AS 1999 62
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura1; visto l’articolo 68 capoverso 1 della legge del 20 marzo 19592 sui cereali, ordina:
Capitolo 1: Campo d’applicazione e oggetto
Art. 1 1 I termini definiti nella presente ordinanza si applicano alla legge sull’agricoltura, alla legge del 20 marzo 1959 sui cereali e alle ordinanze emanate in base a esse.
2 L’ordinanza disciplina inoltre la procedura in materia di:
a. riconoscimento delle aziende e delle diverse forme di collaborazione inter- aziendale; b. verifica e delimitazione delle superfici.
Capitolo 2: Terminologia Sezione 1: Persone e unità standard di manodopera
Art. 2 Gestore 1 Per gestore s’intende la persona fisica o giuridica oppure la società di persone che gestisce un’azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo.
2 Se un gestore gestisce più unità di produzione, queste sono considerate come
un’azienda.
3 Se coniugi e conviventi gestiscono separatamente più unità di produzione, sono
considerati insieme come un unico gestore. 4 Se un’azienda produce prodotti conformemente al titolo secondo della legge sul- l’agricoltura, il produttore è considerato gestore.
RS 910.91
62 1998-0166
Ordinanza sulla terminologia agricola RU 1999
Art. 3 Unità standard di manodopera Le unità standard di manodopera (USM) sono calcolate in base ai seguenti coeffi- cienti: a. Superficie agricola utile SAU (art. 14)
1. SAU senza colture speciali (art. 15) 0,035 USM per ha
2. colture speciali senza vigneti in zone in forte
pendenza e terrazzate 0,40 USM per ha
3. vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate 1,00 USM per ha
b. Animali da reddito (art. 27)
1. vacche da latte, pecore da latte e capre da 0,05 USM per UBG
latte
2. suini da ingrasso, rimonte di oltre 25 kg e 0,01 USM per UBG
suinetti svezzati
3. suini riproduttori 0,02 USM per UBG
4. altri animali da reddito 0,04 USM per UBG
c. Supplementi
1. terreni declivi nella regione di montagna e
nella zona collinare 0,02 USM per ha
2. agricoltura biologica coefficienti lett. a mag-
giorati del 20%
3. alberi da frutto d’alto fusto nei campi 0,01 USM per 10 alberi
Art. 4 Valorizzatori del latte 1 Per valorizzatori del latte s’intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le so- cietà di persone che acquistano latte dai produttori, lo trasformano in latticini o lo rivendono. 2 Per valorizzatori del latte s’intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquistano latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini.
Art. 5 Venditori diretti Per venditori diretti s’intendono i produttori che vendono direttamente dalle loro aziende i loro prodotti ai consumatori.
Sezione 2: Forme di azienda e di comunità aziendale
Art. 6 Azienda
1 Per azienda s’intende un’impresa agricola che:
a. si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente; b. comprende una o più unità di produzione; c. è autonoma dal profilo giuridico; d. ha un proprio risultato d’esercizio; e e. è gestita durante tutto l’anno.
Ordinanza sulla terminologia agricola RU 1999
2 Per unità di produzione s’intende un insieme di terre, edifici e installazioni, visi- bilmente riconoscibile come tale nel quale sono attive una o più persone.
3 Se un’azienda comprende più di un’unità di produzione, per centro dell’azienda
s’intende il luogo nel quale si trova l’edificio principale oppure si svolgono le atti- vità economiche principali.
Art. 7 Azienda pastorizia Per azienda pastorizia si intende un’azienda conformemente all’articolo 6: a. che dispone di una superficie agricola utile (art. 14) e di una superficie d’estivazione (art. 24); b. nella quale il pastore:
1. abita tutto l’anno;
2. tiene durante tutto l’anno animali di sua proprietà; e
3. durante l’estivazione, tiene prevalentemente animali di terzi dietro com-
penso.
Art. 8 Azienda con pascoli comunitari Per azienda con pascoli comunitari s’intende un’impresa agricola che: a. serve alla messa al pascolo in comune di animali; b. comprende pascoli comunitari (art. 25); c. dispone di edifici o di installazioni per la messa al pascolo; e d. è gestita da un ente di diritto pubblico o da un’almenda.
