beneficiare dei vantaggi della Convenzione accordati dall’altro Stato contraente, i redditi conseguiti da una persona vicina in relazione con un’at- tività commerciale o industriale effettiva in uno Stato contraente devono adempiere una condizione supplementare. L’attività commerciale o industriale esercitata nel primo Stato contraente deve essere rilevante rispetto a quella esercitata dalla persona vicina nell’altro Stato contraente che genera i redditi per i quali sono rivendicati i vantaggi della Convenzione. Questo criterio della rilevanza mira a impedire il con- seguimento fraudolento di vantaggi della Convenzione da parte di una società che tenterebbe di adempiere le premesse per ottenere questi vantaggi esercitando in mi- sura ridotta attività commerciali o industriali che rispetto all’insieme della sua atti-

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vità commerciale o industriale comportano pochi costi o hanno un limitato effetto economico. L’applicazione del criterio della rilevanza ai redditi provenienti da persone vicine vuole soltanto impedire possibili abusi e non intende ostacolare certe altre attività lecite, anche se l’attività commerciale o industriale del beneficiario dei redditi resi- dente di uno Stato contraente è molto limitata rispetto a quella del residente del- l’altro Stato contraente. Se, ad esempio, una piccola impresa di ricerche americana sviluppa un procedimento che cede in concessione a una grande impresa di produ- zione farmaceutica svizzera, a essa non associata, la dimensione dell’impresa di ri- cerche americana non verrebbe comparata con quella dell’impresa svizzera. Ana- logamente, a una piccola banca americana che accorda un prestito a un’impresa svizzera molto grande a essa non vicina non sarebbe applicato il criterio della rile- vanza affinché possa beneficiare dei vantaggi della Convenzione secondo la lettera c) del paragrafo 1. Gli esempi che seguono servono a spiegare le modalità di applicazione delle dispo- sizioni della lettera c). Esempio I Fatti: P, una società di partecipazione con sede in Svizzera, appartiene a tre persone residenti in Stati terzi. P detiene una partecipazione del

50 per cento in P-1, società residente di Svizzera, che svolge in

Svizzera tutte le principali attività economiche legate alla produzio- ne e alla vendita dei prodotti A e B. P, che non esercita alcuna atti- vità industriale o commerciale, detiene inoltre l’insieme delle quote e degli impegni della società americana R-1. Questa svolge negli Stati Uniti tutte le principali attività economiche legate alla produ- zione e alla vendita dei prodotti A. R-1 acquista anche i prodotti B della P-1 e svolge tutte le attività economiche legate alla vendita e alla distribuzione dei prodotti B negli Stati Uniti e nei Paesi confi- nanti. Le attività di P-1 sono rilevanti rispetto a quelle di R-1. Valutazione: P ha diritto ai vantaggi della Convenzione in relazione con i paga- menti dei dividendi e degli interessi di R-1. I redditi derivanti a P da R-1 sono in relazione con la sua attività commerciale o industriale effettiva (svolta tramite P-1). Poiché P detiene una partecipazione del 50 per cento in P-1, le può essere attribuito il 50 per cento delle attività di P-1. La stessa valutazione si darebbe se R, una società americana affiliata, completamente controllata da P, detenesse l’in- sieme delle quote e degli impegni di R-1. Esempio II Fatti: T, una società con sede negli Stati Uniti, è detenuta nella misura del

10 per cento da U, residente degli Stati Uniti, e del 90 per cento da

V, W e X residenti di Stati terzi. T possiede i diritti di sfruttamento di numerosi contratti di franchising internazionali da essa comprati. T svolge negli Stati Uniti tutte le principali attività economiche tra- mite i suoi impiegati e fornisce il sostegno tecnico nella concessione

