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AS 1999 721

Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori

Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV)

del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 21 della legge federale del 18 giugno 19931 sul trasporto di viag- giatori; visto l’articolo 20 della legge federale del 29 marzo 19502 sulle imprese filoviarie; visto l’articolo 7 della legge federale del 3 ottobre 19753 sulla navigazione interna, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione La presente ordinanza disciplina il rilascio di concessioni e di autorizzazioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori mediante ferrovie e altri mezzi di trasporto guidati, filobus, automobili e battelli. Essa disciplina anche le deroghe alla privativa del trasporto di viaggiatori.

Art. 2 Regolarità 1 Sono considerate regolari le corse fra le stesse località che, in un intervallo non superiore a 15 giorni, si ripetono più di due volte.

2 Nel traffico viaggiatori transfrontaliero, sono considerate regolari le corse

effettuate in un intervallo di tempo identificabile.

Art. 3 Trasporto professionale 1 Agisce a titolo professionale chi trasporta viaggiatori per conseguire un utile.

2 È considerato un utile l’ottenimento di denaro o di prestazioni in natura oppure il conseguimento di altri vantaggi commerciali.

3 Sono considerate professionali anche le corse che non sono pubbliche.

RS 744.11 1 RS 744.10 2 RS 744.21 3 RS 747.201

1998-0213 721

Concessione per il trasporto di viaggiatori RU 1999

Capitolo 2: Privativa del trasporto di viaggiatori Sezione 1: Portata

Art. 4 Principio 1 Il diritto di trasportare viaggiatori regolarmente e a titolo professionale può essere conferito a persone fisiche o giuridiche mediante concessioni o autorizzazioni. 2 La concessione o l’autorizzazione è rilasciata per una o più linee. Per linea si intendono tutte le corse dirette con uno stesso punto di partenza e d’arrivo, com- prese le corse supplementari, nonché le corse mattutine e serali su tratte parziali. Sono considerati punti di partenza e d’arrivo anche i nodi e i punti dove la funzione di collegamento cambia. Le offerte che hanno diverse funzioni di collegamento sulla stessa tratta sono considerate ognuna una linea. 3 Per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori all’interno di una deter- minata regione possono essere rilasciate concessioni e autorizzazioni di zona. 4 La concessione o l’autorizzazione stabilisce con quali mezzi di trasporto e, se l’offerta completa concessioni già esistenti, le ore previste per il trasporto dei viaggiatori.

Art. 5 Obbligo della concessione È necessaria una concessione per il servizio di linea, per i servizi di linea speciali e per le corse analoghe al servizio di linea che non sottostanno all’obbligo dell’au- torizzazione e per i quali non sono previste deroghe alla privativa del trasporto di viaggiatori. Una concessione può essere rilasciata anche per corse per le quali sussiste un interesse pubblico di sottoporre l’offerta agli obblighi fondamentali ai sensi dell’articolo 23.

Art. 6 Obbligo dell’autorizzazione 1 Per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori nell’ambito del traffico esclusivamente transfrontaliero è necessaria un’autorizzazione federale.

2 È necessaria un’autorizzazione cantonale per:

a. le corse che, nell’arco di un anno, sono offerte al massimo durante otto settimane consecutive; b. il trasporto a richiesta con veicoli stradali, qualora le corse non abbiano una funzione di collegamento giusta l’articolo 5 dell’ordinanza del 18 dicembre

19954 sulle indennità;

c. le corse analoghe al servizio di linea, qualora non abbiano una funzione di collegamento giusta l’articolo 5 dell’ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità; d. il trasporto di scolari; e. il trasporto di operai; f. il trasporto per conto proprio; g. le corse nell’ambito di un servizio ausiliario;

4 RS 742.101.1

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h. le corse di sola andata; i. le corse pendolari con alloggio.

