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AS 1999 410

Ordinanza del DFE concernente l'abrogazione di atti normativi in relazione all'entrata in vigore della nuova legge sull'agricoltura

Ordinanza del DFE concernente l’abrogazione di atti normativi in relazione all’entrata in vigore della nuova legge sull’agricoltura

del 7 dicembre 1998

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

Sezione 1: Abrogazione di atti normativi del DFE

Art. 1 Settore dell’agricoltura in generale L’ordinanza dell’8 giugno 19951 sull’importazione senza permesso di determinati prodotti agricoli nel traffico viaggiatori e di confine è abrogata.

Art. 2 Settore dell’economia lattiera Nel settore dell’economia lattiera sono abrogate le seguenti ordinanze: a. l’ordinanza del 26 giugno 19962 concernente l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera; b. l’ordinanza del DFEP dell’8 giugno 19953 concernente il ritiro di polvere di latte intero; c. l’ordinanza del DFEP dell’8 giugno 19954 sul calcolo delle quote a destinazio- ne vincolata dei dazi riscossi sugli oli e i grassi commestibili importati; d. l’ordinanza del DFEP dell’8 giugno 19955 sull’importazione e il ritiro di casei- na acida; e. l’ordinanza del DFEP del 26 novembre 19826 concernente l’indennità per la ri- scossione delle tasse sul latte e sulla panna destinati al consumo.

Art. 3 Settore della produzione animale e dell’allevamento Nel settore della produzione animale e dell’allevamento sono abrogate le seguenti ordinanze: a. l’ordinanza del 12 dicembre 19947 che stabilisce il numero dei cavalli ammessi all’importazione;

1 RU 1995 2988 2 RU 1996 2350 3 RU 1995 3008 4 RU 1995 3010, 1996 105 5 RU 1995 3024 6 RU 1982 2230 7 RU 1994 3104

410 1998-0269

Abrogazione di atti normativi in relazione all’entrata in vigore RU 1999 della nuova legge sull’agricoltura. O del DFE

b. l’ordinanza del DFEP del 21 luglio 19888 concernente un aiuto finanziario per l’esportazione di cavalli; c. l’ordinanza del DFEP del 1° aprile 19969 sul pollame; d. l’ordinanza del 22 marzo 198910 concernente le prestazioni al Fondo di riserva giusta l’ordinanza sul bestiame da macello; e. l’ordinanza del 12 dicembre 199511 concernente la procedura di vendita all’asta giusta l’ordinanza sul bestiame da macello; f. l’ordinanza del DFEP del 5 settembre 197712 sull’importazione e lo smercio di pecore e capre da macello e della loro carne.

Art. 4 Settore della produzione vegetale, della selezione vegetale e delle materie ausiliarie Nel settore della produzione vegetale, della selezione vegetale e delle materie ausi- liarie sono abrogate le seguenti ordinanze: a. l’ordinanza del 23 dicembre 199413 sulle sementi da cereali; b. l’ordinanza del 19 settembre 199614 sui tuberi-seme di patate; c. l’ordinanza dell’8 giugno 199515 concernente i dazi sui foraggi.

Art. 5 Settore dell’economia vitivinicola Nel settore dell’economia vitivinicola sono abrogate le seguenti ordinanze: a. l’ordinanza del DFEP del 28 aprile 199316 concernente l’esame delle varietà e l’elenco federale dei vitigni; b. l’ordinanza del DFEP del 30 maggio 199517 sull’importazione di vini naturali, di mosti d’uva, di succhi d’uva e di uve fresche da torchiare; c. l’ordinanza del DFEP del 16 gennaio 198918 concernente il controllo dei vini indigeni destinati all’esportazione; d. l’ordinanza del DFEP del 2 settembre 199119 concernente gli aiuti finanziari e le indennità per le campagne di uve da tavola; e. l’ordinanza del DFEP del 16 giugno 199720 sulle tasse per il controllo del commercio dei vini.

Art. 6 Settore dei pagamenti diretti Nel settore dei pagamenti diretti sono abrogate le seguenti ordinanze:

8 RU 1988 1434 9 RU 1996 2805, 1997 732, 1998 867 10 RU 1989 1453, 1995 3001, 1996 103 3483, 1997 2492 11 RU 1996 708 12 RU 1977 1856, 1995 3007 13 RU 1995 623, 1996 2737, 1997 598 2156 14 RU 1996 2612, 1997 2166 15 RU 1995 3069 5619, 1998 190 1247 1456 1770 16 RU 1993 1732 17 RU 1995 2996 5626, 1996 43 3090 18 RU 1989 234 19 RU 1991 2070 20 RU 1997 1439

Abrogazione di atti normativi in relazione all’entrata in vigore RU 1999 della nuova legge sull’agricoltura. O del DFE

a. l’ordinanza del DFEP del 28 febbraio 199721 sulla detenzione controllata di animali all’aperto; b. l’ordinanza del DFEP del 28 febbraio 199722 concernente i sistemi di stabula- zione particolarmente rispettosi degli animali.

Sezione 2: Abrogazione di atti normativi a livello di uffici

Art. 7 Le seguenti ordinanze sono abrogate: a. l’ordinanza dell’UFAG del 3 marzo 199823 sulla liberazione secondo l’OIVFF; b. l’ordinanza dell’Ufficio federale dell’agricoltura del 26 febbraio 199824 sul ca- talogo delle varietà di canapa; c. l’ordinanza dell’Ufficio federale dell’agricoltura del 1° novembre 199725 con- cernente le norme di composizione per i succedanei del latte da foraggio e i contributi calmieristici per la polvere di latte scremato; d. l’ordinanza dell’Ufficio federale dell’agricoltura del 7 giugno 199526 concer- nente i prezzi di cessione e le indennità calmieristiche per il burro; e. l’ordinanza dell’Ufficio federale di controllo dei prezzi dell’11 ottobre 198327 concernente i prezzi, i margini commerciali e i supplementi speciali per patate da semina indigene ed estere.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 8 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999, fatto salvo il capoverso 2.

2 L’articolo 2 lettere a, b ed e nonché l’articolo 7 lettere c e d entrano in vigore il 1° maggio 1999.

7 dicembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

21 RU 1997 1110 22 RU 1997 1104 23 RU 1998 987 1197 1453 1535 1780 2052 2282 2309 24 RU 1998 865 1457 25 RU 1998 7 26 RU 1995 3479, 1996 835, 1997 787 2250, 1998 13 27 RU 1983 1365, 1987 1171, 1990 1526 1716, 1994 2315

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