Art. 9 Azienda d’estivazione
1 Per azienda d’estivazione s’intende un’impresa agricola che:
a. serve all’estivazione di animali; b. è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; c. comprende pascoli d’estivazione (art. 26); d. dispone di edifici o di installazioni necessari all’estivazione; e. può essere gestita soltanto durante l’estivazione ed è effettivamente gestita du- rante tale periodo; e f. è indipendente da altre aziende d’estivazione.
2 Un’azienda d’estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola
azienda d’estivazione.
Art. 10 Comunità aziendale 1 Per comunità aziendale s’intende il raggruppamento di due o più aziende qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a. le aziende o i loro centri sono situati a una distanza stradale di 15 km al massi- mo; b. le aziende sono state gestite in modo autonomo almeno per tre anni prima del raggruppamento in comunità; c. le aziende, al momento del raggruppamento, hanno ognuna un fabbisogno lavo- rativo di almeno 0,3 USM;
Ordinanza sulla terminologia agricola RU 1999
d. le aziende mettono a disposizione della comunità aziendale le loro terre (art. 14) e gli edifici rurali necessari; e. la totalità degli animali da reddito e il parco macchine diviene proprietà della comunità aziendale; f. la comunità aziendale si fonda su un contratto scritto; g. i membri della comunità sono occupati nella comunità aziendale e nessun membro lavora al di fuori di essa in misura superiore al 75 per cento; e h. la comunità tiene una contabilità che indica il risultato d’esercizio e la sua ri- partizione fra i membri. 2 Una persona fisica o una società di persone che gestisce l’azienda di una società anonima, una società in accomandita o una società a garanzia limitata è ammessa come membro della comunità aziendale se: a. ha una partecipazione maggioritaria nella società; b. gli attivi della società derivano principalmente dall’azienda gestita; e c. la società, i suoi azionisti o i suoi soci non partecipano a un’altra azienda o a un’altra comunità aziendale. 3 Il termine di tre anni di cui al capoverso 1 lettera b non si applica alle aziende che erano state affittate particella per particella in virtù di un’autorizzazione accordata giusta l’articolo 31 capoverso 2 lettera e della legge federale del 4 ottobre 19853 sull’affitto agricolo (LAA) o che, prima del raggruppamento, facevano già parte di una comunità aziendale.
4 La comunità aziendale è considerata un’azienda.
Art. 11 Comunità per la tenuta di animali
1 Vi è una comunità per la tenuta di animali se:
a. varie aziende tengono in comune gli animali da reddito; b. le aziende o i loro centri sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; c. le aziende sono state gestite in modo autonomo almeno per tre anni prima del raggruppamento in comunità; d. la collaborazione e la ripartizione degli animali sono disciplinate contrattual- mente; e. i membri della comunità sono occupati nelle loro aziende; e f. la comunità ha designato il membro incaricato di rappresentarla. 2 Il termine di tre anni di cui al capoverso 1 lettera c non si applica alle aziende che erano state affittate particella per particella in virtù di un’autorizzazione accordata giusta l’articolo 31 capoverso 2 lettera e LAA4 o che, prima della collaborazione, facevano già parte di una comunità aziendale.
Art. 12 Riconoscimento Aziende, aziende con pascoli comunitari, aziende pastorizie, aziende d’estivazione, comunità aziendali e comunità per la tenuta di animali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale. 3 RS 221.213.2; RU 1998 3012 4 RS 221.213.2; RU 1998 3012
Ordinanza sulla terminologia agricola RU 1999
Sezione 3: Superfici
Art. 13 Superficie aziendale (SA) La superficie aziendale comprende: a. la superficie agricola utile; b. la foresta (senza la superficie di pascolo dei pascoli boschivi); c. la superficie improduttiva ricoperta di vegetazione; d. le superfici improduttive quali piazzali di stabili, corti, vie o terra non coltiva- bile; e. le superfici non agricole quali cave di ghiaia, cave di pietra o corsi d’acqua.
