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AS 1999 1848

Ordinanza sulle derrate alimentari

Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr)

Modifica del 14 giugno 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° marzo 19951 sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 1 lett. k 1 Le derrate alimentari che, fuori della portata visiva del consumatore, vengono mi- surate e imballate in unità di vendita in modo tale che non sia possibile modificare il contenuto dell’imballaggio senza aprire o modificare quest’ultimo (derrate alimenta- ri preimballate), al momento della consegna al consumatore devono recare, sugli imballaggi o sulle etichette, le seguenti indicazioni: k. una menzione conformemente all’articolo 22b per le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze ausiliarie per la lavorazione che sono organismi modi- ficati con tecnologia genetica, contengono siffatti organismi o ne sono stati ricavati;

Art. 22b Organismi modificati con tecnologia genetica e prodotti derivati 1 Le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze di cui all’articolo 6, che sono orga- nismi modificati con tecnologia genetica, contengono siffatti organismi o ne sono stati ricavati devono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto da X modifi- cato con tecnologia genetica»2 o «ottenuto da X modificato geneticamente». 2 Le sostanze ausiliarie per la lavorazione che vengono consegnate come tali e che sono organismi modificati con tecnologia genetica, contengono siffatti organismi o ne sono state ricavate devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da X modificato con tecnologia genetica» o «ottenuto da X modificato geneticamente». 3 Le derrate alimentari che contengono microrganismi modificati con tecnologia ge- netica, impiegati per fini tecnologici, devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da Y modificato con tecnologia genetica»3 o «ottenuto da Y modificato geneticamente». Se vengono consegnati come tali, i microrganismi devono essere contrassegnati con la menzione «modificato con tecnologia genetica» o «modificato geneticamente».

1 RS 817.02

2 X = nome dell’organismo modificato con tecnologia genetica

3 Y = nome dei microrganismi modificati con tecnologia genetica

1848 1999-4307

O sulle derrate alimentari RU 1999

4 La menzione deve figurare nell’elenco dei componenti, tra parentesi, immediata- mente dopo il nome del componente, della sostanza o del microrganismo corrispon- dente. Nel caso in cui non vi sia un elenco dei componenti, la menzione deve figura- re accanto alla denominazione specifica del prodotto.

5 Se un componente o una sostanza figura già nell’elenco dei componenti o nella

denominazione specifica come ottenuto da X, la menzione può essere abbreviata in «modificato con tecnologia genetica» o «modificato geneticamente».

6 Se devono essere contrassegnati più componenti o sostanze, la menzione «modi-

ficato con tecnologia genetica» o «modificato geneticamente» può essere riportata in una nota in calce all’elenco dei componenti. Le indicazioni figuranti nella nota de- vono essere stampate in caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei ca- ratteri dell’elenco dei componenti.

7 È possibile rinunciare alla menzione:

a. per le derrate alimentari, se nessun componente consiste in o è composto o ottenuto da organismi modificati con tecnologia genetica (esclusi i micror- ganismi di cui al cpv. 3) in misura superiore all’1 per cento in massa; b. per le derrate alimentari, gli additivi, le sostanze di cui al capoverso 1 e le sostanze ausiliarie per la lavorazione di cui al capoverso 2, se sono separati dall’organismo, depurati e chimicamente definibili. 8 Le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze di cui al capoverso 1 o le sostanze ausiliarie per la lavorazione di cui al capoverso 2 possono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se: a. per mezzo di una documentazione senza lacune può essere provato che:

1. la derrata alimentare o i componenti, le sostanze, le sostanze ausiliarie

per la lavorazione o i microrganismi di cui ai capoversi 1-3, utilizzati per la sua produzione, non provengono da organismi modificati con tecnologia genetica,

2. per la produzione della derrata alimentare non è stato utilizzato alcun

organismo modificato con tecnologia genetica; b. è adempiuto uno dei due requisiti di cui al capoverso 7; e c. derrate alimentari, additivi, sostanze, sostanze ausiliarie per la lavorazione o microrganismi di cui ai capoversi 1-3, dello stesso tipo e modificati con tec- nologia genetica, sono stati autorizzati conformemente all’articolo 15 capo- verso 2 e possono essere utilizzati per la produzione.

II Disposizione transitoria I prodotti di cui all’articolo 22b capoversi 1-3 possono ancora essere consegnati ai consumatori conformemente al diritto vigente fino al 31 dicembre 1999.

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O sulle derrate alimentari RU 1999

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

14 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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