Art. 7 Deroghe

1 Non sottostanno alla privativa del trasporto di viaggiatori:

a. il trasporto di persone handicappate; b. il trasporto di militari; c. il trasporto con mezzi di trasporto privati, qualora le imprese di trasporti pubblici non offrano collegamenti o tali collegamenti siano insufficienti; d. il servizio occasionale; e. il trasporto di viaggiatori con veicoli e battelli non motorizzati. 2 Nell’ambito del traffico esclusivamente transfrontaliero, non sottostanno inoltre alla privativa: a. i servizi di linea speciali; b. le corse con meno di nove passeggeri.

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano a corse comparabili a corse o a corse in

coincidenza già esistenti dei servizi di linea e che si rivolgono ai loro utenti.

Art. 8 Assoggettamento alla privativa In caso di dubbio, l’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) decide se e secondo quali modalità un servizio di trasporto è assoggettato alla privativa.

Sezione 2: Categorie del trasporto di viaggiatori

Art. 9 Servizio di linea 1 È considerato servizio di linea il collegamento regolare e conforme all’orario fra un punto di partenza e una destinazione, nell’ambito del quale i viaggiatori possono salire o scendere dal mezzo di trasporto alle fermate previste dall’orario. È inoltre considerato servizio di linea il trasporto a richiesta.

2 Il trasporto a richiesta è un servizio di linea nell’ambito del quale le corse

pubblicate sono effettuate soltanto se vi è una domanda sufficiente.

Art. 10 Corse analoghe al servizio di linea 1 Sono considerate analoghe al servizio di linea le corse nell’ambito delle quali i viaggiatori sono raggruppati oppure vengono annunciate determinate destinazioni, in particolare le corse su richiesta e le corse collettive. 2 Le corse su richiesta sono fissate all’interno di una zona stabilita e su tratte scelte liberamente, senza orari e soltanto su specifica richiesta dei viaggiatori. 3 Le corse collettive sono fissate all’interno di una zona definita, sono effettuate secondo orari pubblicati e collegano una determinata fermata alla destinazione dei viaggiatori oppure un punto di partenza dei viaggiatori a una determinata fermata.

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Art. 11 Servizi di linea speciali È considerato servizio di linea speciale il trasporto regolare di talune categorie di viaggiatori, a esclusione di altre categorie. Ne fanno parte: a. il trasporto di scolari: trasporto di scolari e studenti dal luogo di domicilio alla scuola e viceversa; b. il trasporto di operai: trasporto di operai dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa; c. il trasporto per conto proprio: le corse che una persona fisica o giuridica effettua quale attività accessoria a scopo non lucrativo con veicoli e personale propri; d. le corse nell’ambito di un servizio ausiliario: le corse effettuate da un’azienda non attiva nel settore dei trasporti o quelle effettuate per suo conto o a sua richiesta per i suoi clienti, il suo personale, i suoi membri o visitatori; e. il trasporto con mezzi di trasporto privati: le corse nell’ambito delle quali il conducente di un veicolo o di un battello conduce regolarmente e dietro rimunerazione persone su determinate tratte; f. il trasporto di persone handicappate; g. il trasporto di militari; h. le corse di sola andata: trasporto regolare di un gruppo di viaggiatori previamente costituito in una direzione su una determinata tratta. i. le corse pendolari con alloggio: le corse turistiche nell’ambito delle quali gruppi di viaggiatori previamente costituiti sono depositati in un luogo di destinazione comune e ricondotti al punto di partenza comune mediante un’ulteriore corsa effettuata dalla stessa impresa purché, oltre alla prestazione di trasporto, nell’ambito dell’offerta forfettaria, sia previsto l’alloggio nel luogo di destinazione per almeno i 4/5 dei viaggiatori durante almeno due notti.