Art. 14 Superficie agricola utile (SAU) Per superficie agricola utile s’intende la superficie dipendente da un’azienda, utiliz- zata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d’estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l’anno. La superficie agricola utile comprende: a. la superficie coltiva; b. la superficie permanentemente inerbita; c. i terreni da strame; d. la superficie con colture perenni; e. la superficie coltivata tutto l’anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura); f. la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 19915 sulle foreste.
Art. 15 Colture speciali 1 Per colture speciali s’intendono vigneti, luppolo, frutteti, bacche, verdure, eccetto le verdure per conserve, tabacco nonché piante medicinali e aromatiche. 2 Le colture speciali occupano le superfici di cui all’articolo 14 lettere a, d ed e.
Art. 16 Esclusione di superfici dalla SAU 1 Non sono considerate superficie agricola utile le superfici la cui destinazione prin- cipale non è l’utilizzazione agricola. 2 Una superficie non ha quale destinazione principale l’utilizzazione agricola se: a. quest’ultima è fortemente ridotta; b. il reddito derivante dall’utilizzazione agricola è minore di quello derivante da un’utilizzazione non agricola; o c. la funzione di cura è predominante. 3 I terreni edificabili urbanizzati nonché le superfici inserite in terreni da golf e da campeggio, in aerodromi e piazze d’esercitazione militari oppure le zone delimitate di linee ferroviarie, strade pubbliche o corsi d’acqua, non fanno parte della superfi- cie agricola utile, salvo se il gestore dimostra che si trovano al di fuori del settore di utilizzazione non agricola e che la loro destinazione principale è l’utilizzazione agri- cola.
5 RS 921.0
Ordinanza sulla terminologia agricola RU 1999
Art. 17 Superfici all’estero 1 Le superfici ubicate all’estero sono considerate superficie agricola utile di un’a- zienda se: a. si trovano nella zona economica estera di cui all’articolo 28 della legge sulle dogane6; b. i requisiti per l’importazione esente da dazio dei prodotti coltivati su questa superficie sono soddisfatti; c. il centro dell’azienda si trova nella zona economica limitrofa svizzera. 2 Per superfici coltivate per tradizione famigliare si intendono le superfici coltivate ininterrottamente almeno dal 1° maggio 1984 da un produttore residente nella zona economica limitrofa svizzera. 3 In caso di cessione di una superficie coltivata per tradizione famigliare, essa può essere sostituita da una superficie di misura equivalente, finora non coltivata per tra- dizione famigliare, a condizione che la superficie non sia ceduta a un altro produtto- re che gestisce un’azienda nella zona economica limitrofa svizzera. 4 I Cantoni tengono un registro delle superfici all’estero coltivate per tradizione fa- migliare.
Art. 18 Superficie coltiva 1 Per superficie coltiva s’intende la superficie sottoposta a rotazione. È composta dalla superficie coltiva aperta e dai prati artificiali. 2 Per superficie coltiva aperta s’intende la superficie destinata alle colture campicole annuali, alle colture di ortaggi e di bacche annuali nonché a quelle delle piante aro- matiche e medicinali annuali. Il maggese fiorito e il maggese da rotazione fanno parte della superficie coltiva aperta. 3 Per prato artificiale s’intende la superficie seminata a prato che nell’ambito di una rotazione viene sfruttata durante almeno un ciclo vegetativo.
Art. 19 Superficie permanentemente inerbita 1 Per superficie permanentemente inerbita s’intende la superficie coperta di grami- nacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d’estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre cinque anni come prato permanente o pascolo permanente. 2 Per prato permanente s’intende la superficie che viene falciata almeno una volta all’anno per la produzione di foraggio. 3 Per pascolo permanente s’intende la superficie destinata unicamente al pascolo. Le parti di pascolo ricoperte di cespugli o improduttive non sono computabili. Sono invece computabili le superfici di pascolo dei pascoli boschivi situati al di fuori della superficie d’estivazione. 4 Per pascoli boschivi si intendono i pascoli alberati di cui all’articolo 2 dell’ordi- nanza del 30 novembre 19927 sulle foreste.
6 RS 631.0 7 RS 921.01
Ordinanza sulla terminologia agricola RU 1999
5 I prati da sfalcio nelle regioni d’estivazione fanno parte della superficie perma- nentemente inerbita se: a. sono falciati annualmente e lo sfruttamento si fonda su una tradizione plurien- nale; b. il foraggio grezzo raccolto viene utilizzato per il foraggiamento invernale all’interno dell’azienda. 6 Le superfici che non vengono falciate ogni anno, ma che soddisfano le condizioni definite nel capoverso 5 per i prati da sfalcio nelle regioni d’estivazione, fanno a lo- ro volta parte della superficie permanentemente inerbita purché siano effettivamente sfruttate e se: a. formano un insieme di almeno 20 are; b. il loro sfruttamento non è pericoloso; e c. si tratta di superfici in proprietà o in affitto.
Art. 20 Superficie inerbita Per superficie inerbita s’intende il prato artificiale (art. 18 cpv. 3) e la superficie permanentemente inerbita (art. 19).
Art. 21 Terreni da strame Per terreni da strame s’intendono le superfici sfruttate in modo estensivo in luoghi paludosi e umidi che vengono falciate al massimo una volta all’anno e almeno ogni due o tre anni e il cui raccolto viene utilizzato solo eccezionalmente come foraggio all’interno dell’azienda.
Art. 22 Superficie con colture perenni
1 Per colture perenni si intendono:
a. vigneti; b. frutteti; c. colture pluriennali di bacche; d. piante medicinali e aromatiche pluriennali; e. luppolo; f. colture pluriennali di ortaggi quali asparagi e rabarbaro; g. colture floriorticole in pieno campo quali vivai e arboreti al di fuori delle su- perfici boschive; h. selve curate di castagni e noci con meno di 100 alberi per ettaro; i. colture pluriennali quali alberi di Natale e canne (Miscanthus).
2 Per frutteti s’intendono le colture compatte con una densità di:
a. almeno 300 alberi per ettaro in caso di meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi e sambuchi; b. almeno 200 alberi per ettaro in caso di albicocchi e peschi; c. almeno 100 alberi per ettaro in caso di ciliegi e noci.
Ordinanza sulla terminologia agricola RU 1999
Art. 23 Siepi, boschetti rivieraschi e campestri 1 Per siepi e boschetti rivieraschi s’intendono le strisce boschive in gran parte chiu- se, generalmente aventi una larghezza di alcuni metri, composte prevalentemente di arbusti, cespugli e singoli alberi indigeni e adatti alle caratteristiche locali. 2 Per boschetti campestri s’intendono i gruppi di cespugli e alberi di forma compatta, indigeni e adatti alle caratteristiche locali. 3 Siepi e boschetti rivieraschi e campestri non devono essere classificati dal Cantone come foresta oppure non devono superare contemporaneamente i tre valori massimi seguenti: a. superficie, incluso il margine erboso, al massimo 800 m2; b. larghezza, incluso il margine erboso, al massimo 12 m; c. età del popolamento, al massimo 20 anni. 2 Siepi e boschetti rivieraschi e campestri sono circondati da un margine erboso.
Art. 24 Superficie d’estivazione (SE)
1 Per superficie d’estivazione si intendono:
a. i pascoli comunitari; b. i pascoli d’estivazione; c. i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l’estivazione. 2 Le superfici nella regione d’estivazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 dell’or- dinanza del 7 dicembre 19988 sulle zone agricole sono considerate superfici d’esti- vazione anche se vengono sfruttate per altri scopi.
Art. 25 Pascoli comunitari I pascoli comunitari sono superfici appartenenti a collettività di diritto pubblico o privato tradizionalmente sfruttate in comune come pascolo da diversi detentori di animali, che fanno parte di un’azienda con pascoli comunitari (art. 8).
Art. 26 Pascoli d’estivazione Per pascoli d’estivazione s’intendono le superfici destinate esclusivamente al pa- scolo, che servono all’estivazione di animali e fanno parte di un’azienda pastorizia (art. 7) o di un’azienda d’estivazione (art. 9).
Sezione 4: Animali da reddito
Art. 27 1 Per la conversione degli animali da reddito delle diverse categorie in unità di be- stiame grosso (UBG) si applicano i coefficienti che figurano nell’allegato.
2 Per animali che consumano foraggio grezzo s’intendono gli animali delle specie
bovina ed equina nonché pecore, capre, bisonti, cervi, lama e alpaca. Per la conver- 8 RS 912.1; RU 1999 ...
Ordinanza sulla terminologia agricola RU 1999
sione in unità di bestiame grosso foraggio grezzo (UBGFG) si applicano i coeffi- cienti che figurano nell’allegato. 3 Per la ripartizione di un animale secondo la corrispondente classe d’età è determi- nante la sua età il giorno di riferimento fissato per la rilevazione.
Sezione 5: Prodotti
Art. 28 Latte commercializzato Per latte commercializzato (latte commerciale) s’intende il latte che: a. lascia l’azienda o l’azienda d’estivazione per il consumo immediato, la trasfor- mazione o l’uso a scopo foraggero; b. nell’azienda o nell’azienda d’estivazione viene trasformato in prodotti che non sono destinati al consumo proprio del produttore.
Art. 29 Formaggio di montagna
1 Per formaggio di montagna s’intende il formaggio:
a. proveniente da latte che è stato prodotto in aziende della regione di montagna; e b. prodotto in un’azienda di trasformazione della regione di montagna o di una regione ai sensi della legge federale del 21 marzo 19979 sull’aiuto agli investi- menti nelle regioni montane (regione LIM). 2 Se il latte prodotto nella regione di montagna è trasformato in formaggio in un’a- zienda di trasformazione situata al di fuori della regione di cui al capoverso 1 lettera b, il prodotto è considerato formaggio di montagna se: a. sussiste un legame geografico con la regione di montagna o con la regione LIM; b. la denominazione “formaggio di montagna” è stata utilizzata ininterrottamente almeno dal 1996; e c. per i consumatori non vi è pericolo di frode.
Capitolo 3: Procedura
Art. 30 Riconoscimento di forme di azienda (art. 6-9), comunità aziendali (art. 10) e comunità per la tenuta di animali (art. 11)
1 Le domande di riconoscimento vanno inoltrate al Cantone competente corredate
dei necessari documenti. Il Cantone verifica se esse adempiono le condizioni di cui agli articoli 6-11. 2 La decisione di riconoscimento ha effetto dalla data di inoltro della domanda. Se per l’entrata in vigore del contratto che istituisce una comunità è stata convenuta una data posteriore, la decisione di riconoscimento ha effetto dalla data d’inizio del con- tratto.
9 RS 901.1
Ordinanza sulla terminologia agricola RU 1999
3 I Cantoni verificano periodicamente se le aziende e le comunità adempiono ancora le condizioni. Se ciò non è il caso, revocano il riconoscimento, sia esso formale o tacito. Il Cantone stabilisce la data in cui la revoca prende effetto.
Art. 31 Verifica dei dati relativi alle superfici e della delimitazione delle superfici 1 Il Cantone verifica in base ai dati della misurazione ufficiale le indicazioni relative alle superfici e la delimitazione delle superfici. 2 Se la misurazione ufficiale non è aggiornata, il Cantone si basa sull’utilizzazione effettiva delle superfici.
3 Se la misurazione ufficiale manca, il Cantone rileva le superfici.
Art. 32 Competenza 1 È competente per il riconoscimento delle forme di azienda e di comunità aziendali e per la verifica delle superfici il Cantone nel quale è situata l’azienda, l’azienda con pascoli comunitari, l’azienda pastorizia, l’azienda d’estivazione, la comunità azien- dale, la comunità per la tenuta di animali oppure la superficie interessata. 2 Se tra aziende situate in Cantoni diversi sussiste un legame, per la verifica e il ricono- scimento è competente il Cantone sul quale si trova il centro dell’azienda più grande. 3 Se aziende di Cantoni diversi si uniscono in una comunità aziendale o in una co- munità per la tenuta di animali, per il riconoscimento è competente il Cantone nel quale si trova l’azienda del membro designato per rappresentare la comunità.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 33 Esecuzione
1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza.
2 L’Ufficio federale dell’agricoltura vigila sull’esecuzione.
Art. 34 Disposizione transitoria Per quanto riguarda il disciplinamento del mercato lattiero, le disposizioni dell’ordi- nanza del 26 aprile 199310 sulla terminologia agricola sono applicabili fino al 30 aprile 1999.
10 RU 1993 1598, 1994 407
Ordinanza sulla terminologia agricola RU 1999
Art. 35 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
Ordinanza sulla terminologia agricola RU 1999
Allegato (art. 27)
Coefficienti per la conversione degli animali in unità di bestiame grosso
Animali della specie bovina Coefficiente per animale Allevamento e reddito Vacche (senza le vacche madri e nutrici) 1,0 Tori e giovenche di oltre 2 anni 0,6 Bestiame giovane da 1 a 2 anni 0,4 Bestiame giovane fino a 1 anno 0,25 Tenuta di vacche madri e nutrici Vacche madri e nutrici (senza i vitelli) 0,8 Vitelli di vacche madri e nutrici, per l’ingrasso, fino a 1 anno 0,17 Ingrasso di bestiame grosso Giovenche, tori e buoi di oltre 4 mesi 0,4 Vitelli per l’ingrasso di bestiame grosso fino a 4 mesi 0,08 Ingrasso di vitelli Vitelli da ingrasso (2,8-3 cicli per posta) 0,1 Animali della specie equina Giumente in lattazione 1,0 Puledri accompagnati dalla giumenta (compresi nel coefficiente 0,0 della madre) Altri cavalli di oltre 3 anni 0,7 Altri puledri fino a 3 anni 0,5 Muli e bardotti di ogni età 0,4 Pony, cavalli piccoli e asini di ogni età 0,25 Ovini Pecore munte 0,25 Altri ovini di oltre 1 anno 0,17 Agnelli fino a 1 anno (compresi nei coefficienti degli animali di sesso 0,0 femminile) Caprini Capre munte 0,2 Altri caprini di oltre 1 anno 0,17 Capretti fino a 1 anno (compresi nel coefficiente dell’animale di sesso 0,0 femminile)
Ordinanza sulla terminologia agricola RU 1999
Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo Coefficiente per animale
Bisonti di oltre 3 anni (riproduttori adulti) 0,8 Bisonti fino a 3 anni (allevamento e ingrasso) 0,4 Daini di ogni età 0,1 Cervi di ogni età 0,2 Lama di oltre 2 anni 0,17 Lama fino a 2 anni 0,11 Alpaca di oltre 2 anni 0,11 Alpaca fino a 2 anni 0,07 Conigli Fattrici (maschio e finissaggio dei giovani animali compresi 0,125 nel coefficiente) Suini Scrofe riproduttrici in lattazione (durata di lattazione 4-8 settimane; 0,55 5,7-10,4 cicli per posta) Lattonzoli (compresi nel coefficiente della madre) 0,0 Scrofe riproduttrici non in lattazione di più di 6 mesi (ca. 3 cicli 0,26 per posta) Verri riproduttori 0,25 Suinetti svezzati (trasferiti per l’ingrasso con ca. 25 kg, 8-12 cicli o 0,06 trasferiti per l’ingrasso con ca. 35 kg, 6-8 cicli per posta) Rimonte e suini da ingrasso (ca. 3 cicli per posta) 0,17 Pollame da reddito Galline da allevamento, galli da allevamento e ovaiole 0,01 Pollastrelle, galletti e pulcini (senza i polli da ingrasso) 0,004 Polli da ingrasso di ogni età (durata d’ingrasso ca. 40 giorni; 6,5-7,5 0,004 cicli per posta) Tacchini di ogni età (ca. 3 cicli per posta) 0,015
Altri coefficienti di conversione sono calcolati, se necessario, dal servizio designato dall’Ufficio federale dell’agricoltura in funzione dell’escrezione di azoto e fosforo degli animali