AS 1999 3604
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP)
Modifica del 24 novembre 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 ottobre 19941 sul libero passaggio è modificata come segue:
Art. 7 Tasso d’ineresse di mora Il tasso d’interesse di mora equivale al tasso d’interesse minimo stabilito nella LPP2, aumentato di un quarto per cento.
Art. 8a Tasso d’interesse in caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio 1 In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l’articolo 22 LFLP, il tasso d’interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libe- ro passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici dovuti all’atto del divorzio corrisponde al tasso minimo valido nel periodo cor- rispondente secondo l’articolo 12 dell’ordinanza del 18 aprile 19843 sulla previden- za professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2). 2 Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1985, si applica il tasso del 4 per cento.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
24 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin