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AS 2000 2216

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

Traduzione 1 Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

Concluso l’11 marzo 1997 Approvato dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19972 Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 dicembre 1997

La Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca, animati dal desiderio di modificare la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle im- poste sul reddito e sulla sostanza3 firmata a Berna il 23 novembre 1973 (dappresso designata come «Convenzione») hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Tutte le disposizioni contenute nella Convenzione concernenti le imposte sulla so- stanza ed in relazione con esse sono applicabili solo finché entrambi gli Stati ri- scuotono un’imposta sulla sostanza.

Art. 2 1. Il paragrafo 3 dell’articolo 2 della Convenzione è sostituito dalla seguente dispo- sizione: «3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) in Danimarca: i) l’imposta statale sul reddito (indkomstskatten til staten) ii) le imposte comunali sul reddito (den kommunale indkomstskat) iii) le imposte circondariali sul reddito (den amtskommunale indkomstskat) iv) le imposte secondo l’Hydrocarbon Tax Act (skatter i henhold til kul- brinteskatteloven) (designate dappresso come «imposta danese»)». b) in Svizzera: le imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e comuni i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della so- stanza, utili aziendali, profitti da capitali ecc.) e

1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 2216).

2 RU 2000 2215 3 RS 0.672.931.41

2216 2000-1119

Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza RU 2000

ii) sulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanze aziendali, capitali e riserve ecc.) (dappresso designate come «imposta svizzera»);

2. Il paragrafo 6 dell’articolo 2 della Convenzione è abrogato.

Art. 3 La lettera a del paragrafo 1 dell’articolo 3 della Convenzione è sostituita dalla se- guente disposizione: «a. il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono compre- se né le Isole Färöer né la Groenlandia»;

Art. 4 Nell’articolo 8 della Convenzione è inserita come paragrafo 4 la seguente disposi- zione: «4. I paragrafi 1 e 3 si applicano agli utili del consorzio di navigazione aerea danese, norvegese e svedese Scandinavian Airlines System (SAS) tuttavia solo nella misura della partecipazione in questa organizzazione della Det Danske Luftfartsselskab (DDL), l’associata danese dello Scandinavian Airlines System (SAS)».

Art. 5 1. Il secondo periodo del paragrafo 2 dell’articolo 13 della Convenzione è abrogato. 2. Il paragrafo 3 dell’articolo 13 della Convenzione è sostituito dalla seguente di- sposizione: «3. I profitti derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili esercitati nel traffico in- ternazionale o di beni mobili che servono per l’esercizio di queste navi o di questi aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa». 3. Nell’articolo 13 della Convenzione è inserita come paragrafo 4 la seguente dispo- sizione: «4. Il paragrafo 3 si applica agli utili del consorzio di navigazione aerea danese, norvegese e svedese Scandinavian Airlines System (SAS) tuttavia solo nella misura della partecipazione in questa organizzazione della Det Danske Luftfartsselskab (DDL), l’associata danese dello Scandinavian Airlines System (SAS)». 4. Nell’articolo 13 della Convenzione è inserita come paragrafo 5 la seguente dispo- sizione: «5. I profitti derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzio- nati nei paragrafi 1-4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alie- nante è residente».

Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza RU 2000

Art. 6 Nell’articolo 15 della Convenzione è inserita come paragrafo 4 la seguente disposi- zione: «4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ri- cevute da un residente di Danimarca per un’attività dipendente svolta a bordo di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale gestito dal consorzio Scandinavian Airlines System (SAS) sono imponibili soltanto in Danimarca».

Art. 7 1. Il paragrafo 1 dell’articolo 23 della Convenzione è sostituito dalla seguente di- sposizione: «1. Per quanto concerne la Danimarca, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) Qualora un residente di Danimarca ritragga redditi o possieda una sostanza che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono im- ponibili in Svizzera, la Danimarca, salve le disposizioni della lettera c), computa i) sull’imposta che preleva sui redditi del suddetto residente un importo pari all’imposta sul reddito pagata in Svizzera; ii) sull’imposta che preleva sulla sostanza del suddetto residente un im- porto pari all’imposta sulla sostanza pagata in Svizzera; b) la somma così computata non può, tuttavia, in entrambi i casi eccedere la frazione dell’imposta sul reddito o sulla sostanza, calcolata prima del com- puto, corrispondente ai redditi o alla sostanza imponibili in Svizzera; c) qualora un residente di Danimarca ritragga redditi o possieda una sostanza che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono im- ponibili soltanto in Svizzera, la Danimarca può includere questi redditi o questa sostanza nella base di tassazione. La Danimarca deduce però dall’imposta sul reddito o dall’imposta sulla sostanza la frazione di queste imposte corrispondente proporzionalmente ai redditi ricevuti dalla Svizzera o alla sostanza ivi posseduta».

2. Il paragrafo 3 dell’articolo 23 della Convenzione è abrogato.

Art. 8 1. I Governi degli Stati contraenti si notificano reciprocamente l’adempimento delle esigenze costituzionali richieste per l’entrata in vigore del presente protocollo. 2. Il presente protocollo costituisce parte integrante della Convenzione ed entrerà in vigore alla data dell’ultima delle due notificazioni di cui al paragrafo 1. Le sue di- sposizioni si applicheranno alle imposte per l’anno fiscale immediatamente succes- sivo all’entrata in vigore del presente protocollo e per gli anni fiscali seguenti.

Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza RU 2000

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Copenhagen, l’11 marzo 1997, in due esemplari in lingua danese, tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’interpreta- zione farà stato il testo inglese.

Per la Per il Confederazione Svizzera: Regno di Danimarca: André von Graffenried Carsten Koch

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