Art. 12 Servizio occasionale 1 Sono considerate servizio occasionale le corse circolari e tutte le altre corse regolari e professionali che non rientrano nel servizio di linea, incluse le corse analoghe al servizio di linea e i servizi di linea speciali, e nell’ambito delle quali vengono trasportati gruppi di viaggiatori previamente costituiti su iniziativa di un committente o della stessa impresa di trasporto. 2 Nel caso di corse circolari, uno o più gruppi di viaggiatori previamente costituiti sono trasportati mediante la stessa corsa e ogni gruppo è ricondotto al punto di partenza mediante lo stesso veicolo.

Capitolo 3: Concessioni Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 13 Rilascio e rinnovo 1 Una concessione può essere rilasciata o rinnovata se la prestazione di trasporto da fornire sulla base della concessione può essere effettuata in modo adeguato ed

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economico. In particolare, non possono opporvisi interessi essenziali in materia di pianificazione del territorio e di protezione della natura.

2 Una concessione può inoltre essere rilasciata solamente se:

a. è istituito un nuovo importante collegamento di trasporto; oppure b. dal punto di vista dell’economia nazionale, non insorgono condizioni di con- correnza svantaggiose per l’offerta esistente di altre imprese di trasporti pub- blici, in particolare:

1. non viene pregiudicata l’esistenza di offerte di trasporto concessionarie ai

sensi di questo capitolo o conformemente all’ordinanza dell’8 novembre

19785 sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune;

oppure

2. le offerte di trasporto cofinanziate dall’ente pubblico con contributi d’e-

sercizio o d’investimento non sono confrontate a una sensibile concor- renza; oppure 3. il traffico non è trasferito dalla rotaia alla strada se il trasferimento non è approvato dalla Confederazione e dai Cantoni. 3 Qualora l’istituzione di una nuova linea che non costituisce un nuovo importante collegamento di trasporto comporti l’aumento delle indennità necessarie per una linea esistente, quest’ultima può esigere dall’altra un pagamento compensativo annuo. 4 L’impresa richiedente deve disporre delle concessioni e autorizzazioni necessarie per l’utilizzazione delle vie di comunicazione. Deve garantire l’osservanza delle disposizioni legali. 5 Al momento del rilascio della concessione, occorre tenere conto del coordinamento all’interno dei trasporti pubblici.

Art. 14 Durata Di regola, la concessione è rilasciata per dieci anni. Nel caso di un periodo d’am- mortamento dei mezzi d’esercizio più lungo, la durata può essere adeguata di conseguenza, senza comunque superare i 25 anni.

Art. 15 Trasferimento e contratto d’esercizio

1 La concessione può essere trasferita a un terzo su domanda e con il consenso

scritto dell’impresa concessionaria. 2 Singoli diritti e obblighi, soprattutto relativi all’esecuzione di corse, possono es- sere trasferiti a un terzo mediante un contratto d’esercizio. L’impresa concessionaria è responsabile nei confronti della Confederazione per quanto concerne l’adempi- mento degli obblighi.

3 I contratti d’esercizio sono inviati all’Ufficio federale per informazione.

5 RS 743.11

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Art. 16 Modifica 1 In quanto importanti interessi pubblici lo giustifichino, la concessione può essere modificata nel corso del periodo di validità. L’interesse pubblico è considerato importante soprattutto quando vi è la possibilità di rispondere al fabbisogno in materia di trasporti in modo adeguato ed economico. 2 Qualora la concessione sia modificata per motivi indipendenti dall’interessato, la Confederazione deve versare un’indennità adeguata ai danni comprovati derivanti da una revoca dei diritti vigenti. Essa ha diritto di regresso nei confronti dei terzi all’origine della modifica.

3 Qualora desideri modificare la concessione, l’impresa concessionaria deve

inoltrare una richiesta motivata.

4 L’articolo 13 si applica per analogia.

5 Durante un anno al massimo, la prestazione di trasporto può essere effettuata

interamente o parzialmente con un mezzo di trasporto diverso da quello previsto nella concessione o nell’autorizzazione, senza che la concessione o l’autorizzazione debba essere modificata. L’Ufficio federale deve esserne informato.

Art. 17 Rinuncia Se desidera rinunciare alla concessione, il titolare deve presentare una domanda di annullamento. Se non vi è stata esplicitamente autorizzata, l’impresa concessionaria non può interrompere l’esercizio fintanto che la concessione non è stata annullata.

Art. 18 Revoca

1 La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, parzialmente o

integralmente, se: a. importanti interessi pubblici lo giustificano; b. non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio; c. l’impresa non esercita i diritti conferitile o li esercita solo parzialmente; d. l’impresa ha violato in modo grave o ripetuto i propri obblighi. 2 L’interesse pubblico è considerato importante soprattutto quando vi è la possibilità di rispondere al fabbisogno in materia di trasporti in modo adeguato ed economico, ad esempio trasferendo una linea a un’altra impresa nel quadro della procedura d’ordinazione conformemente all’ordinanza del 18 dicembre 19956 sulle indennità o di una procedura equivalente, oppure mediante l’istituzione di aziende di trasporto regionali. 3 Qualora la concessione sia revocata per motivi indipendenti dall’interessato, la Confederazione versa un’indennità adeguata ai danni comprovati. Essa ha diritto di regresso nei confronti dei terzi all’origine della revoca.

4 L’impresa concessionaria ha il diritto di essere sentita.

6 RS 742.101.1

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Art. 19 Designazione ufficiale D’intesa con l’impresa, l’Ufficio federale stabilisce la designazione ufficiale e le iniziali. Queste sono vincolanti per le pubblicazioni degli orari e delle tariffe.

Sezione 2: Procedura

Art. 20 Domanda di concessione

1 Le domande di rilascio, rinnovo, trasferimento o modifica della concessione

devono essere sottoposte, in cinque copie, all’Ufficio federale al più presto dieci mesi e al più tardi tre mesi prima dell’inizio o del proseguimento delle corse e nel caso di corse transfrontaliere quattro mesi prima di tale data.

2 Le domande devono contenere le indicazioni menzionate nell’allegato.

3 In caso di rinnovo, l’Ufficio federale può rinunciare a singoli documenti.

4 Se la concessione è richiesta da un’impresa che intende effettuare il trasporto di viaggiatori su un’infrastruttura ferroviaria per la quale va rilasciata una concessione e sulla quale non deve essere accordato l’accesso alla rete, si applicano le disposizioni procedurali dell’ordinanza del 25 novembre 19987 sul rilascio della concessione per l’infrastruttura ferroviaria.

Art. 21 Procedura di consultazione 1 Prima del rilascio della concessione, devono essere consultati i Cantoni interessati, le associazioni di trasporto e le imprese di trasporti pubblici, inclusi i gestori dell’infrastruttura. Il loro parere deve parimenti essere richiesto in caso di trasferi- mento, modifica, rinnovo, rinuncia e revoca della concessione. 2 Spetta ai Cantoni consultare altre autorità e cerchie interessate all’interno del Can- tone.

Art. 22 Inizio dell’esercizio L’esercizio può iniziare soltanto dal momento in cui è stata rilasciata la concessione e sono disponibili le autorizzazioni cantonali necessarie.

Sezione 3: Statuto giuridico dell’impresa

Art. 23 Obblighi fondamentali 1 L’impresa è tenuta a fornire l’offerta descritta nella concessione o nell’autoriz- zazione per l’intera durata di validità.

7 RS 742.121; RU 1999 689

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2 L’obbligo di trasporto e gli obblighi in materia di tariffe e di orari sono retti dalla legge federale del 4 ottobre 19858 sul trasporto pubblico e dall’ordinanza del 25 novembre 19989 sugli orari.

Art. 24 Contabilità e obbligo di informare Una volta all’anno, l’impresa ha l’obbligo di allestire e sottoporre all’Ufficio federale un rapporto di gestione ai sensi delle disposizioni sulle società anonime e, conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale, un conto d’esercizio e i dati statistici concernenti l’attività commerciale esercitata nell’ambito della concessione.

Sezione 4: Prescrizioni tecniche

Art. 25 Principio Le prescrizioni tecniche e i servizi preposti al controllo sono retti dalle pertinenti leggi e ordinanze. In deroga a esse, per i veicoli stradali utilizzati nell’ambito di una concessione sono inoltre applicate le seguenti prescrizioni.

Art. 26 Approvazione e prontezza d’impiego dei veicoli 1 I veicoli possono essere messi in servizio soltanto se l’Ufficio federale li ha controllati e dichiarati per scritto idonei al servizio.

2 L’impresa concessionaria deve mantenere costantemente operativi i veicoli

necessari all’adempimento degli obblighi previsti nella concessione.

3 Essa deve disporre del numero necessario di veicoli di riserva. Più aziende

possono utilizzare in comune i veicoli di riserva.

Art. 27 Verifica, manutenzione e controllo dei veicoli 1 Tutti i veicoli utilizzati nell’esercizio dell’impresa concessionaria vanno tenuti costantemente in uno stato conforme alle prescrizioni e alla sicurezza dell’esercizio. Essi sottostanno alla verifica periodica giusta l’ordinanza del 19 giugno 199510 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.

2 Qualora l’impresa concessionaria trascuri il controllo e la manutenzione dei

veicoli, l’Ufficio federale può ordinare revisioni e riparazioni straordinarie a spese dell’impresa concessionaria.

Art. 28 Sostituzione, trasformazione e non conformità dei veicoli La sostituzione, la trasformazione o la dichiarazione di non conformità dei veicoli da parte della polizia devono essere notificate senza indugio all’Ufficio federale.

8 RS 742.40 9 RS 742.151.4; RU 1999 698 10 RS 741.41

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Art. 29 Modifiche successive dei veicoli Qualora la sicurezza del traffico o altri importanti motivi lo richiedano, l’autorità competente può ordinare che i veicoli approvati siano modificati o completati.

Sezione 5: Competenze

Art. 30 Dipartimento Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni rilascia e revoca le concessioni.

Art. 31 Ufficio federale

1 L’Ufficio federale:

a. svolge la procedura di consultazione e si occupa del coordinamento all’interno dell’amministrazione; b. rinnova, trasferisce, modifica le concessioni, ne amplia la portata e le annulla; c. sorveglia l’esercizio e la gestione delle imprese concessionarie; d. decide in merito alle interruzioni dell’esercizio (art. 17). 2 Per i veicoli stradali, l’Ufficio federale può affidare le verifiche prescritte a istituzioni, aziende o organizzazioni che garantiscono un’esecuzione conforme alle prescrizioni. Esse devono rendere conto delle verifiche all’Ufficio federale.

Capitolo 4: Autorizzazioni cantonali

Art. 32 Rilascio e rinnovo

1 Un’autorizzazione è rilasciata o rinnovata qualora:

a. non sia pregiudicata l’offerta esistente di trasporti pubblici; b. le offerte di trasporto cofinanziate dai poteri pubblici con contributi d’esercizio o d’investimento non siano confrontate a una sensibile concorrenza; c. non vi si oppongano interessi essenziali in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell’ambiente; e d. sia garantita l’osservanza delle pertinenti disposizioni. 2 Per le corse che varcano i confini cantonali, l’autorizzazione dev’essere rilasciata dal Cantone sul cui territorio si trova il punto di partenza. I Cantoni interessati devono essere sentiti. In caso di controversia decide l’Ufficio federale.

Art. 33 Durata Le autorizzazioni sono rilasciate per una durata massima di dieci anni.

Art. 34 Trasferimento, modifica e rinuncia

1 L’autorizzazione può essere trasferita o modificata su domanda del titolare.

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2 Il titolare può rinunciare all’autorizzazione in qualsiasi momento mediante notifica al Cantone.