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dei diritti di licenza a società regionali. T detiene l’insieme delle quote e degli impegni di T-1, una società affiliata con sede in Sviz- zera che possiede i diritti di sfruttamento di tali contratti di franchi- sing in Svizzera e nei paesi confinanti. T-1 concede i diritti di licenza di questi contratti di franchising a società svizzere e regiona- li. T detiene inoltre l’insieme delle quote e degli impegni della T-2, una società affiliata residente di Svizzera acquistata diversi anni prima. T-2 possiede soltanto il diritto di brevetto per la fabbricazione di un importante prodotto farmaceutico dato in concessione ad una società con sede in Svizzera. Le attività di T sono rilevanti in rela- zione a quelle di T-1. Valutazione: T ha diritto ai vantaggi della Convenzione in relazione con i paga- menti dei dividendi e degli interessi di T-1. I redditi derivanti a T da T-1 sono in relazione con la sua rilevante ed effettiva attività di con- cessione di diritti di licenza per contratti di franchising. In relazione con i pagamenti da parte di T-2, T non ha invece alcun diritto ai vantaggi della Convenzione. Nonostante T svolga una rilevante atti- vità di concessione di diritti di licenza per contratti di franchising, i redditi che T riceve da T-2 per la concessione del diritto di licenza per un prodotto farmaceutico, non sono in relazione con la sua atti- vità di concessione di diritti di licenza né sono occasionali rispetto a questa attività. Esempio III Fatti: G è una società con sede in Svizzera; l’insieme delle sue quote e dei suoi impegni è detenuto da F, una grande società con sede in uno Stato terzo. F produce, direttamente e anche tramite diverse società affiliate distribuite in tutto il mondo, materiale elettronico. G svolge, tramite personale e locali propri in Svizzera, tutte le principali atti- vità economiche relative alla distribuzione e commercializzazione dei beni prodotti da F. G detiene l’insieme delle quote e degli impe- gni di H, una società affiliata con sede negli Stati Uniti. H acquista presso G, F o altre società affiliate di F il materiale elettronico pro- dotto da F e dalle sue società affiliate, e lo vende negli Stati Uniti e nei Paesi confinanti. H si occupa inoltre della pubblicità negli Stati Uniti e ivi fornisce le prestazioni di garanzia per i prodotti di F e delle sue società affiliate. G detiene inoltre l’insieme delle quote e

degli impegni delle società affiliate I e J residenti degli Stati Uniti, attive nella produzione e vendita di materiale elettronico (I) nonché nella proprietà e costruzione di case di abitazione (J). Le attività di G sono rilevanti in confronto a quelle di H. Valutazione: G ha diritto ai vantaggi della Convenzione in relazione con i paga- menti dei dividendi e degli interessi di H e di I. I redditi derivanti a G da H sono in relazione con la sua rilevante ed effettiva attività di vendita, poiché l’attività commerciale di H costituisce una parte di quella di G. I redditi che G ritrae da I sono in relazione con la sua effettiva e rilevante attività di vendita, poiché l’attività di produzione

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di I è complementare all’attività di vendita di G. In relazione con i pagamenti dei dividendi e degli interessi da parte di J, G non ha in- vece alcun diritto ai vantaggi della Convenzione, poiché i redditi che G ritrae da J non sono in relazione con l’attività di vendita di G né sono occasionali rispetto a questa attività. Esempio IV Fatti: V, residente di uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di doppia imposizione, intende acquistare una so- cietà finanziaria svizzera. Data la mancanza di una convenzione di doppia imposizione fra il suo Stato di residenza e la Svizzera, i divi- dendi provenienti da questo investimento dovrebbero sottostare all’imposta preventiva svizzera del 35 per cento. V costituisce quin- di una società americana che gestisce in una piccola città un ufficio che si occupa di consulenza nel campo degli investimenti per una clientela locale. Questa società americana acquista la società finan- ziaria svizzera con il capitale messo a disposizione da V. Valutazione: I redditi da fonte svizzera provengono da un’attività commerciale in Svizzera strettamente collegata con l’attività di consulenza nel cam- po degli investimenti svolta dalla società madre americana. Ma dato che in questo esempio il criterio della rilevanza non sarebbe adem- piuto, i dividendi dovrebbero continuare a sottostare all’imposta preventiva svizzera all’aliquota del 35 per cento e non a quella del 5 per cento prevista dall’articolo 10 della Convenzione. Esempio V Fatti: Una società americana, una società inglese e una società francese costituiscono per il commercio fuori borsa di strumenti finanziari derivati una joint venture sotto forma di una "Delaware limited lia- bility company" trattata sul piano fiscale negli Stati Uniti come una società di persone. La joint venture fonda in Svizzera una società finanziaria per il commercio di strumenti finanziari derivati con clienti svizzeri. La società finanziaria svizzera paga dividendi alla joint venture. Valutazione: Secondo l’articolo 4 soltanto l’associata americana è residente degli Stati Uniti ai fini della Convenzione. La questione nell’ambito della Convenzione si pone di conseguenza soltanto per la parte dei divi- dendi spettante all’associata americana. Se l’associata americana adempie i criteri della lettera e) o f) del paragrafo 1 (quotazione in

