AS 1999 2155
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lettonia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lettonia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 22 dicembre 1992 Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 aprile 1993
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1).Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legi- slazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte; (c) gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, di- rettamente o indirettamente controllati da cittadini di questa Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte. (2).Il termine «investimenti» include ogni tipo di valori patrimoniali ed averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, ipoteche, pegni e usufrutti; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
RS 0.975.248.7
1 Dal testo originale tedesco (AS 1999 2155).
1998-0351 2155
Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999
(c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzio- ne, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenien- za), il know-how e la clientela; (e) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge. (3).Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse diritti sovrani o la giurisdizione.
Art. 2 Campo di applicazione (1) Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e alle sue altre norme giuridiche, se tali investimenti sono stati effettuati dopo il 1°gennaio 1987. (2) Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti con- traenti per quanto concerne gli investimenti che non rientrano nel suo campo di ap- plicazione.
Art. 3 Promozione, ammissione (1).Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti ef- fettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie altre norme giuridiche. (2).Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqual- volta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera a rilasciare le autorizza- zioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinan- za straniera.
Art. 4 Protezione, trattamento (1).Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effet- tuati in conformità della propria legislazione, da investitori dell’altra Parte con- traente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liqui- dazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autoriz- zazioni di cui all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo. (2).Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte con- traente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di
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quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio ter- ritorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più fa- vorevole. (3).Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù della propria partecipa- zione o associazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale o a un mercato comune.
Art. 5 Libero trasferimento Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da inve- stitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento degli importi dovuti in valuta convertibile in relazione agli investimenti, segnatamente: (a) gli interessi, i dividendi, gli utili e altri introiti correnti; (b) i rimborsi di prestiti; (c) gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti; (d) i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 para- grafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) i conferimenti supplementari di capitali necessari alla gestione o allo svilup- po degli investimenti; (f) i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investi- mento, compresi gli eventuali plusvalori.
Art. 6 Spoliazione, indennizzo (1).Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discri- minatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effetti- vo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito in va- luta liberamente convertibile e versato senza indugio all’avente diritto, indipen- dentemente dal suo luogo di domicilio o di sede. (2).Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 paragrafo (2) del pre- sente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra liquidazione.
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Art. 7 Condizioni più favorevoli Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condi- zioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli inve- stitori dell’altra Parte contraente.
Art. 8 Principio di surrogazione Se una Parte contraente ha effettuato un pagamento a uno dei propri cittadini o a una società in virtù di una garanzia accordata a un unvestimento effettuato sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce la cessione di qualsiasi diritto o titolo di questo cittadino o società alla prima Parte contraente e la surrogazione della medesima in tali diritti o titoli.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1).Per trovare una soluzione alle controversie in merito agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente e impregiudicato l’arti- colo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni. (2).Se tali consultazioni non portassero ad alcuna soluzione entro sei mesi, la con- troversia è sottoposta, su richiesta dell’investitore, a un tribunale arbitrale. Il tribu- nale arbitrale è istituito come segue: (a) Il tribunale arbitrale è istituito per ogni singolo caso. Salvo che le parti in causa non dispongano altrimenti, ciascuna di esse designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano il presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri devono essere designati entro un termine di due mesi non appena ricevuta la richiesta di ricorso all’arbitrato e il presidente deve essere nominato nei due mesi successivi. (b) Se i termini stabiliti nella lettera (a) del presente articolo non sono stati ri- spettati, ciascuna Parte in causa può, in assenza di altro accordo, invitare il Presidente del Tribunale arbitrale della Camera di commercio internazionale di Parigi a procedere alle necessarie designazioni. Se il Presidente ha la stes- sa nazionalità di una delle parti in causa o è impedito per altro motivo di esercitare il suo mandato, le disposizioni del paragrafo (5) dell’articolo 10 del presente Accordo sono applicabili mutatis mutandis. (c) Tranne diversa disposizione delle parti in causa, il tribunale stabilisce la propria procedura. I lodi sono definitivi e vincolanti. Ciascuna Parte con- traente riconosce e garantisce l’esecuzione del lodo. (d) Ciascuna delle parti in causa assume le spese del proprio membro del tribu- nale nonché della propria rappresentanza nella procedura d’arbitrato. Le spese della presidenza e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le due parti in causa. Tuttavia, il tribunale può determinare nella sentenza un’altra ripartizione delle spese e tale decisione è vincolante per entrambe le parti.
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(3)nQualora le due Parti contraenti avessero aderito alla Convenzione del 18 marzo 19652 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, le controversie di cui al presente articolo possono essere sot- toposte, su richiesta dell’investitore, al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, invece che alla procedura prevista nel paragrafo (2) del presente articolo. (4)nLa Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della pro- cedura di cui ai paragrafi (2) o (3) del presente articolo, eccepire che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto. (5)nNessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia sottoposta ad arbitrato, salvo il rifiuto dell’altra Parte contraente di conformarsi alla sentenza arbitrale.
Art. 10 Controversie tra Parti contraenti (1).Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica. (2).Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’in- sorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro; i due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. (3).Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte In- ternazionale di Giustizia. (4).Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. (5).Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente. Se anche quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, le nomine so- no fatte dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte con- traente. (6).Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura. (7).Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
2 RS 0.975.2 (RU 1968 938)
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Art. 11 Osservanza degli impegni Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni as- sunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte con- traente.
Art. 12 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno re- ciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali e rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto sei mesi prima della scadenza di questo periodo, è tacitamente rinnovato per un periodo di due anni alle medesime condizioni e così via. (2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1-11 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima.
Fatto a Riga, il 22 dicembre 1992, in sei originali, di cui due in tedesco, due in let- tone e due in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze, pre- varrà il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Lettonia: Franz Blankart Georgs Andrejevs