Art. 35 Revoca L’autorizzazione può essere revocata se: a. sono venute meno le condizioni che deve adempiere; b. sono state commesse violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni o degli oneri.

Art. 36 Prescrizioni cantonali I Cantoni emanano prescrizioni complementari relative alla procedura d’autoriz- zazione e, in particolare, designano le autorità responsabili delle autorizzazioni e della sorveglianza. Fissano gli emolumenti.

Capitolo 5: Autorizzazioni federali

Art. 37 Obbligo dell’autorizzazione È necessaria l’autorizzazione per: a. il servizio di linea transfrontaliero; b. le corse transfrontaliere analoghe al servizio di linea; c. le corse pendolari transfrontaliere qualora non sia previsto alcun alloggio nel luogo di destinazione per almeno i 4/5 dei viaggiatori e durante almeno due notti.

Art. 38 Divieto di cabotaggio Le autorizzazioni definite nel presente capitolo non conferiscono il diritto di trasportare viaggiatori esclusivamente all’interno della Svizzera.

Art. 39 Foglio di viaggio per il traffico stradale 1 Per le corse pendolari transfrontaliere con alloggio e i servizi occasionali transfron- talieri con veicoli stradali, è obbligatorio munirsi del foglio di viaggio e delle relative traduzioni. Il foglio deve essere compilato prima dell’inizio della corsa. 2 Il foglio di viaggio è distribuito dall’Ufficio federale e contiene almeno le seguenti indicazioni: a. il tipo di servizio di trasporto; b. l’itinerario principale; c. nel caso di corse pendolari con alloggio, la durata del soggiorno, le date di partenza e di rientro, nonché il punto di partenza e la destinazione; d. la o le imprese di trasporto interessate.

Art. 40 Rilascio

1 L’autorizzazione è rilasciata qualora sia provato che:

a. il rispetto delle pertinenti disposizioni è garantito;

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b. il servizio di trasporto non pregiudica direttamente l’esistenza dei servizi di linea già autorizzati, a meno che non siano servizi di linea del traffico stradale effettuati da un’unica impresa di trasporto o da un unico gruppo di imprese di trasporto; c. i servizi ferroviari analoghi sulla linea o su tratti di linea interessati non sono confrontati a una grave situazione concorrenziale; d. il servizio non offre soltanto le corse più redditizie; e. le corse sono effettuate mediante i veicoli direttamente a disposizione dell’im- presa. 2 L’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione può esigere una garanzia ban- caria sino a 50 000 franchi. Questa serve a coprire eventuali pretese di viaggiatori o dell’Ufficio federale.

3 L’articolo 20 è applicabile per analogia alla procedura.

Art. 41 Durata L’autorizzazione è rilasciata al massimo per cinque anni per i servizi di linea e al massimo per due anni per gli altri servizi di trasporto.

Art. 42 Rinnovo e modifica L’articolo 40 è applicabile, per analogia, al rinnovo e alla modifica dell’autorizza- zione.

Art. 43 Titolare dell’autorizzazione L’autorizzazione è rilasciata a nome dell’impresa di trasporto e non è trasferibile. Con l’accordo dell’Ufficio federale, l’impresa titolare dell’autorizzazione può tuttavia affidare l’esecuzione dei trasporti a un’altra impresa, purché ciò sia previsto nell’autorizzazione.

Art. 44 Rinuncia

1 Il titolare dell’autorizzazione può rinunciarvi in qualsiasi momento.

2 La rinuncia a servizi di linea diventa effettiva tre mesi dopo che l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione ha ricevuto la relativa dichiarazione di rinuncia. 3 Qualora la rinuncia sia motivata con una domanda insufficiente, il termine è di un mese.

4 La rinuncia a servizi pendolari senza alloggio diventa effettiva dal giorno

menzionato nella relativa dichiarazione dal titolare dell’autorizzazione all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione.

Art. 45 Revoca L’autorizzazione può essere revocata se: a. sono venute meno le condizioni che deve adempiere; b. sono state commesse violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni o degli oneri.

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Art. 46 Obblighi fondamentali, contabilità e obbligo d’informare Gli articoli 23 e 24 si applicano per analogia allo statuto giuridico dell’impresa.

Art. 47 Competenza e procedura 1 Nella misura in cui accordi internazionali non prevedano altrimenti, il Diparti- mento è competente per il rilascio e la revoca di un’autorizzazione.

2 Nella misura in cui accordi internazionali non prevedano altrimenti, l’Ufficio

federale è competente per il rinnovo, la modifica e il completamento di un’autorizza- zione. 3 Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’Ufficio federale può consultare i Cantoni interessati, le associazioni di trasporto e le imprese di trasporti pubblici (inclusi i gestori dell’infrastruttura).

Capitolo 6: Partecipazione ed elenco

Art. 48 Obbligo di informare, diritto di accesso, obbligo di notifica

1 Chi trasporta regolarmente e a titolo professionale viaggiatori deve informare

l’Ufficio federale in merito al proprio esercizio.

2 Autorizza in ogni momento l’Ufficio federale a circolare gratuitamente e ad

accedere a impianti, installazioni, veicoli e battelli.

3 Gli infortuni con lesioni personali e i decessi avvenuti nell’ambito di corse

assoggettate alla privativa del trasporto di viaggiatori devono essere notificati all’Ufficio federale.

Art. 49 Elenco, pubblicazione 1 L’elenco delle concessioni e delle autorizzazioni della Confederazione e gli elenchi delle autorizzazioni cantonali sono pubblici. 2 Gli elenchi comprendono i nomi e gli indirizzi dei concessionari e dei titolari di autorizzazioni, nonché il contenuto e la durata della relativa concessione o autorizzazione. 3 I dati relativi alla produzione e alle prestazioni nonché i valori finanziari e, nel caso di offerte che beneficiano di indennità dei poteri pubblici, anche i dettagli finanziari possono essere pubblicati per ciascuna linea o concessione.

Capitolo 7: Perseguimento penale

Art. 50 1 L’Ufficio federale è competente per il perseguimento penale e il giudizio in caso di violazione della privativa del trasporto di viaggiatori e di mancato rispetto dell’obbligo di richiedere l’autorizzazione.

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2 Il procedimento è retto dalla legge federale sul diritto penale amministrativo11.

Capitolo 8: Emolumenti

Art. 51 Gli emolumenti sono retti dall’ordinanza del 25 novembre 199812 sugli emolumenti dell’UFT.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 52 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. Sono abrogate:

a. l’ordinanza del 18 dicembre 199513 sulle concessioni per automobili; b. l’ordinanza del 9 agosto 197214 concernente la navigazione sottoposta a concessione o a permesso.

2. L’ordinanza del 6 luglio 195115 sulle filovie è modificata come segue:

Art. 1 e 2 Abrogati

3. L’ordinanza del 14 marzo 199416 sulla costruzione dei battelli è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1

1 Sono considerate «imprese pubbliche di navigazione» le imprese di navigazione

titolari di una concessione federale e quelle titolari di un’autorizzazione federale.

Art. 53 Disposizioni transitorie 1 Le concessioni per automobili II esistenti rimangono in vigore. Se i loro titolari chiedono di modificarle o di trasferirle, esse sono sostituite da concessioni o autorizzazioni secondo il nuovo diritto. 2 Le concessioni ferroviarie esistenti rimangono in vigore. Se i loro titolari chiedono di modificarle o di trasferirle, esse sono sostituite da concessioni secondo il nuovo diritto.