borsa o controllo indigeno) ha diritto ai vantaggi della Convenzione senza dover considerare la lettera c) del paragrafo 1. Nel caso con- trario, i vantaggi sarebbero accordati secondo la lettera c) del para- grafo 1. La decisione sulla concessione dei vantaggi della Con- venzione alle associate inglese e francese viene presa sulla base della Convenzione fra la Svizzera e la Gran Bretagna o la Francia.

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Esempio VI Fatti: Una società svizzera, una società tedesca e una società belga fonda- no una joint venture sotto forma di una società residente di Svizzera alla quale tutte partecipano in parti uguali. La joint venture esercita un’attività di produzione effettiva in Svizzera. I redditi provenienti da questa attività commerciale, inclusi nel capitale aziendale del- l’impresa, vengono investiti in titoli di debito americani a breve du- rata per poterne disporre quando l’attività commerciale o industriale lo richieda. Valutazione: Gli interessi possono beneficiare dei vantaggi della Convenzione. I redditi costituiti da interessi provenienti da investimenti a breve du- rata di capitale aziendale sono considerati come occasionali rispetto ai redditi prodotti in Svizzera dall’attività commerciale e industriale della joint venture svizzera.

5. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera e) (Limitazione dei vantaggi

della Convenzione) Resta inteso che una società, la quale adempie le premesse di (i), può beneficiare dei vantaggi previsti dalla Convenzione nel senso di (ii) soltanto se è residente di uno dei due Stati contraenti.

6. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi

della Convenzione) Gli esempi che seguono spiegano come si applica l’articolo 22 paragrafo 1 lettera f). Esempio I Fatti: Tutto il capitale di una società americana è detenuto da una persona fisica domiciliata negli Stati Uniti. Il valore di questo capitale am- monta a 100x e i dividendi distribuiti ogni anno dalla società am- montano a circa 10x. La società ha debiti per 1000x nei confronti di tre membri di una stessa famiglia domiciliati fuori degli Stati Uniti. Gli interessi pagati su questo debito ammontano ogni anno a 100x. Valutazione: La società americana non soddisfa le premesse dell’articolo 22 para- grafo 1 lettera f) della Convenzione; infatti, il debito costituisce un interesse preponderante nella società da parte di persone che non sono domiciliate negli Stati Uniti. La società americana può benefi- ciare dei vantaggi della Convenzione soltanto se ne è legittimata da una delle altre disposizioni dell’articolo 22. Esempio II Fatti: Una persona fisica non residente degli Stati Uniti detiene il 49 per cento del capitale di una società americana che detiene a sua volta partecipazioni in altre società. Il rimanente 51 per cento del capitale è detenuto da diverse altre persone fisiche non prossime domiciliate negli Stati Uniti. La persona fisica non residente degli Stati Uniti ha

