Lexipedia

AS 1999 2629

Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica dell’11 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19771 relativa ai brevetti d’invenzione è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2 lett. a

2 Gli altri termini sono prorogati:

a. nella procedura d’esame, una volta di un mese se prima della scadenza del termine è presentata una richiesta, successivamente una seconda volta di tre mesi al massimo, se prima della scadenza del termine prorogato è presentata una richiesta motivata;

Art. 14 lett. b È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta: b. dei termini per l’inoltro delle dichiarazioni di priorità (art. 39 cpv. 2 e 4;

Abrogata

2 A partire dalla sesta tassa annuale, cinque tasse annuali possono essere pagate anti- cipatamente in una sola volta.

Art. 20 lett. b e 21 cpv. 4 Abrogati

1 RS 232.141

1999-4740 2629

Ordinanza sui brevetti RU 1999

2bis La dichiarazione di priorità può anche essere presentata entro due mesi dalla data del deposito. Se questo termine non è osservato il diritto di priorità si estingue.

2 La dichiarazione di priorità può anche essere presentata entro due mesi dalla data del deposito. Se questo termine non è osservato il diritto di priorità si estingue.

Titolo prima dell’art. 61a Capitolo 4: Esame relativo al contenuto Sezione 1: Disposizioni generali

Titolo prima dell’art. 62 Abrogato

Art. 62 cpv. 2

2 Le domande giusta i capoversi 1 e 1bis devono essere presentate per scritto.

2 La domanda di rinvio dell’esame dev’essere presentata per scritto.

Art. 69 cpv.1, secondo periodo, 2 e 4 1 ... Con l’annuncio gli sono pure comunicate le eventuali modificazioni dell’estratto e le correzioni giusta l’articolo 22 capoverso 2. 2 Dopo che la tassa annuale esigibile entro la data della fine dell’esame è stata pa- gata, la data probabile del rilascio del brevetto o della pubblicazione della domanda è comunicata al richiedente.

4 Abrogato

Art. 71 Abrogato

Ordinanza sui brevetti RU 1999

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

11 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin