AS 1999 2494
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 27 settembre 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina :
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali è modificata come segue:
Art. 59 cpv. 3 Gli pneumatici con l’indicazione suppletiva M+S (pneumatici invernali) devono o soddisfare le esigenze dell’articolo 58 capoverso 2 o essere adatti agli autoveicoli per una velocità minima di 160 km/h e ai motoveicoli, quadricicli a motore e tricicli a motore per una velocità minima di 130 km/h. Se non sono adempiute le condizioni dell’articolo 58 capoverso 2, il venditore degli pneumatici deve fornire un’iscrizione che indichi la velocità massima ammessa per gli pneumatici.
Art. 106 cpv. 2 Gli autoveicoli della classe M1 devono essere provvisti di poggiatesta sui sedili anteriori più esterni.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1999.
27 settembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
1 RS 741.41
2494 1999-5212