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concluso inoltre con la società un contratto per la consulenza nel campo degli investimenti in base al quale riceve ogni anno – indi- pendentemente dai redditi della società – una controprestazione di 10x. I redditi lordi della società ammontano a circa 60x. Valutazione: Il giudizio sull’interesse preponderante della persona fisica nella so- cietà americana dipende dal fatto che le 10x che essa riceve per la sua attività di consulenza rispettino o no il principio del paragone con terzi. In caso affermativo, questo pagamento non viene preso in considerazione per giudicare se vi sia un interesse preponderante; la società avrebbe diritto, secondo l’articolo 22 paragrafo 1 lettera f), ai vantaggi della Convenzione, poiché la maggioranza del capitale della società è detenuta da persone fisiche domiciliate negli Stati Uniti. Se il pagamento non rispetta il principio del paragone con ter- zi, si considera che la persona fisica non residente degli Stati Uniti abbia un interesse preponderante nella società se si calcolano insie- me i compensi provenienti dal contratto di prestazione di servizi e quelli provenienti dalla partecipazione al capitale; in questo caso, la società non avrebbe alcun diritto ai vantaggi della Convenzione sulla base dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera f). Esempio III Fatti: I fatti sono gli stessi dell’esempio II, con la differenza tuttavia che la persona fisica non ha concluso alcun contratto di consulenza con la società americana e che fornisce, se mai, soltanto una quantità molto limitata di prestazioni di servizi. Nondimeno, questa persona riceve ogni anno dalla società come «bonus» per «servizi prestati» un asse- gno ammontante al 50 per cento dei redditi lordi della società. Valutazione: La società americana non soddisfa le condizioni dell’articolo 22 pa- ragrafo 1 lettera f) poiché i fatti dimostrano che la persona fisica, sebbene detenga meno del 50 per cento del capitale e non abbia sti- pulato un contratto per prestazioni di servizi, in fin dei conti ha un interesse preponderante nella società. La società potrebbe rivendi- care i vantaggi della Convenzione soltanto se ne avesse il diritto in base alle rimanenti disposizioni dell’articolo 22. Esempio IV Fatti: Un’unica persona fisica con domicilio in Svizzera detiene l’insieme delle quote in una società svizzera il cui capitale ammonta a 100x. Il

solo bene della società è costituito dai diritti di licenza per tutto il mondo su un prodotto sviluppato da una società con sede in uno Stato che non ha stipulato una convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti. La società svizzera concede questi diritti a società in tutto il mondo, compresa una società americana. La società sviz- zera riceve ogni anno 100x di canoni. Essa trasferisce al concessore della licenza 95x, che corrispondono al principio del paragone con terzi.

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Valutazione: La società svizzera non soddisfa le condizioni dell’articolo 22 para- grafo 1 lettera f), poiché la licenza costituisce un interesse preponde- rante nella società i cui beneficiari effettivi non sono residenti di Svizzera. Per questo motivo, la società svizzera può rivendicare i vantaggi della Convenzione soltanto se ne ha il diritto in base ad una delle rimanenti disposizioni dell’articolo 22. Esempio V Fatti: Una persona fisica residente di Svizzera e una società con sede in uno Stato che non ha stipulato una convenzione di doppia imposi- zione con gli Stati Uniti costituiscono una joint venture sotto forma di società di persone svizzera. Questa fornisce servizi nel settore della consulenza aziendale a società non vicine. La persona fisica svizzera partecipa alla joint venture con il 60 per cento e la società con il 40 per cento. I debiti della joint venture sono detenuti da una banca svizzera e l’unico rapporto contrattuale importante della joint venture esiste con la persona fisica svizzera e concerne le prestazioni di consulenza. La società di persone svizzera riceve dagli Stati Uniti rimunerazioni per prestazioni di servizi e, indipendentemente da queste, interessi e dividendi. Valutazione: Secondo l’articolo 4, una società di persone svizzera è considerata come residente di Svizzera ai fini della Convenzione poiché i suoi redditi universali sono assoggettati a imposta in Svizzera (nell’am- bito dell’imposizione degli associati). Per questo motivo, la questio- ne dell’interesse preponderante si pone a livello della società di persone. Poiché la persona fisica residente di Svizzera ha un inte- resse preponderante come beneficiaria effettiva di una quota del 60 per cento, i vantaggi della Convenzione possono essere rivendicati per i redditi della società di persone in base al paragrafo 1 lettera f).