11 RS 313.0 12 RS 742.102; RU 1999 ... 13 RU 1996 470 14 RU 1972 1691, 1974 1976, 1987 1052, 1988 1223, 1994 1011, 1996 146 15 RS 744.211 16 RS 747.201.7

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3 Le autorizzazioni di navigazione esistenti rimangono in vigore. Possono essere

revocate dai Cantoni qualora le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 32 non siano più riunite. Se i loro titolari chiedono di modificarle o di trasferirle, esse sono sostituite da autorizzazioni cantonali secondo il nuovo diritto. 4 Le rimanenti concessioni e autorizzazioni esistenti rimangono in vigore. In caso di trasferimento, modifica e revoca si applicano le disposizioni della presente ordi- nanza.

5 La presente ordinanza si applica alla procedura relativa alle domande di

concessione pendenti al momento della sua entrata in vigore. 6 I Cantoni emanano prescrizioni esecutive per il rilascio di autorizzazioni cantonali entro il 31 dicembre 1999. Fintanto che i Cantoni non hanno designato le autorità competenti e determinato la procedura, l’Ufficio federale rilascia le autorizzazioni conformemente all’articolo 32. La competenza spetta ai Cantoni dal momento in cui le prescrizioni esecutive sono state emanate.

Art. 54 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1003

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Allegato (art. 20 cpv. 2)

I Le domande di concessione devono: a. indicare il nome, il cognome e l’indirizzo del richiedente, oppure il nome, la sede e l’indirizzo della ditta; b. contenere un estratto del registro di commercio; c. essere motivate e indicare in particolare se la prestazione di trasporto richiesta è adeguata allo scopo ed economica e se fa riferimento ai programmi, ai piani settoriali, ai piani direttori e ai piani d’utilizzazione; d. indicare le linee previste con la designazione delle fermate e la distanza che le separa; e. essere accompagnate da una carta topografica con indicazione della linea e delle fermate; f. precisare la durata del servizio delle corse, ossia se si prevede di effettuarle durante tutto l’anno o soltanto durante un determinato periodo e se possono essere soppresse in determinate condizioni; g. segnalare la data in cui si prevede di iniziare l’esercizio; h. specificare la durata auspicata della concessione; i. indicare l’orario e la tariffa; j. comprendere un preventivo con l’indicazione di chi copre eventuali disavanzi; k. indicare il proprietario dei veicoli e dei battelli e l’azienda cui appartiene il personale viaggiante. l. specificare in che misura si tiene conto delle esigenze delle persone con difficoltà motorie. m. contenere, per le concessioni di zona, l’accordo dei Cantoni e dei Comuni interessati.

II Oltre a quanto menzionato nel numero I, le domande di concessione per automobili devono designare i veicoli previsti per le corse e i veicoli di riserva, nonché i rimorchi viaggiatori (marca, tipo, anno, numero di posti), nel caso in cui non siano già utilizzati nel trasporto concessionario.

III Oltre a quanto menzionato nel numero I, le domande di concessione per le imprese filoviarie devono contenere: a. un rapporto tecnico che contenga in particolare indicazioni sul tipo degli impianti elettrici fissi e dei veicoli; b. i disegni da cui risulti il tipo dei veicoli; c. la documentazione da cui risulta che le autorità competenti dei Cantoni interessati hanno autorizzato l’uso della via pubblica per la posa degli impianti elettrici.

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Concessione per il trasporto di viaggiatori RU 1999

IV Oltre a quanto menzionato nel numero I, le domande di concessione per la navigazione devono contenere indicazioni concernenti i battelli, la loro designazione e i dati tecnici, nonché la loro portata.

V Oltre a quanto menzionato nel numero I, le domande di concessione ferroviaria devono contenere: a. l’attestazione del diritto d’utilizzare l’infrastruttura ferroviaria conformemente all’articolo 5 della legge del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie o all’articolo 3 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 concernente l’accesso alla rete ferroviaria; b. la quota della cifra d’affari conformemente all’articolo 27 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria che l’impresa è disposta a pagare.