7. Ad articolo 22 paragrafo 6 (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)

a) Resta inteso che una società residente di uno Stato contraente può rivendica- re secondo il paragrafo 6 dell’articolo 22 i vantaggi della Convenzione per quanto riguarda i redditi da essa conseguiti dall’altro Stato contraente, se: (i) i beneficiari effettivi che detengono almeno il 95 per cento dell’insieme dei diritti di voto e del valore delle quote sono al massimo sette persone residenti di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio eco- nomico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio e che adempiono le premesse della lettera b) del paragrafo 3 dell’articolo 22; e se (ii) l’ammontare delle spese (compresi i pagamenti di interessi o di canoni ma esclusi i compensi, a prezzi di libero mercato, corrisposti per l’ac- quisto, l’uso o la concessione in uso di beni mobili nell’ambito dell’at- tività industriale o commerciale ordinaria o le rimunerazioni corrisposte per le prestazioni di servizi) deducibili dai redditi lordi che sono pagate o dovute dalla società per il periodo fiscale precedente (o, nel caso del

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primo periodo fiscale, per questo periodo) a persone che non sono cit- tadini americani né residenti di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libe- ro scambio che adempiono le premesse della lettera b) del paragrafo 3 dell’articolo 22, è inferiore al 50 per cento dei redditi lordi conseguiti dalla società durante questo periodo. b) Una tale società non ha tuttavia alcun diritto ai vantaggi della Convenzione secondo la lettera a), se essa stessa o una società che la controlla ha emesso una categoria di quote (i) le cui condizioni, o altri accordi particolari a queste collegati, attribui- scono al titolare delle quote una parte dei redditi che la società ritrae dall’altro Stato contraente maggiore di quella che il titolare delle quote avrebbe ricevuto in mancanza di tali condizioni o accordi, e (ii) almeno il 50 per cento dei diritti di voto o del valore delle quote è dete- nuto da persone che non sono cittadini americani né residenti di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio e che adempiono le premesse della lettera b) del paragrafo 3 dell’articolo 22. Sicché, a titolo d’esempio, se tutte le azioni ordinarie di una società americana (corrispondenti alla totalità dei diritti di voto e al 95 per cento del capitale della so- cietà) sono detenute da una società canadese, la società americana avrebbe in linea di principio diritto ai vantaggi della Convenzione secondo la lettera a) per quanto concerne i suoi redditi da fonte svizzera nella misura in cui essa adempie le condi- zioni concernenti la limitazione della trasmissione di cui alla lettera a) (ii). Se, al contrario, il rimanente 5 per cento del capitale della società è costituito da quote che danno diritto a un dividendo determinato sulla base dei redditi che la società ameri- cana ritrae dalla sua filiale svizzera (talvolta indicati come "tracking stock" o "alphabet stock") e se almeno il 50 per cento del valore (o dei diritti di voto, al- l’occorrenza) di queste quote è detenuto da residenti di uno Stato terzo che non ha stipulato una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera, sulla base dell’applicazione della lettera b) la società americana non avrebbe diritto ai vantaggi della Convenzione ai sensi del presente paragrafo.

8. Ad articolo 26 (Scambio di informazioni)

a) La definizione della truffa in materia fiscale ai sensi dell’articolo 26 è pari- menti applicabile quando uno Stato contraente è costretto a ricorrere ad altri mezzi giuridici (ad es. alla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale) esistenti nel campo dell’assistenza giudi- ziaria reciproca fra gli Stati contraenti per i casi di truffa in materia fiscale al fine di ottenere altre determinate forme di assistenza giudiziaria, come l’audizione di testimoni. b) L’espressione "giustificativi e documenti" di cui all’articolo 26 va intesa in senso ampio e include tutte le forme di dati registrati detenuti da persone fi- siche o da persone giuridiche di diritto pubblico o privato.

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c) Le persone o le autorità che hanno avuto accesso alle informazioni in appli- cazione dell’articolo 26 possono rivelarle nell’ambito di una procedura giu- diziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. d) Resta inteso che il segreto bancario svizzero non impedisce in caso di truffa in materia fiscale di reperire presso le banche prove documentali e di tra- smetterle conformemente alla Convenzione all’autorità competente degli Stati Uniti.

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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) | Lexipedia | Lexipedia